LAVORI PUBBLICI - 005 - PREZZI IN CIFRE E IN LETTERE
Indicazione del prezzo in cifre ed in lettere Prevalenza del prezzo in cifre
Prevalenza del prezzo in lettere Limiti Errori manifesti Procedura
si veda anche: LAVORI PUBBLICI - 013 - VERIFICA DELLE OFFERTE DI PREZZI UNITARI
QUESITO
Alcune lettere di invito alle licitazioni private e alle trattative private, così come alcuni bandi di gara per pubblici incanti recano la previsione delleventuale difformità, in sede di lettura delle offerte presentate dai concorrenti, tra lofferta indicata in lettere e quella indicata in cifre.
In taluni atti è affermata la prevalenza dellofferta in lettere, in altri la prevalenza è data dallofferta più conveniente per lamministrazione tra le due formulate in contrasto tra loro, altri infine, seppure sporadici, prevedono lesclusione dalla gara per il concorrente che incorra nella imprecisione descritta.
Si vorrebbe conoscere quale procedura devessere ritenuta corretta.
RISPOSTA
La norma principale è costituita dallarticolo 72, secondo comma, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che recita: "Quando in unofferta allasta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida lindicazione più vantaggiosa per lAmministrazione".
E pur vero che tale regolamento si applica allattività degli enti locali solo in via sussidiaria, in assenza o nel silenzio di disposizioni adottate nellambito della loro riconosciuta autonomia organizzativa, contabile e contrattuale, tuttavia essa costituisce un principio dal quale anche i regolamenti locali difficilmente possono discostarsi, in virtù degli articoli 5 e 56 della legge n. 142 del 1990. Il primo subordina ladozione dei regolamenti al rispetto della legge, il secondo obbliga ad attenersi alle procedure previste dalla normativa dellUnione europea recepita o comunque vigente nellordinamento giuridico italiano.
Peraltro la disposizione citata, seppure difforme dalle norme sulle cambiali (articolo 6 del R.D. n. 1669 del 1933) e sugli assegni (articolo 9 del R.D. n. 1736 del 1933) è coerente con il sistema contrattuale civilistico; come noto anche per gli enti locali le norme di diritto privato che presiedono allattività contrattuale, ove non in contrasto con le norme di diritto pubblico, assumono unimportanza primaria. La prevalenza dellindicazione più vantaggiosa per lamministrazione, in caso di contrasto tra prezzi in lettere e prezzi in cifre, trova riscontro indiretto nellarticolo 1370 del codice civile, secondo il quale la clausola controversa si interpreta contro il suo autore e a favore dellaltra parte, quindi contro limpresa offerente e a favore dellamministrazione appaltante.
Questo criterio di prevalenza appare più coerente anche con qualsiasi meccanismo per lindividuazione delle offerte anomale. Lapplicazione della prevalenza al dato letterale, ignorando quello in cifre, falsa qualunque calcolo, per cui lindividuazione delle anomalie e dellaggiudicatario avvengono in maniera casuale (infatti il dato letterale potrebbe essere sia superiore che inferiore a quello in cifre). Al contrario la prevalenza dellindicazione più vantaggiosa per lamministrazione, pur falsando anchessa landamento della gara sul piano aritmetico, non è mai contraddittoria: in ogni caso le anomalie e laggiudicazione si sposteranno sempre in un senso solo, quello dellofferta migliore.
Anche se è lecito pensare ad unevoluzione interpretativa nel senso che, in presenza dei meccanismi di anomalia, non sia più tollerabile la turbativa causata dalla scelta di unindicazione rispetto allaltra nella medesima offerta, e che levenienza costituisca motivo sufficiente per lesclusione dalla gara.
Eccezione alla regola generale si ha per le gare indette con il criterio dellofferta di prezzi unitari; questo caso è minuziosamente disciplinato dallarticolo 5 della legge n. 14 del 1973, il cui terzo comma dispone "I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere". Questa costituisce una norma speciale che non può essere applicata oltre lo specifico caso previsto; tanto che, essendo i prezzi numerosi in questo tipo di offerta, la discordanza avrà comunque unincidenza limitata.
