DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale
12 settembre 1994, n. 6 recante Disposizioni modificative della normativa
vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di
edilizia abitativa
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, per lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, le norme di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", così come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994 n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa", di seguito denominata legge.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono con strutture e modalità organizzative proprie dei rispettivi ordinamenti, anche con riferimento, per i comuni, a quanto stabilito dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige".
3. Il presente regolamento stabilisce altresì le norme di attuazione della legge per lavori da eseguire dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali.
Capo I. Disposizioni relative all'esecuzione di lavori da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto stabilito dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento. le norme del presente capo disciplinano l'esecuzione di lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge.
Art. 3. Criteri per la determinazione dell'importo della sovvenzione o del contributo di cui all'articolo 1, comma 3 della legge
1. Nel caso in cui la sovvenzione o il contributo sia determinato in conto interessi o in annualità, la misura del medesimo viene computata considerando il valore complessivo delle rate attualizzato sulla base del tasso di interesse applicato per la determinazione della sovvenzione o del contributo stesso.
Art. 4. Progettazione
1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo e tenuto ad eseguire i lavori sulla base di un progetto esecutivo, come definito dall'articolo 17 della legge. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13 ed all'articolo 14, commi 2 e 3 della legge.
Art. 5. Sistemi di esecuzione e modalità di affidamento dei lavori
1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo procede all'esecuzione dei lavori mediante appalto o in economia ovvero avvalendosi parzialmente dell'uno e dell'altro sistema.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge, il committente destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento dei lavori da eseguire in appalto mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese. I lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso. La selezione del contraente è effettuata secondo modalità idonee a garantire la parità di condizioni per la presentazione delle offerte, la segretezza delle stesse e la trasparenza delle procedure. Le offerte devono essere inviate al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato e pervenire entro il termine prestabilito dallo stesso committente. All'apertura di tutte le buste, a cui possono assistere le imprese che hanno presentato offerta, si procede contestualmente, documentando le operazioni svolte ed i risultati del confronto concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali presenti e sottoscritto dai medesimi, in numero massimo di tre e dal committente. La documentazione relativa all'effettuazione del confronto concorrenziale è trasmessa al collaudatore per gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4 della legge (2).
3. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento dei lavori da eseguire in appalto senza esperimento di un confronto concorrenziale:
a) qualora sussistano le ipotesi di "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" previste dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili;
b) per l'affidamento in appalto di lavori, previsti nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50 milioni di lire.
4. All'appaltatore è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 della legge e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge. Il possesso dei predetti requisiti e comprovato mediante il certificato di iscrizione all'ANC per categoria e classifica corrispondente ai lavori da affidare o, per lavori di importo non eccedente 300 milioni di lire, alla CCIAA, nonché mediante la documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c). L'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge e comprovata, ove sia previsto il rilascio di appositi certificati, mediante la presentazione degli stessi, e nei restanti casi mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme".
5. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'articolo 4 deve riportare l'indicazione della categoria o delle categorie di lavoro prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti, anch'esse con il relativo importo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, è ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 2 della legge e dell'articolo 25 del presente regolamento.
6. Il capitolato per i lavori da eseguire in appalto deve prevedere:
a) l'obbligo per l'appaltatore di applicare e far applicare integralmente agli eventuali subappaltatori nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e rispettivamente del subappalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori presso la cassa e scuola edile di Trento;
b) l'obbligo per l'appaltatore di predisporre o di far predisporre dagli eventuali subappaltatori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
c) l'obbligo per l'appaltatore di consegnare o di far consegnare dagli eventuali subappaltatori al committente destinatario della sovvenzione o del contributo, il piano di cui alla lettera b), prima della consegna dei lavori.
7. L'amministrazione concedente la sovvenzione o il contributo resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.
8. Qualora il progetto preveda lavori distinti di importo non superiore a 200.000 Ecu, il destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere direttamente alla realizzazione degli stessi in economia, con propria manodopera e mediante impiego di mezzi e materiali propri o dei quali abbia altrimenti legittimamente acquisito la disponibilità.
9. Il destinatario della sovvenzione o del contributo può altresì realizzare in proprio, con le modalità di cui al comma 8, i lavori di importo superiore a 200.000 Ecu qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 della legge ed in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge, da comprovarsi ai sensi del comma 4; in tal caso vigono per il destinatario della sovvenzione o del contributo gli obblighi di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, l'importo dei lavori è determinato, ai fini della concessione della sovvenzione o del contributo, applicando un ribasso del 25 per cento rispetto ai prezzi di riferimento riportati nell'elenco prezzi di cui all'articolo 13 della legge. A tal fine il destinatario della sovvenzione o del contributo comunica per iscritto alla struttura competente in ordine all'istruttoria per l'erogazione della sovvenzione o del contributo, contestualmente alla presentazione del progetto, la determinazione di ricorrere all'esecuzione dei lavori ai sensi dei commi 8 e 9.
11. Il destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto, mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque ditte. Con riguardo alle modalità e procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
12. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto senza esperimento di un confronto concorrenziale:
a) qualora sussistano le ipotesi di "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" previste dal diritto comunitario o dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di pubbliche forniture, in quanto compatibili;
b) per l'affidamento in appalto di forniture, previste nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50 milioni di lire.
Art. 6. Collaudo
1. Al collaudo dei lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.
2. Qualora i lavori da eseguire presentino particolare complessità tecnica o amministrativa, ovvero particolare rilevanza od interesse pubblico, la Giunta provinciale può prescrivere il collaudo in corso d'opera.
3. Il collaudo determina l'esatto costo dei lavori. A tal fine, qualora il destinatario della sovvenzione o del contributo proceda all'esecuzione dei lavori secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, il medesimo destinatario è tenuto alla contabilizzazione dei lavori a misura, con riferimento ai prezzi indicati in progetto.
4. Il collaudatore non può aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nelle attività volte alla realizzazione dei lavori, in quella relativa alla concessione della sovvenzione o del contributo, nonché in quelle di progettazione, di direzione e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo (3).
Capo Il. Progettazione, direzione lavori e collaudo
Art. 7. Elaborati minimi progettuali
1. I contenuti degli elaborati costituenti necessarie parti integranti rispettivamente della progettazione preliminare, di quella definitiva e di quella esecutiva, sono definiti, in relazione, ove necessario, a specifiche categorie di opere o di lavori pubblici, dagli allegati A, B e C al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto preliminare ed il progetto definitivo di cui agli articoli 15 e 16 della legge corrispondono rispettivamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo, come definiti dall'articolo 1 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ‘Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente’".
Art. 8. Affidamento degli incarichi di progettazione
1. Fatto salvo, per quanto applicabile il disposto della direttiva 92/50/CEE in ordine agli appalti di servizi il cui valore stimato al netto degli oneri fiscali e contributivi sia pari o superiore a 200.000 Ecu e quanto previsto dall'articolo 21 della legge, l'affidamento degli incarichi di progettazione e di prestazioni ad essa connesse a liberi professionisti, da parte dell'amministrazione committente avviene, con le modalità di cui all'articolo 9, sulla base di:
a) il curriculum professionale di cui al comma 2;
b) il preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
c) i tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
d) la dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.
2. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e deve contenere:
a) le generalità;
b) i titoli di studio e specializzazione posseduti;
c) l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza;
d) l'elenco delle prestazioni professionali relative a progettazioni rese nel periodo eventualmente fissato dall'amministrazione;
e) l'elenco dei progetti relativi ad opere o lavori tipologicamente analoghi a quelli richiesti elaborati nel periodo eventualmente fissato dall'amministrazione nonché la loro qualificazione, in relazione ai vari livelli di progettazione preliminare o di fattibilità, definitiva o di massima, esecutiva;
f) eventuali altre informazioni o documentazioni attinenti alla qualificazione ed esperienza professionale.
