Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
(G.U. n. 218 del 18 settembre 2012)
Art. 1. Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.";
b) l'articolo 15
è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in
primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo
implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla
domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli
articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere
eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il
presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla
questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87,
comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se
dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua
davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione
preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di
competenza.
5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda
cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui
all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di
essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di
competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare
può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari
quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda
cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al
giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in
ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente
perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti
cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso
dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.";
c) l'articolo 16
è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Regolamento di competenza)
1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre
parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni
dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti
utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla
metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento
richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è
immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e
comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo
avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai
difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del
regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle
spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di
regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso
da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento,
ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.";
d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2";
e) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole: "del codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio";
f) l'articolo 40
è sostituito dal seguente:
"Articolo 40 (Contenuto del ricorso)
1. Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti
nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il
provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione,
comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del
ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con
indicazione, in questo caso, della procura speciale.
2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.";
g) all'articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
h) all'articolo 62,
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la
violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42,
comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15,
comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello
cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi
dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale
amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure
cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.";
i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";
l) all'articolo 85,
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui
all'articolo 87, comma 3.";
m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45";
n) all'articolo 98,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II,
in quanto applicabili.";
o) all'articolo 99, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.";
p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.";
q) all'articolo 111, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.";
r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;";
s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e";
3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e";
t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le seguenti: "dalla Commissione nazionale per la società e la borsa,";
2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
u) all'articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
v) all'articolo 136, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".
Art. 2. Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
1. L'articolo
9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e
i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il
tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne,
all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con
l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni
trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".
Art. 3. Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
1. All'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il numero 19) è soppresso.
2. Al comma 6-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 3, comma 5, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: "commissariali" sono inserite le seguenti: "nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4".