Tuttavia un problema particolare si ha quando la difformità si manifesta come radicalmente e palesemente illogica (e questo naturalmente non ha nulla a che vedere con il sintomo dellanomalia dellofferta) o frutto di un evidente errore materiale. In tal caso non è possibile applicare il principio della prevalenza di un prezzo sullaltro, né quello generale dellofferta più conveniente per lamministrazione, né quello del prezzo indicato in lettere (su questultimo punto Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1467). Tornando allordinamento contrattuale privatistico, sul punto sono di ausilio i principi interpretativi del codice civile, agli articoli 1366 (che impone linterpretazione secondo buona fede), 1367 (nel dubbio il contratto o le singole clausole vanno interpretate nel senso in cui possono avere effetto, anziché in quello dove tale effetto verrebbe meno), 1369 (le espressioni suscettibili di più letture, nel dubbio, vanno interpretate nel senso più conveniente rispetto alla natura e alloggetto del contratto) e 1371 (in chiusura, permanendo ancora dei dubbi, le clausole vanno interpretate nel senso che si realizzi lequo contemperamento degli interessi delle parti).
Non è invece condivisibile la clausola del bando che, per evitare equivoci, disponga lesclusione automatica, in ogni caso, del concorrente che abbia fatto lofferta con le due indicazioni discordanti. Indubbiamente è una soluzione radicale il cui fascino consiste nella rimozione di qualsiasi problema interpretativo; tale modo di operare è però di dubbia legittimità in quanto la difformità, essendo prevista dalla legge (che ne disciplina il trattamento), non può essere elevata ad immediata causa di esclusione.
Resta difficile stabilire, e motivare, quando la discordanza tra il prezzo in lettere e quello in cifre è accettabile, quindi consente lapplicazione del criterio della prevalenza di unindicazione sullaltra, e quando invece essa è frutto di errore materiale. Questo secondo caso potrà aversi solo quando il prezzo discordante che deve prevalere sia meramente simbolico, vile, privo di valore economico intrinseco, e non semplicemente sproporzionato. Dovrà cioè essere qualificato come prezzo sostanzialmente inesistente. Ne consegue che lindicazione erronea devessere intesa come non scritta e lofferta esclusa dalla gara. Mancando il prezzo (o la sua espressione accettabile) viene infatti meno uno degli elementi essenziali dellofferta.
Naturalmente in presenza della disposizione del bando o della lettera di invito che prescrive la doppia indicazione, è legittima lesclusione dalla gara del concorrente che abbia omesso di indicare le voci delle offerte in lettere, oltre che in cifre (o viceversa), (T.A.R. Lombardia, Sez. II, ordinanza 12 luglio 1996, n. 1975; Consiglio di Stato Sez. VI, 18 novembre 1994, n. 1668), sia che si tratti di una gara con offerta al ribasso che con offerta di prezzi unitari.
La conclusione può essere riassunta come segue:
1)- nella generalità delle gare la discordanza tra il prezzo in lettere e quello in cifre devessere risolta tenendo valido il prezzo (o la percentuale) più favorevole per lamministrazione appaltante;
2)- nelle sole gare con il criterio dellofferta a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 1, lettera e) e 5 della legge n. 14 del 1973, la discordanza tra i singoli prezzi unitari devessere risolta in favore dei prezzi indicati in lettere;
3)- mancando lindicazione del prezzo in lettere (o del prezzo in cifre), lofferta devessere esclusa dalla gara;
4)- nel caso lindicazione più conveniente per lamministrazione (cioè quella di norma giuridicamente valida), sia frutto di evidente errore materiale o comunque dia luogo ad un prezzo simbolico o irrilevante, il prezzo si intende come non scritto, quindi si ricade nellipotesi di esclusione di cui al punto 3);
5)- è opportuno che le considerazioni di cui ai punti precedenti, ad esclusione del punto 4), per il quale è meglio non avventurasi nella disciplina specifica, sperando che levento non si verifichi mai, trovino adeguato riscontro nel bando di gara o nella lettera di invito.