Qualora le prestazioni professionali di cui alle lettere d), e) ed f) siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. Relativamente a ciascuna prestazione professionale resa, deve inoltre essere indicato il committente, il valore e le caratteristiche dei lavori o dell'opera progettata e l'epoca dell'avvenuta esecuzione di lavori o dell'opera progettata. È in facoltà dell'amministrazione committente richiedere eventuale documentazione tecnica relativa alle progettazioni di cui alle lettere d), e) ed f).
Art. 9. Disposizioni procedurali relative alla scelta del professionista
1. L'amministrazione committente procede all'affidamento degli incarichi di progettazione e prestazioni ad essa connesse inoltrando gli inviti ad almeno tre professionisti.
2. Nella lettera d'invito l'amministrazione committente:
a) definisce la richiesta progettuale, esponendo i fabbisogni e le esigenze in ordine all'opera o ai lavori da progettare, nonché le finalità cui gli stessi devono rispondere e descrivendone i requisiti minimi, anche, eventualmente, mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone, relativamente alle prestazioni da svolgere;
b) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della progettazione;
e) riporta l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto di progettazione;
f) può fissare il termine massimo per l'espletamento delle prestazioni, con riferimento, ove necessario, ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per eventuali ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi che proporrà il professionista;
e) richiede la presentazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 lettere a), b), c) ed eventualmente d), fissandone il termine di ricezione;
f) fissa gli elementi di valutazione ai sensi del comma 5.
3. Nelle ipotesi di incarichi in cui l'importo stimato di parcella, completo di tutte le voci di spesa e degli oneri relativi alle prestazioni connesse, escluso quello relativo alla predisposizione dello studio per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ed al netto degli oneri fiscali e contributivi, non ecceda 100.000 Ecu, l'amministrazione committente può procedere all'affidamento diretto ad un professionista o a più professionisti associati anche temporaneamente, acquisendo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 lettere a), b), c) ed eventualmente d). È altresì ammesso l'affidamento diretto nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando l'invito preventivamente inoltrato sia andato deserto.
3 bis. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato (4).
4. All'esame comparativo della documentazione pervenuta, l'amministrazione committente procede collegialmente, mediante costituzione di un gruppo di valutazione composto da almeno tre persone.
5. Per l'esame comparativo di cui al comma 4, l'amministrazione committente indica nell'invito gli elementi di valutazione che saranno applicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici.
6. L'amministrazione committente procede all'affidamento degli incarichi per la predisposizione dello studio finalizzato alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 comma 7 bis della legge, scegliendo tra almeno tre professionisti sulla base di:
a) curriculum professionale recante le informazioni concernenti i titoli di studio, le specializzazioni, l'iscrizione agli albi professionali, le esperienze posseduti nel settore specifico relativo all'oggetto dell'incarico, da parte del professionista, nonché da parte di tutti i componenti dello staff tecnico e dei collaboratori, anche esterni, che lo stesso intenda impegnare nell'espletamento dell'incarico;
b) il preventivo di parcella, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere;
c) i tempi necessari per l'espletamento dell'incarico, formulati nel rispetto del termine massimo eventualmente fissato dall'amministrazione committente nella lettera d'invito.
7. All'affidamento di incarichi di cui al comma 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
8. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'articolo 20, comma 5 della legge, un professionista non può svolgere contemporaneamente, per la medesima amministrazione committente, più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.
9. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione committente, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista, solo qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario, ovvero nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche, ovvero qualora si tratti di affidamento di direzione lavori relativo ad opere progettate dal medesimo professionista.
10. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano, in quanto compatibili, all'affidamento degli incarichi di direzione lavori.
Art. 10. Gruppi misti di progettazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla costituzione del gruppo misto di progettazione di cui all'articolo 20, comma 4 della legge nominando, quali membri del medesimo, liberi professionisti e funzionari tecnici dipendenti dell'amministrazione stessa.
2. L'individuazione dei liberi professionisti da nominare quali membri del gruppo misto di progettazione e effettuata sulla base di documentati requisiti di qualificazione professionale in settori specifici o specialistici particolarmente rilevanti ai fini della progettazione dell'opera o dei lavori da eseguire, mediante l'acquisizione del curriculum professionale di cui all'articolo 8, comma 2 e sentiti i dipendenti tecnici che l'amministrazione intende nominare quali membri del gruppo medesimo. Per l'esame comparativo dei curricula si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4 (5).
3. Con apposita convenzione, vengono definiti i rapporti tra il singolo libero professionista membro del gruppo misto di progettazione e l'amministrazione committente, nonché le modalità di svolgimento dell'incarico e viene altresì determinato il compenso spettante allo stesso libero professionista, in misura proporzionale all'apporto concreto da rendersi nell'attività di progettazione, il quale deve risultare dalla convenzione stessa.
Art. 11. Affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attività di studio
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente in ordine all'attività di progettazione per la quale necessiti l'affidamento all'esterno di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, invita a presentare offerta almeno tre persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente.
2. Nella lettera di invito l'amministrazione committente:
a) definisce le esigenze in ordine alle prestazioni da svolgere e gli eventuali requisiti minimi cui devono rispondere, anche mediante l'invio di documentazione già in suo possesso;
b) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni e stabilisce le penalità per eventuali ritardi;
c) determina le specifiche tecniche in ordine alle prestazioni da svolgere;
d) può richiedere, purché adeguatamente motivate, particolari e specifiche dotazioni di strumentazione tecnica o l'adozione di specifici processi tecnologici di produzione delle documentazioni oggetto della prestazione;
e) stabilisce tutte le clausole essenziali che disciplinano il rapporto contrattuale;
f) determina le modalità di presentazione dell'offerta e fissa il termine di ricezione della stessa.
3. All'esame comparativo della documentazione pervenuta, l'amministrazione committente procede collegialmente, mediante costituzione di un gruppo di valutazione composto da almeno tre persone. L'affidamento è disposto in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, previa applicazione dell'articolo 24 in quanto compatibile.
4. È ammesso l'affidamento diretto nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando l'invito preventivamente inoltrato sia andato deserto, nonché nel caso in cui il corrispettivo previsto per il singolo affidamento non ecceda 10 milioni di lire.
5. Nei casi in cui i compiti preparatori, strumentali ed esecutivi, nonché gli studi, le consulenze, le ricerche, le valutazioni tecniche e gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, connessi con la progettazione, possano essere affidati direttamente ad enti o strutture privati, persone, ditte e professionisti, senza esperimento di un confronto concorrenziale, il dirigente competente ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge procede all'affidamento secondo modalità idonee a garantire l'economicità, l'efficienza e la rotazione. I provvedimenti che approvano i programmi di spesa di cui all'articolo 20, comma 12, della legge costituiscono autorizzazione preventiva a disporre gli affidamenti.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, al dirigente competente è demandata:
a) l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'espletamento dell'incarico o l'esecuzione delle prestazioni, sulla base delle quali viene predisposto l'atto contrattuale;
b) l'individuazione del contraente;
c) la stipulazione e la sottoscrizione del contratto, che potrà avvenire mediante scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra il dirigente ed il soggetto affidatario;
d) la stipulazione e la sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi ed integrativi del contratto originario purché l'importo complessivo non ecceda il limite di cui all'articolo 20, comma 12 della legge ed esista la relativa copertura finanziaria;
e) la concessione motivata di proroghe al termine inizialmente stabilito per l'esecuzione dell'incarico o delle prestazioni;
f) la certificazione del regolare espletamento dell'incarico o delle prestazioni affidate (6).
Art. 12. Certificazione di qualità
1. La certificazione di qualità è una specifica verifica tecnica, richiesta motivatamente dal progettista, in relazione ad oggettive esigenze prestazionali o di durabilità dell'opera o dei lavori, per uno o più elementi di un'opera o lavoro di particolare complessità tecnica. La certificazione di qualità è comunque richiesta per uno o più elementi di un'opera o lavoro di importo a base d'appalto superiore a 20.000 milioni di lire, fatte salve le ipotesi in cui il progettista ne menzioni motivatamente l'opportunità dell'esclusione.
