EDILIZIA - 012 - ALLACCIAMENTI E OPERE DI URBANIZZAZIONE
Costi di allacciamento ai servizi a rete - Estensione o
potenziamento delle reti - Rapporto con gli oneri di urbanizzazione
QUESITO
Un privato titolare di permesso di costruire relativo ad un nuovo edificio in zona di completamento residenziale "B" ha chiesto al gestore dell'acquedotto l'allacciamento a tale servizio per lo stesso edificio.
Il gestore dell'acquedotto ha comunicato al privato il costo dell'allacciamento per un importo di circa 15 mila euro, in quanto nel punto interessato all'allacciamento la rete deve essere potenziata per garantire il servizio alla nuova utenza.
La richiesta del gestore sembra conforme alla convenzione per la gestione del servizio, in atto tra lo stesso e il comune. Tuttavia il privato sostiene che avendo pagato il contributo di costruzione (sia le quote di urbanizzazione primaria e secondaria sia la quota commisurata al costo di costruzione) gli debbano essere restituiti parte degli oneri di urbanizzazione a compenso del costo da sostenere per il potenziamento della rete in quanto, sostiene lo stesso privato, tali opere sono di urbanizzazione primaria ed avendo egli versato il contribuito di costruzione ha il diritto di poterle avere in quantità e qualità adeguata.
Devo far presente che lo stesso soggetto, in occasione di un intervento simile in un'altra zona, aveva ottenuto il beneficio di vedere la rete potenziata dal gestore dell'acquedotto, a spese della collettività, mediante l'imputazione dei costi sulla tariffa globale di erogazione dell'acqua (anche questo in conformità alla convenzione di gestione).
RISPOSTA
La vicenda non è nuova e si ripropone periodicamente ogni volta che il costo del semplice allacciamento ad un servizio a rete diventa eccessivamente oneroso.
Per allacciamento di intende normalmente la possibilità di collegare l'edificio o gli spazi edificati alla rete del relativo servizio mediante opere di presa o di derivazione, riservate al singolo edificio, eventualmente dotate di quelle apparecchiature (contatori, pozzetti di ispezione, saracinesche o interruttori generali di sicurezza ecc.) strumentali all'utilizzazione del servizio e, anche queste, relative alla singola utenza o alla pluralità di utenze dell'edificio.
Intesi in questo senso gli allacciamenti non hanno nulla a che vedere con le opere di urbanizzazione, malgrado la loro connessione con i servizi a rete, diversamente opinando si potrebbe sostenere che il cancello o la rampa di accesso alle autorimesse sono opere di urbanizzazione in quanto connesse alla sede stradale pubblica. Non a caso l'articolo 44, comma 14, della legge regionale lombarda n. 12 del 2005, recita: «Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento».
Le opere di urbanizzazione primaria invece sono quelle al servizio del comparto, della zona, del nucleo o di qualunque altro ambito territoriale, comunque denominato, che siano di interesse della collettività o di una generalità indistinta di cittadini, tanto che, ed è cosa nota, le opere di urbanizzazione primaria, unitamente al suolo sul quale insistono, sono in genere di proprietà dell'ente territoriale o comunque nella sua disponibilità sulla base di atti giuridici specifici.
Si tratta pertanto di vedere se il potenziamento richiesto dal gestore dell'acquedotto sia finalizzato esclusivamente all'utenza del privato richiedente (cioè non abbia alcuna altra utilità) ovvero sia necessario o quantomeno opportuno al fine di completare, migliorare o rinnovare il servizio alla zona interessata a vantaggio anche di una pluralità di altri utenti.
E' opportuno ricordare le seguenti disposizioni normative:
- l'articolo
12, comma 2,
del d.P.R. n. 380 del 2001:
«Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso»;
- l'articolo
45, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005:
«A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di
urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare
direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel
rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione
della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie
finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere,
collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale».
Ne deriva che le opere di urbanizzazione primaria che il privato può eseguire direttamente scomputandone il costo dagli oneri di urbanizzazione sono solo quelle che il comune, in assenza dell'iniziativa del privato stesso, sarebbe comunque tenuto ad eseguire con i propri mezzi di bilancio (o con altri mezzi previsti dall'ordinamento come quello della convenzione col gestore), cioè quelle che sono suscettibili per loro natura all'inserimento in un programma di lavori pubblici finanziabili dall'ente (Circolare Ministro dei lavori pubblici, ottobre 1967, n. 3210, punto C). Assume rilievo anche la circostanza che le opere predette entrino a far parte del patrimonio comunale e siano utilizzate dalla collettività (T.A.R. Lombardia, sez. II, 17 dicembre 1996, n. 1832) perché, in ipotesi contraria, esse sarebbero di pertinenza privata.
Al contrario il contributo di costruzione (comprensivo degli oneri di urbanizzazione) costituisce "prestazione patrimoniale imposta", per cui prescinde dall'utilità che ne riceve il privato titolare del permesso di costruire e prescinde anche dalle spese effettivamente necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla costruzione assentita (Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 1994, n. 716).
Quindi la domanda da porsi è la seguente: in assenza della richiesta del privato, quel potenziamento della rete di acquedotto sarebbe stato comunque posto in essere dal comune? In altre parole, la spesa a carico del privato e della quale è pretesa la rivalsa sugli oneri di urbanizzazione, è realmente sostitutiva di una spesa pubblica oppure no? Se la risposta alla seconda domanda è affermativa, al privato va riconosciuto il diritto di scomputo o di intervento pubblico preteso; se la risposta è negativa, con la logica conseguenza che al potenziamento dell'acquedotto in quel punto e in quel momento non è riconosciuta una utilità pubblica, la richiesta del privato non può essere accolta.
Illuminante su questi aspetti lo stesso organo di giustizia amministrativa di secondo grado: «se il privato costruttore abbia eseguito direttamente opere di urbanizzazione o si sia obbligato a farle, nella zona oggetto dell'intervento edilizio autorizzato, anche se non abbia concordato le relative modalità e garanzie con il Comune, ha diritto a che l'amministrazione valuti l'effettiva entità e concreta utilizzazione delle opere già realizzate o da realizzare, al fine di scomputarne il costo dalla somma dovuta a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione».
Ovviamente scomputare le spese dagli oneri (con il rimborso se questi fossero già corrisposti) è la medesima cosa che chiedere al comune di accollarsi (direttamente o con l'aumento delle tariffe) le stesse spese.
Credo che l'ufficio, una volta attribuita l'esatta qualificazione alle opere di potenziamento dell'acquedotto di cui al quesito, aspetto precluso allo scrivente che non conosce le circostanze, in considerazione di quanto esposto abbia gli elementi per determinarsi circa la richiesta del privato.
Il comportamento tenuto nel passato ovviamente non assume grande rilievo. Per quanto riguarda le norme convenzionali di ricaricare sulla tariffa il costo attuale dei potenziamenti e delle estensioni di rete (operazione legittima) è ovvio che deve riguardare sempre e comunque i potenziamenti e gli ampliamenti di interesse collettivo, cioè che siano qualificabili come opere di urbanizzazione primaria e non per la comodità o il privilegio del singolo, essendo ininfluente il metodo scelto per la copertura finanziaria dei lavori quando essi siano comunque a carico della collettività indistinta.