Legge 31 maggio 2005, n. 88
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 44 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
(G.U. n. 125 del 31 maggio 2005)

Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005. 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Art. 1-bis. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:
«26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale».

Art. 1-ter. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:
«22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-quater. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili
».

2. In conseguenza dalla disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

Art. 1-quinquies. Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.

Art. 1-sexies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali (omissis)

Art. 1-septies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva (omissis)

Art. 1-octies. Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà (omissis)

Art. 1-novies. Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (omissis)

Art. 1-decies. Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 (omissis)

Art. 2. Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica

1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 3. Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (omissis)

Art. 3-bis. Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-ter. Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di incompatibilità (omissis)

Art. 3-quater. Deroga all'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465  (omissis)

Art. 3-quinquies. Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto.

2. (abrogato dall'articolo 14, comma 1, legge n. 168 del 2005)

Art. 4. Entrata in vigore (omissis)