2. La certificazione di qualità si applica secondo quanto stabilito dalle norme statali in materia di lavori pubblici.
Capo III. Espletamento delle procedure e disposizioni di qualificazione
Art. 13. Competenze
1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio proponente l'affidamento dei lavori.
2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale dell'ufficiale rogante e di due testimoni scelti dal medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all'amministrazione, per ogni supporto di ordine tecnico.
3. L'ufficiale rogante redige apposito verbale, nel quale vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte in sua presenza, sottoscritto dal presidente e dai testimoni allo scopo di attestare la veridicità e la completezza di quanto dichiarato.
Art. 14. Modalità di selezione
1. La selezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette è effettuata dal dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato. Spetta altresì al medesimo dirigente diramare l'invito a presentare offerta.
2. Qualora sia stato richiesto quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3, il dirigente del servizio di cui al comma 1 si avvale del servizio proponente l'affidamento dei lavori, per l'istruttoria concernente l'idoneità tecnica dell'impresa.
3. La motivazione dell'esclusione dalla procedura è comunicata al concorrente.
Art. 15. Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso
1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell'invito alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte;
b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;
c) contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate, l'offerta presentata dal concorrente che ha formulato il prezzo complessivo più basso; procede quindi alla verifica dei relativi conteggi, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli;
d) qualora l'offerta verificata con le modalità di cui alla lettera c) resti la più vantaggiosa, aggiudica i lavori al concorrente che l'ha presentata per il prezzo complessivo eventualmente rettificato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal comma 1, si applicano, alla procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione dei lavori, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, in quanto compatibili.
3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), ed aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato la migliore offerta.
4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.
5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 in quanto compatibili.
Art. 16. Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche ed al conseguente esame delle stesse;
b) trasmette la documentazione alla commissione di cui all'articolo 32, comma 3 della legge.
2. La commissione procede, in seduta riservata, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, alla valutazione degli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva ed alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale. Sulla base delle risultanze della graduatoria provvisoria e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo.
3. I plichi inoltrati dai concorrenti ai sensi del comma 2 sono trasmessi nuovamente alla commissione tecnica che procede, in seduta riservata, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione relativamente al progetto esecutivo ed alla formazione della graduatoria definitiva dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.
4. L'aggiudicazione dei lavori è disposta dalla Giunta provinciale in conformità alle risultanze della graduatoria di cui al comma 3, con apposita deliberazione che approva i verbali della commissione e quello ricevuto dall'ufficiale rogante.
5. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39 comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1, 3 e 4 in quanto compatibili.
6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.
7. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 6 il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche ed al conseguente esame delle stesse;
b) trasmette la documentazione alla commissione di cui al comma 6, che procede, in seduta riservata, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale che forma parte integrante del verbale di gara;
c) aggiudica, in seconda seduta aperta al pubblico, i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle risultanze della graduatoria di cui alla lettera b).
8. Nel caso previsto al comma 6, l'apertura delle offerte economiche e la relativa valutazione può essere rinviata alla seconda seduta pubblica di cui al comma 7, lettera c), qualora espressamente previsto dall'invito alla gara. In tal caso l'aggiudicazione e disposta dal presidente in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle risultanze delle valutazioni della commissione ed alle offerte economiche presentate dai concorrenti.
9. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), diversi da quelli previsti al comma 6, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse;
b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.
Art. 17. Termini
1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette di cui agli articoli 31 e 32 della legge nonché alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara di cui agli articoli 33 e 48 della legge, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge.
2. Il termine di ricezione delle offerte, nel caso di licitazione o di procedura negoziata, non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di spedizione degli inviti.
3. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di spedizione degli inviti.
4. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito a discrezione dell'amministrazione, tenuto conto della difficoltà dell'elaborazione progettuale, in misura comunque non inferiore al termine di cui al comma 3.
5. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere ridotti della metà nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 18. Requisiti
1. Per gli appalti di importo superiore ad un milione di Ecu ed inferiore al limite per l'applicazione della normativa comunitaria, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'ANC per categoria e classifica corrispondente ai lavori da affidare, secondo le prescrizioni degli articoli 34 e 37 della legge;
b) realizzazione, nell'ultimo quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando di gara, di una cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta di importo medio annuo non inferiore a 0,50 volte l'importo a base d'appalto rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.Si intende per attività indiretta l'attività svolta dall'impresa attraverso società consortili costituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 o attraverso consorzi dei quali l'impresa faccia parte e che abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati;
c) sostenimento, nel periodo precisato alla lettera b), di un costo medio annuo per il personale dipendente non inferiore al 10 per cento dell'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori realizzata dal concorrente nel medesimo periodo. Ai fini della determinazione del costo per il personale dipendente, è computata la spesa complessivamente sostenuta per retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamento ai fondi di quiescenza. Nel caso in cui il rapporto tra il costo medio annuo per il personale dipendente e l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori deve essere convenzionalmente ridotto in misura proporzionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo medio annuo della cifra d'affari in lavori così convenzionalmente rideterminato vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) e per il criterio di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a).
2. In relazione all'importo alla natura ed alla durata dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere nel bando di gara il possesso dell'ulteriore requisito relativo all'avvenuta esecuzione a regola d'arte, nell'ultimo quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando di gara, di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo non inferiore a 0,30 volte l'importo a base d'appalto. Qualora motivatamente indicato dal progettista, l'amministrazione aggiudicatrice può ulteriormente richiedere, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte, nell'ultimo quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando di gara, di almeno un lavoro nella categoria prevalente avente inoltre specifiche caratteristiche tecniche analoghe a quelle dei lavori oggetto di affidamento, di importo pari ad una frazione, non inferiore al 50 per cento, dell'importo a base d'appalto.
3. Qualora motivatamente indicato dal progettista, in relazione all'importo, alla natura, alla complessità tecnica ed alla durata dei lavori, il bando di gara richiede un'apposita dichiarazione attestante:
a) il numero di operai e/o personale tecnico specializzato, dipendenti dall'impresa alla data di pubblicazione del bando di gara, che l'imprenditore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;
b) l'equipaggiamento tecnico a disposizione dell'impresa alla data precisata alla lettera a), che l'imprenditore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.
A tal fine il bando di gara fissa standards minimi di quantità e di qualità degli elementi organizzativi di cui alle lettere a) e b).
4. Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, il periodo precisato al comma 1, lettera b) ed al comma 2, è riferito all'ultimo quinquennio anteriore alla data di inoltro dell'invito a formulare offerta, alla medesima data devesi riferire quanto previsto al comma 3 lettera a) (7).
Art. 19. Requisiti relativi ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi
1. Nel caso di imprese riunite in cui ciascuna sia iscritta alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 50 per cento dell'importo richiesto all'impresa singola e dalle mandanti per il rimanente 50 per cento, fermo restando che ciascuna delle mandanti deve possedere almeno il 20 per cento dell'importo complessivo richiesto alle medesime imprese mandanti.
2. Nel caso di imprese riunite ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge, in cui l'impresa capogruppo deve essere iscritta alla categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori appartenenti alla medesima categoria e l'impresa mandante alla categoria e per classifica corrispondente ai lavori relativi alla parte dell'opera scorporabile, il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) deve essere posseduto rispettivamente dalla capogruppo e da ciascuna mandante nella misura richiesta per l'impresa singola applicata all'importo dei lavori della categoria prevalente e rispettivamente della parte di opera scorporabile di rispettiva assunzione.
2-bis. Il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese riunite ai sensi dei commi 1 e 2.
3. Nel caso di raggruppamenti di imprese di cui al comma 1 il requisito di cui all'articolo 18, comma 2 concernente l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente eventualmente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, ove sia tecnicamente frazionabile, deve essere posseduto, rispettivamente dall'impresa capogruppo e dall'impresa mandante nella misura richiesta ai sensi del comma 1. Il requisito di cui all'articolo 18, comma 2 concernente l'avvenuta esecuzione di almeno un lavoro nella categoria prevalente con specifiche caratteristiche tecniche analoghe a quelle dei lavori oggetto di affidamento eventualmente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo.
4. Nel caso di raggruppamenti di imprese di cui al comma 2 il requisito di cui all'articolo 18, comma 2 concernente l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente eventualmente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere posseduto dalla sola impresa capogruppo nella misura richiesta per l'impresa singola, rapportata all'importo dei lavori di propria assunzione. Il requisito di cui all'articolo 18, comma 2 concernente l'avvenuta esecuzione di almeno un lavoro nella categoria prevalente con specifiche caratteristiche tecniche analoghe a quelle dei lavori oggetto di affidamento eventualmente richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere posseduto dalla sola impresa capogruppo.
5. I requisiti di cui all'articolo 18, comma 3 eventualmente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice e concernenti la dichiarazione relativa al personale dipendente ed all'equipaggiamento tecnico che l'impresa intenda utilizzare per l'esecuzione dei lavori, devono di regola essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, salvo diversa prescrizione del bando di gara o della richiesta di offerta, imposta esclusivamente in relazione ad appalti in cui sono previsti, oltre a lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili.
6. Alle imprese mandanti associate nel limite del 20 per cento dell'importo dei lavori ai sensi dell'articolo 37, comma 6 della legge non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli prescritti dal medesimo comma.
7. I consorzi di imprese previsti dagli articoli 2602 e ss. del codice civile sono ammessi a partecipare alle procedure ristrette e negoziate alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei d'impresa. A tal fine ed allo scopo di verificare l'inesistenza del divieto di cui all'articolo 36, comma 4 bis della legge, devono essere indicate all'atto della richiesta d'invito le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.
8. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti ai consorzi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese. Allo scopo di verificare l'inesistenza del divieto di cui all'articolo 36, comma 4 bis della legge, i consorzi debbono indicare all'atto della richiesta di invito le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara (8).
Art. 20. Dichiarazione dei requisiti
1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono presentate dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito. È altresì dichiarata dal concorrente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g) ed h) della legge. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. In particolare, relativamente alla causa di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge, deve essere dichiarata la posizione penale del titolare dell'impresa nel caso di impresa individuale, di ciascuno dei soci nel caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza per le società di capitali nonché, per tutti i concorrenti, dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara; con riguardo alla causa di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e) della legge, devono essere elencate tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento all'INPS, INAIL ed alla cassa edile. Tali dichiarazioni sono rese dai concorrenti secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g) ed h) della legge, sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate, anche cumulativamente, dai concorrenti secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. E' in facoltà del concorrente produrre, in luogo delle dichiarazioni di cui ai commi 1, e 2, la documentazione prescritta dall'articolo 22, atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione.
5. La Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge, approva appositi facsimile per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti (9).
Art. 21. Documenti
1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente documentazione:
a) offerta, redatta secondo le modalità previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
b) dichiarazione resa, in conformità alle disposizioni dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, con la quale il concorrente attesti di non essere incorso, dalla data della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nelle cause di esclusione previste dall'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della legge, ovvero, in caso contrario, con la quale il concorrente dichiari, con le modalità previste dal citato articolo 20, comma 3, quale sia la propria posizione nei riguardi di ciascuna delle predette cause di esclusione;
c) dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;
d) documentazione comprovante, per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire, la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei modi previsti dall'articolo 34, comma 7 della legge.
2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la necessità di adottare particolari modalità organizzative, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere l'effettuazione di apposito sopralluogo alla presenza di un tecnico dell'amministrazione, che rilascia apposita attestazione. Tale attestazione sostituisce la sola dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui al comma 1, lettera c).
3. La Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della legge, approva appositi facsimile per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti (10).
Art. 22. Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 viene comprovato dall'aggiudicatario nel modo seguente:
- per la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta, con la produzione delle copie delle dichiarazioni IVA da parte delle imprese individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane oppure dei bilanci con nota di deposito in tribunale, se trattasi delle società di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
- per la cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta, con la produzione di copia dei bilanci, o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito in tribunale dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. La cifra d'affari ed il costo per il personale sono attribuiti all'impresa in proporzione alle quote di partecipazione;
- per il costo per il personale dipendente, con la produzione di copia dei libri paga e matricola oppure dichiarazione resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un consulente del lavoro abilitato; con la produzione di copia dei bilanci se trattasi di società di capitali e degli altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
- per l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente, con la presentazione di copia degli appositi certificati rilasciati dal committente, redatti in conformità alle disposizioni vigenti per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, attestanti che l'esecuzione di lavori è avvenuta regolarmente e con buon esito. Se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale, deve essere indicato il loro esito;
- per la disponibilità di personale dipendente dichiarato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), con la produzione di copia dei libri matricola;
- per la disponibilità di equipaggiamento tecnico dichiarata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), con la produzione di copia del libro degli inventari, ovvero dei contratti atti a dimostrare il titolo della disponibilità da parte dell'impresa dei medesimi equipaggiamenti tecnici.La corrispondenza delle copie presentate all'amministrazione da parte della ditta aggiudicataria agli originali viene attestata da parte del legale rappresentante o persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15 (11).
2. Ove risultante da sole dichiarazioni, l'amministrazione procede d'ufficio, prima della stipula del contratto, alla verifica della sussistenza del requisito dell'iscrizione all'ANC o alla CCIAA nonché dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 della legge, per le quali è previsto il rilascio di appositi certificati. In particolare, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e) della legge, l'amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa mediante l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, INAIL e cassa edile.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato dall'amministrazione a collaborare nella produzione delle documentazioni di cui al medesimo comma.
Art. 23. Selezione dei concorrenti da invitare, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge
1. In applicazione di quanto prescritto dall'articolo 38, comma 3 della legge, qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione alle procedure ristrette siano in numero superiore a 30 ed inferiore o uguale a 100 l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce il numero dei concorrenti da invitare in 30 imprese. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione siano in numero superiore a 100, l'amministrazione aggiudicatrice determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30 per cento del numero dei richiedenti ed arrotondando il numero così ottenuto al numero pari che più si avvicina ad esso per eccesso.
2. La scelta dei concorrenti da invitare avviene come segue:
a) per la metà del numero determinato ai sensi del comma 1 mediante sorteggio con le modalità previste dal comma 4;
b) per la rimanente metà del numero determinato ai sensi del comma 1 in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, così come precisati nei commi 5 e 6.
3. L'amministrazione procede all'individuazione della metà del numero delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera a), mediante sorteggio tra i concorrenti richiedenti l'invito ed in possesso dei requisiti con le modalità precisate al comma 4.
4. Nel giorno, luogo ed ora fissati dall'amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta dal dirigente o da suo delegato e da due funzionari del servizio competente per l'espletamento della procedura, che compie le sottoindicate operazioni, documentate in apposito verbale:
a) verifica che il nominativo di tutti i concorrenti ammessi al sorteggio sia scritto su un identico biglietto;
b) chiusura di ciascun biglietto in un'identica busta, priva di qualunque segno distintivo e immissione in un'apposita urna che sarà opportunamente agitata in modo da assicurare la casualità del sorteggio e comunque dopo ogni estrazione;
c) estrazione successiva di un numero di buste pari al numero di imprese da invitare mediante sorteggio, loro apertura e lettura del nominativo del concorrente estratto.
5. I criteri di cui al comma 2 lettera b) sono i seguenti:
a) idoneità dimensionale, determinata sulla base della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando;
b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'esecuzione di lavori nella categoria prevalente, nel periodo precisato alla lettera a);
c) idoneità di localizzazione operativa, determinata sulla base dell'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o degli stabilimenti, nonché sulla base del numero di dipendenti dell'impresa e della relativa sede INPS provinciale di iscrizione.
6. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, successivamente verificabili ai sensi dell'articolo 22, rese secondo le modalità previste dall'articolo 20, attestanti:
a) per il criterio di cui al comma 5, lettera a), la cifra d'affari in lavori realizzata;
b) per il criterio di cui al comma 5, lettera b), i lavori nella categoria prevalente eseguiti;
c) per il criterio di cui al comma 5, lettera c), l'ubicazione della sede legale dell'impresa nonché della principale sede amministrativa e degli stabilimenti, il numero di dipendenti dell'impresa all'atto della presentazione della richiesta di invito ed il numero degli stessi suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le sedi INPS provinciali.
7. L'applicazione dei criteri di cui al comma 5 viene effettuata sulla base delle tabelle D ed E allegate al presente regolamento. La tabella D è relativa a lavori di importo superiore ad 1 milione di Ecu ed inferiore a 5 milioni di Ecu; la tabella E è relativa a lavori di importo non superiore ad 1 milione di Ecu.
8. Sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi del comma 6, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla selezione della metà delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera b) come segue:
a) attribuisce a ciascun concorrente un punteggio, risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione delle tabelle di cui al comma 7;
b) forma la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera a);
c) invita alla gara i concorrenti collocati ai primi posti nella graduatoria.
9. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera c); ulteriormente, in caso di parità del punteggio ottenuto sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha realizzato l'importo maggiore in assoluto di lavori nella categoria prevalente, ai sensi del comma 5, lettera b).
10. Nel caso di imprese riunite ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge, al fine della determinazione dei criteri indicati al comma 5, lettere a) e b), viene considerata la cifra d'affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente dal raggruppamento nel suo insieme: per il criterio di cui al comma 5, lettera c) si considera la situazione della sola impresa capogruppo con riferimento all'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo insieme con riferimento al numero dei dipendenti ed alla relativa sede INPS di iscrizione.
11. Nel caso di imprese riunite ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge, al fine della determinazione del criterio indicato al comma 5, lettera a), si considera la cifra d'affari in lavori realizzata dal raggruppamento nel suo insieme; per quanto attiene al criterio indicato al comma 5, lettera b), si considerano i lavori realizzati nella categoria prevalente dall'impresa capogruppo; per il criterio di cui al comma 5, lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo insieme per quanto riguarda il numero di dipendenti ed alla relativa sede lNPS provinciale di iscrizione.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e ss. del codice civile.
Art. 24. Offerte anomale
1. Al fine della individuazione delle offerte anomale è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte.
2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica definitiva dei ribassi calcolata secondo quanto previsto dal comma 1, oppure di oltre quattro punti in valore assoluto, qualora l’incremento di un quinto della predetta media risulti inferiore a quattro punti.
3. L’esclusione automatica di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tale caso è facoltà dell’amministrazione procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta di giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b) delle legge, ove sia richiesta o ammessa la presentazione di elaborati progettuali, non si effettua alcuna valutazione dell’anomalia dell’offerta (12).
Art. 25. Modalità per il pagamento del subappaltatore
1. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. In mancanza di tali adempimenti, il subappaltatore potrà informare l'amministrazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il servizio competente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, l'amministrazione provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
4. Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, l'amministrazione incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra amministrazione e appaltatore.
5. Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, l'amministrazione procederà comunque nel senso del terzo comma.
6. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al quarto comma
6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 42 della legge la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento (13).
Art. 26. Affidamento delle concessioni tramite confronto concorrenziale
1. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici procedono, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 ed al capo VII della legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento in quanto applicabili, con procedura negoziata assistita da preventivo bando di gara ed individuando il concessionario tramite confronto concorrenziale volto alla scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico economico e gestionale.
2. Il bando di gara deve indicare l'oggetto del rapporto di concessione specificando, ove ritenuto opportuno in relazione alle peculiari caratteristiche dell'oggetto stesso, il prezzo massimo che l'amministrazione e eventualmente disposta a corrispondere, l'eventuale misura minima del canone di concessione, i termini minimi e massimi della durata della stessa, le eventuali condizioni organizzative, qualitative e manutentive cui deve rispondere l'attività di gestione, i livelli tariffari e più in generale le condizioni e le caratteristiche minime della controprestazione, i requisiti di partecipazione al confronto concorrenziale, le modalità di gara, con particolare riferimento alla presentazione delle proposte progettuali, gestionali e convenzionali ed ai criteri di valutazione delle stesse.
3. Relativamente all'oggetto del rapporto di concessione, il bando deve in ogni caso specificare:
a) i requisiti di partecipazione alla gara, parametrati alla entità, anche economica, della attività gestionale;
b) il livello di progettazione che viene richiesto di produrre agli aspiranti concessionari in relazione al livello degli elaborati progettuali che l'amministrazione pone a base di gara, nonché le relative modalità di redazione del progetto, in relazione anche alla possibilità di presentazione di varianti integrative migliorative;
c) le garanzie minime richieste ai partecipanti alla gara ed al concessionario relative all'attività di progettazione, all'attività realizzativa delle opere ed alla successiva attività di gestione e di manutenzione di queste ultime;
d) gli obblighi fondamentali che il concessionario deve assumere in relazione alle condizioni essenziali del rapporto di concessione che devono essere rese note tramite la predisposizione da parte dell'amministrazione dello schema di convenzione che viene inviato agli aspiranti concessionari contestualmente alla lettera invito e che comunque deve essere messo a disposizione degli interessati unitamente agli elaborati progettuali, alle schede tecniche poste a base di gara ed al piano economico-finanziario;
e) la pluralità di elementi su cui si articola il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che devono comunque consentire all'apposita commissione di vagliare, nell'esame delle proposte-offerte e secondo un ordine di importanza predefinito in relazione alle peculiarità del rapporto di concessione, i profili gestionali, tariffari, progettuali, tecnici, qualitativi, ambientali, organizzativi, manutentivi, economico-finanziari, di durata, nonché prestazionali in genere. In ogni caso nella determinazione dell'ordine di importanza dei suddetti criteri deve essere data priorità a quelli volti a garantire un'ottimale gestione dell'opera.
4. I requisiti soggettivi di ammissibilità delle offerte devono assicurare la partecipazione di soggetti in possesso di comprovate capacità imprenditoriali, gestionali ed economico-finanziarie. È ammessa la partecipazione al confronto concorrenziale anche in forma associata, assicurando comunque la presenza dei requisiti gestionali suddetti. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di ammettere al confronto concorrenziale:
a) società di gestione che abbiano gestito opere similari;
b) imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, in possesso dei requisiti gestionali di cui alla lettera a);
c) società, anche consortili, cui partecipi un soggetto di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) soggetti imprenditori che si impegnino alla costituzione tra loro, anteriormente alla sottoscrizione della convenzione di concessione di una società ai sensi del libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile, anche consortile. Ad essa deve comunque partecipare almeno un soggetto di cui alle precedenti lettere a) e b).In ogni caso le società previste alle lettere c) e d) devono avere durata corrispondente a quella offerta per la concessione ed oggetto idoneo all'assunzione della stessa.
5. L'amministrazione può porre a base di gara un progetto definitivo o un progetto preliminare. Nel primo caso gli aspiranti concessionari devono presentare in sede di gara un progetto esecutivo. Nel secondo caso gli aspiranti concessionari devono presentare in sede di gara un progetto definitivo, competendo al concessionario la predisposizione del progetto esecutivo che deve successivamente essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione, ai fini del perfezionamento del rapporto di concessione. In entrambi i casi è consentita la proposizione di varianti integrative e migliorative rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, secondo i limiti e le condizioni minime stabilite dall'amministrazione e sempre che rispondano a comprovate esigenze organizzative-gestionali.
6. Nell'ipotesi di confronto concorrenziale sulla base di un progetto preliminare con presentazione di un progetto definitivo da parte degli aspiranti concessionari, l'affidamento della concessione al partecipante che abbia presentato la migliore offerta avviene a titolo provvisorio e condizionato alla successiva approvazione del progetto esecutivo, che deve essere redatto in stretto raccordo con i competenti organi tecnici dell'amministrazione e secondo le direttive all'uopo impartite. L'amministrazione può richiedere, a garanzia della puntuale e corretta redazione del progetto esecutivo, la prestazione di idonee garanzie. In ogni caso l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approvazione del progetto esecutivo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le norme procedimentali del regolamento.
Capo IV. Opere, lavori e forniture da eseguire in economia
Art. 27. Ambito di applicazione
1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture da eseguire in economia si applicano le disposizioni riportate nel presente capo ed, in quanto compatibili con le stesse, le disposizioni vigenti in materia.
Art. 28. Deliberazione
1. La deliberazione che autorizza l'esecuzione dei lavori in economia, individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, le modalità di esecuzione degli stessi, con riferimento ai sistemi del cottimo fiduciario e dell'amministrazione diretta di cui all'articolo 52, commi 1 e 3 della legge.
2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia autorizzata sulla base di apposita perizia, la relativa deliberazione può individuare le modalità di esecuzione di cui al comma 1, anziché per ciascun intervento, per tipologia, natura e consistenza degli interventi autorizzati.
3. Costituiscono perizia di cui all'articolo 52, comma 4 della legge, i progetti sommari di cui all'articolo 28, comma 2 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse" e successive modificazioni.
Art. 29. Sistemi di esecuzione
1. Le opere, i lavori o le forniture possono essere eseguiti in economia mediante il sistema:
a) del cottimo fiduciario, quando si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee;
b) dell'amministrazione diretta, quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima. In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, concernente "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici" ed altre norme vigenti in materia;
c) dell'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.
Art. 30. Attribuzioni dei dirigenti
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della legge, ai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali sono demandati:
a) l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'esecuzione dell'opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono redatti l'eventuale richiesta di offerta e l'atto negoziale, ivi compreso l'ordinativo di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
b) la scelta del contraente;
c) l'individuazione, mediante apposito atto motivato, della necessità di far ricorso a quanto previsto dagli articoli 31, comma 5 e 32;
d) la stipulazione e la sottoscrizione degli atti negoziali ivi compresi gli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
e) la stipulazione e sottoscrizione di atti aggiuntivi ed integrativi dell'atto negoziale originario;
f) la concessione di proroghe del termine originariamente previsto per l'ultimazione di lavori oggetto di affidamento. mediante apposito atto motivato;
g) la compensazione di cui all'articolo 52, comma 6 della legge;
h) la designazione dei funzionari cui affidare la direzione lavori ai sensi dell'articolo 35, comma 2;
i) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge.
2. L'atto motivato del dirigente non è necessario nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1 lettera a).
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere tutte o in parte delegate dal dirigente al direttore dei lavori. Limitatamente agli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge, il dirigente, in relazione a motivate esigenze organizzative ed operative, può altresì delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), e) e f) agli assistenti del direttore dei lavori.
Art. 31. Modalità di affidamento
1. L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque ditte ritenute idonee, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 32 nonché ove l'amministrazione utilizzi operai dipendenti o assunti ovvero materiali o attrezzature di proprietà.
2. All'apertura delle buste si provvede in presenza del dirigente del servizio competente, ovvero di un funzionario dallo stesso delegato e di altri due funzionari assegnati al servizio medesimo che sottoscrivono apposito verbale in cui sono documentati i risultati della procedura concorsuale.
3. Le opere e i lavori da eseguirsi in economia sono affidati con il criterio del prezzo più basso.
4. I risultati della procedura concorsuale non sono soggetti ad approvazione.
5. Nel caso di forniture, in deroga al criterio di cui al comma 3, l'affidamento può avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in relazione a una pluralità di elementi variabili quali il prezzo i tempi di fornitura, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso le modalità di valutazione degli elementi devono essere menzionate nella lettera di invito o nelle prescrizioni o specifiche tecniche ad essa allegate.
Art. 32. Deroga alle procedure concorsuali
1. È ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall'articolo 31, nei seguenti casi:
a) per opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50 milioni di lire;
b) nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'articolo 53 della legge;
c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
d) omissis (14)
e) quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti siano andati deserti.
2. È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 31.
Art. 33. Stipulazione dell'atto negoziale
1. La stipulazione dell'atto negoziale avviene mediante scrittura privata, ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio tra l'impresa ed il dirigente del servizio competente o suo delegato, ovvero mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte. Tali atti devono recare una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto, nonché, ove necessario, il termine, le quantità presuntive, le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità.
Art. 34. Corrispettivo
1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. Nel primo caso tale corrispettivo è fisso, nel secondo caso il corrispettivo è determinato in base alle quantità dei lavori eseguiti rapportati ai prezzi unitari delle singole categorie o voci di spesa.
2. Nel caso di corrispettivo a corpo è comunque predisposto apposito elenco prezzi unitari che serve come base per la determinazione e contabilizzazione di eventuali varianti in più o in meno.
Art. 35. Responsabilità
1. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei mezzi e dei materiali necessari per la loro realizzazione, l'amministrazione si avvale di imprese, le stesse sono responsabili della esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti; nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e c), la responsabilità dell'impresa si limita alla esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
2. In relazione alle opere, lavori o relative forniture da eseguire in economia, il dirigente di servizio provvede comunque alla designazione del direttore dei lavori, responsabile della corrispondenza delle opere agli elaborati tecnici, secondo le disposizioni vigenti in materia. La designazione del direttore dei lavori è effettuata mediante ordine di servizio, anche riferito ad una pluralità di opere lavori o forniture da eseguire in economia.
Art. 36. Contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:
a) se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
b) se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i materiali, i mezzi e i noli;
c) se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. Nel caso di opere, lavori o forniture di importo non superiore a 50 milioni di lire, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.
Art. 37. Collaudo o regolare esecuzione
1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 25 della legge.
2. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore a lire 50 milioni, il visto di cui all'articolo 36, comma 2 sostituisce il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. Con tale visto si ritengono altresì approvate e collaudate senza ulteriori formalità, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili alfine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.
Capo V. Disciplina transitoria
Art. 38. Disposizioni transitorie relative all'esecuzione di lavori da parte dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici
1. Ai lavori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge, da eseguirsi da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per i quali l'istanza di concessione della sovvenzione o del contributo sia stata inoltrata alla Provincia anteriormente all'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento della presentazione della domanda.
Art. 39. Disposizioni transitorie relative alla progettazione ed al collaudo
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge, gli elaborati di fattibilità redatti sulla base delle disposizioni previgenti sono equiparati alla progettazione preliminare; il progetto di massima, eventualmente integrato in adeguamento alle disposizioni della legge, è equiparato alla progettazione definitiva.
2. Relativamente al collaudo di lavori pubblici iniziati alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.
Art. 40. Disposizioni transitorie relative agli incarichi
1. Alle modificazioni o alle integrazioni, che non alterino in modo sostanziale la natura o qualità dell'oggetto dell'incarico, da apportare agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, ai concorsi di idee, all'affidamento di studi, ricerche, valutazioni tecniche e consulenze nonché di compiti preparatori strumentali ed esecutivi connessi con le predette attività, già deliberati alla data di entrata in vigore della legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente ordinamento. Le medesime disposizioni si applicano alle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento di un incarico di progettazione già formalmente avviate e non ancora definitivamente concluse alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 41. Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei lavori
1. Per le opere o i lavori pubblici il cui bando di gara sia stato pubblicato alla data di entrata in vigore della legge ovvero per i quali sia stato autorizzato l'affidamento a trattativa privata o in concessione alla medesima data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente ordinamento.
Art. 42. Disposizioni transitorie relative alle modifiche o integrazioni agli elaborati di progetto
1. I pareri o le approvazioni già resi su elaborati di progetto non devono essere rinnovati qualora le modifiche o integrazioni da apportare agli elaborati medesimi si rendano necessarie per l'applicazione della legge e non alterino l'impegno di spesa assunto per l'esecuzione delle opere.
Art. 43. Disposizioni transitorie relative alle varianti
1. Limitatamente ad una sola prima variante approvata dopo l'entrata in vigore della legge e relativa a progetti per la realizzazione di opere o lavori il cui bando di gara sia stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la normativa del previgente ordinamento. Tale prima variante deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge.
Allegato A - Elaborati facenti parte integrante del progetto preliminare
Il progetto preliminare di cui all'articolo 15 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici:
A) RELAZIONE DESCRITTIVA divisa nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell'importanza e complessità dell'opera:
1) motivazioni che determinano la
necessità di realizzare l'opera o i lavori, con individuazione delle esigenze
da soddisfare e delle prestazioni da ottenere;
2) descrizione sintetica dei lavori da
realizzare, eventualmente riferita alle diverse soluzioni possibili,
individuazione delle principali caratteristiche volumetrico-spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera;
3) individuazione delle interferenze con
importanti infrastrutture di servizio quali strade, elettrodotti, gasdotti,
acquedotti, fognature ecc. e relative proposte di compatibilizzazione;
4) verifica di compatibilità con gli
strumenti urbanistici;
5) eventuali riferimenti a normative di
settore;
6) inquadramento generale e problematiche
di carattere idrogeologico e geotecnico, stabilità dei versanti, individuazione
delle aree a rischio geologico e geotecnico, (è possibile fare riferimento a
dati deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite
precedentemente sulla stessa area);
7) programma delle indagini geotecniche e
geologiche da espletare nella fase di progettazione definitiva;
8) valutazione, se richiesto, dei
principali profili di impatto ambientale.
B) ELABORATI GRAFICI redatti in numero e scala adeguati e costituiti da:
1) disegni schematici riguardanti le
principali caratteristiche morfologiche. dimensionali, tipologiche, funzionali
dell'opera ed eventualmente delle alternative considerate, anche con riguardo
alla situazione ambientale circostante;
2) inserimento dell'opera in corografie
e/o estratti dello strumento urbanistico locale vigente, al fine di consentirne
una chiara localizzazione sul territorio.
C) VALUTAZIONI ECONOMICHE riferite alle diverse soluzioni possibili:
1) preventivo sommario di spesa basato su
costi parametrici correnti caratteristici per opere analoghe. Si valutano a
parte gli eventuali oneri per espropriazioni, spese tecniche, spese per opere
d'arte, gli oneri di allacciamento. gli imprevisti e gli oneri fiscali;
2) valutazione sommaria dei costi di
esercizio, ove opportuno.
Allegato B - Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo
Il progetto definitivo, redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, è costituito dai seguenti elaborati tecnici:
A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA divisa nei seguenti capitoli, sviluppati in funzione della consistenza e complessità dell'opera:
1) Dati di progetto: motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera e/o lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere;
2) Riferimenti normativi: elencazione della normativa di riferimento e specifica di settore utilizzata per lo sviluppo del progetto;
3) Riferimenti urbanistici:
- riferimenti agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti sull'area interessata ai lavori, conformità dell'opera agli stessi;
- eventuali necessità di deroghe;
4) Criteri di progettazione:
- descrizione completa dell'opera e dei principali materiali impiegati, degli impianti e tecnologie adottati;
- individuazione delle infrastrutture di servizio esistenti e soluzioni di compatibilizzazione con le stesse;
5) Caratteristiche architettoniche ed ambientali: descrizione delle scelte architettoniche in merito all'opera progettata, con particolare riguardo ai contesti ambientali circostanti;
6) Indicazione delle fasi successive:
informazioni sui tempi prevedibili per la redazione del progetto esecutivo e sulla durata dei lavori;
7) Valutazione dei costi di esercizio: valutazione delle prestazioni e dei costi d'esercizio, per un arco almeno decennale, intesi come bilancio energetico e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle sue parti, anche sulla base di indicazioni statistiche relative ad opere analoghe già costruite. Tale valutazione è richiesta, di norma, per opere il cui costo sia superiore ad un miliardo di lire.
B) ELABORATI GRAFICI distinti con riferimento ad opere a sviluppo puntuale, quali edifici, impianti sportivi, impianti di depurazione, discariche, cimiteri ed opere a sviluppo lineare, quali strade, fognature, acquedotti, impianti di illuminazione, elettrodotti, regimazioni idrauliche, canali, in relazione alla loro configurazione sul territorio.
Gli elaborati grafici sono redatti in numero e scala adeguati e sviluppati secondo le necessità di rappresentazione e le caratteristiche dell'opera da realizzare, al fine di consentire una loro completa ed accurata definizione.
Opere a sviluppo puntuale:
- corografia;
- estratto strumenti urbanistici;
- estratto mappe catastali;
- planimetria catastale;
- rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio significative, con sviluppo dei dettagli necessari;
- planimetrie generali, complete di piano quotato con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
- piante di ogni livello dell'opera con indicazione della destinazione d'uso di ciascun ambiente e con eventuale evidenziazione del raffronto tra demolizioni e costruzioni;
- sezioni in numero idoneo ad individuare i vari livelli su cui si sviluppa l'opera;
- prospetti esterni in numero idoneo a rappresentare compiutamente l'opera, con individuazione delle finiture e dei materiali utilizzati;
- eventuali schemi funzionali d'uso completi di ingombri, attrezzature ed arredi;
- simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.
Opere a sviluppo lineare:
- corografia;
- estratto strumenti urbanistici;
- estratto mappe catastali;
- planimetria catastale;
- rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio;
- planimetria di insieme;
- planimetrie generali, complete di piano quotato, con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
- profilo longitudinale;
- sezioni trasversali e sezioni tipo, atte ad identificare la forma, le dimensioni ed i materiali da utilizzare nella realizzazione dell'opera, in numero idoneo a definire completamente l'opera stessa;
- eventuali schemi funzionali;
- simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.
C) RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA illustra tutti gli elementi utili per la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del sito, con il corredo di carta geologica e sezioni interpretative. Valuta con l'ausilio delle eventuali prove di laboratorio e/o in sito la caratterizzazione del terreno, in base alla quale sono dimensionate le opere di fondazione, di sostegno e quant'altro referentesi all'interazione suolo-struttura.
In tutti i casi la relazione deve attenersi a quanto richiesto dal D.M. 11 marzo 1988, n. 47 e, per quanto riguarda le prove di laboratorio, dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
D) STIMA ANALITICA DEI COSTI costituita da una valutazione della spesa totale per la realizzazione dell'opera, suddivisa per categorie di lavori, in cui le strutture sono valutate sulla base di un predimensionamento statico, gli impianti sono stimati parametricamente sulla base di una scelta preliminare delle principali caratteristiche tecnologiche da adottare ed ogni altro lavoro può essere valutato anche per voci aggregate. Si valutano a parte gli eventuali oneri di esproprio, spese tecniche, spese per opere d'arte, gli oneri di allacciamento, gli imprevisti e gli oneri fiscali.
E) PRINCIPALI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, quali le categorie di lavori, le principali prescrizioni tecniche, i tempi di esecuzione, le penali per i ritardi, l'importo delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, il termine per l'effettuazione delle operazioni di collaudo; tali indicazioni sono richieste ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge, solo nel caso in cui il progetto debba essere sottoposto a parere tecnico amministrativo.
F) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE qualora le caratteristiche dell'opera rientrino nelle soglie di cui alla normativa vigente.
G) TIPO DI FRAZIONAMENTO qualora necessiti l'attivazione delle procedure di esproprio. Il tipo di frazionamento va vistato solo nel momento in cui viene attivata la procedura di esproprio.
L'eventuale ed eccezionale assenza nel progetto definitivo di uno o più degli elaborati sopra descritti deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnico-illustrativa in connessione esclusivamente con la natura dell'opera o dei lavori da progettare.
Allegato C - Elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto preliminare e al progetto definitivo; in particolare integra e completa il progetto definitivo per gli aspetti previsti nei punti che seguono. Qualora uno dei livelli di progettazione precedenti mancasse, il progetto esecutivo deve sviluppare gli argomenti ad esso relativi come previsto dagli allegati al presente regolamento, nei capitoli specifici. È costituito dai seguenti allegati:
A) RELAZIONE TECNICA
Integra la relazione tecnica del progetto definitivo con i seguenti capitoli:
1) Autorizzazioni: elencazione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, pareri ottenuti dal progetto definitivo;
2) Quadro economico: individuazione e raccolta dei dati di spesa riferiti all'opera, distinti per:
- lavori a base d'appalto;
- lavori in economia;
- somme a disposizione
dell'amministrazione.
B) RELAZIONE GEOTECNICA-GEOLOGICA
La relazione, sulla scorta di quella geotecnica-geologica del progetto definitivo, deve confermare il quadro geologico e geotecnico ed eventualmente integrarlo od ottimizzarlo per sopravvenute necessità.
C) PROGETTO STRUTTURALE
Relazione di calcolo delle strutture portanti redatta secondo la normativa tecnica vigente e seguendo le eventuali prescrizioni dell'amministrazione, corredata dagli elaborati grafici generali e di dettaglio necessari ad una chiara ed inequivocabile definizione delle opere e degli elementi strutturali da realizzare.
D) PROGETTO DEGLI IMPIANTI
Relazione di calcolo degli impianti, macchinari, tecnologie necessari nella realizzazione dell'opera, redatta secondo la normativa tecnica vigente e seguendo le eventuali prescrizioni dell'amministrazione, corredata degli elaborati grafici generali e di dettaglio. In particolare deve essere verificata e raffigurata la compatibilità degli stessi con le strutture portanti e/o edilizie.
E) ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati prodotti per il progetto definitivo devono essere integrati con: particolari esecutivi interni ed esterni in numero sufficiente a definire esaurientemente l'opera o i lavori dal punto di vista tecnico-esecutivo, redatti in scala adeguata al fine di definire tutte le parti dell'opera o dei lavori significative dal punto di vista economico o tecnologico. In particolare il progetto deve risultare completo di tutte le indicazioni e specificazioni tali da permettere lo svolgimento del successivo incarico di direzione lavori anche da professionista diverso dal progettista, senza che debbano essere predisposte ulteriori definizioni progettuali necessarie ai fini esecutivi.
F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Dettagliato computo metrico estimativo delle opere, redatto sulla base degli elaborati grafici e dei prezzi unitari, comprendente:
- quantità e prezzi per lavori compiuti (sia a corpo che a misura);
- noli, trasporti, materiali, mano d'opera e forniture a piè d'opera;
- somme a disposizione dell'amministrazione, distinte in oneri di esproprio, oneri per allacciamenti, spese tecniche, oneri fiscali, imprevisti, eventuali spese per opere d'arte.
G) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON ELENCO PREZZI
Elaborato descrittivo, prestazionale e disciplinare che determina e definisce le modalità di esecuzione dell'opera e di ogni singola categoria di lavoro, la natura e le caratteristiche dei materiali, le norme di misurazione, i tempi per l'esecuzione dei lavori, eventualmente con riferimento, ove necessario, a singole parti o lavorazioni, le modalità di pagamento e le penalità. Lo stesso individua gli obblighi speciali a carico dell'amministrazione e dell'appaltatore, con riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici ed a quella relativa a specifici settori, oltre a tutto quanto necessario per disciplinare i rapporti tra impresa ed amministrazione, compreso l'elenco dei prezzi di progetto, redatto sulla base delle voci e dei prezzi riportati nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge.
Nel caso di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, l'elenco prezzi è sostituito dalla "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" unitamente all'"Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto".
H) DISCIPLINARE DI QUALITÀOve richiesto ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.
L'eventuale assenza nel progetto esecutivo di uno o più degli elaborati sopradescritti deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnica, in connessione esclusivamente con la natura dell'opera o dei lavori da progettare.
Allegato D - Tabella applicativa dell'art. 23 (relativa ad appalti di importo superiore ad un milione di Ecu ed inferiore a cinque milioni di Ecu)
A) Idoneità dimensionale |
B) Idoneità tipologica |
C) Idoneità di localizzazione (*3) |
importo medio annuo relativo alla cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando |
ammontare dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando |
numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso la sede INPS della provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di invito |
Fasce |
|
Punteggio |
|
Punteggio |
|
Punteggio |
I |
(*1) |
|
da 0 volte a 0,3 volte l'importo a base d'asta |
0 |
dallo 0 al 20% dei dipendenti |
0 |
II |
da 0,5 volte a 1 volta l'importo a base d'asta (*2) |
10 |
da 0,3 volte a 0,6 volte l'importo a base d'asta |
10 |
dal 21% al 50% dei dipendenti |
10 |
III |
da 1 volta a 2 volte l'importo a base d'asta (*2) |
15 |
da 0,6 volte a 1,2 volte l'importo a base d'asta |
15 |
dal 51% al 70% dei dipendenti |
15 |
IV |
da 2 volte a 4 volte l'importo a base d'asta (*2) |
17,5 |
da 1,2 volte a 2,4 volte l'importo a base d'asta |
17,5 |
dal 71% all'90% dei dipendenti |
17,5 |
V |
oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*2) |
20 |
oltre 2,4 volte l'importo a base d'asta |
20 |
dal 91% al 100% dei dipendenti |
20 |
(*1) gli importi in percentuale inferiore a 0,5 volte l'importo a base d'asta non sono contemplati nella presente tabella, in quanto costituisce requisito di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b), la realizzazione nell'ultimo quinquennio di una cifra d'affari di importo medio annuo almeno pari a 0,50 volte l'importo a base d'asta.
(*2) l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.
(*3) i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.
Allegato E - Tabella applicativa dell'art. 23 (relativa ad appalti di importo non superiore ad un milione di Ecu)
A) Idoneità dimensionale |
B) Idoneità tipologica |
C) Idoneità di localizzazione (*2) |
importo medio annuo relativo alla cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando |
ammontare dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando |
numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso la sede INPS della Provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di invito |
Fasce |
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Punteggio |
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Punteggio |
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Punteggio |
I |
da 0 volte a 0,5 volte l'importo a base d'asta (*1) |
0 |
da 0 volte a 0,3 volte l'importo a base d'asta |
0 |
dallo 0 al 20% dei dipendenti |
0 |
II |
da 0,5 volte a 1 volta l'importo a base d'asta (*1) |
10 |
da 0,3 volte a 0,6 volte l'importo a base d'asta |
10 |
dal 21 al 50% dei dipendenti |
10 |
III |
da 1 volta a 2 volte l'importo a base d'asta (*1) |
15 |
da 0,6 volte a 1,2 volte l'importo a base d'asta |
15 |
dal 51% al 70% dei dipendenti |
15 |
IV |
da 2 volte a 4 volte l'importo a base d'asta (*1) |
17,5 |
da 1,2 volte a 2,4 volte l'importo a base d'asta |
17,5 |
dal 71% all'90% dei dipendenti |
17,5 |
V |
oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*1) |
20 |
oltre 2,4 volte l'importo a base d'asta |
20 |
dal 91% al 100% dei dipendenti |
20 |
(*1) l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.
(*2) i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.
Note:
(2) Comma precedentemente non vistato dalla corte dei conti, e così sostituito dall'art. 1 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
(3) Articolo già parzialmente non vistato dalla Corte dei conti, e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.p.g.p. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg.
(5) Comma così modificato dall'art. 3 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
(6) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
(7) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.
(8) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg. e dall'art. 1 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.
(9) Articolo già modificato dall'art. 7 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg., e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.
(10) Articolo già modificato dall'art. 8 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg, e così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.
(11) Comma così sostituito dall'art. 3 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.
(12) Articolo già modificato dall'art. 4 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg, e così sostituito dall'art. 1 del d.p.p. 18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg.
(13) Articolo già modificato dall'art. 9 del d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg., così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.p. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg e modificato dall'art. 5 del d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.
(14) Lettera non vistata dalla Corte dei conti.