Appalto di opere di importo non rilevante - Individuazione categorie - Necessità
QUESITO
Devono essere appaltati dei lavori di ristrutturazione di un locale di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, il cui progetto prevede:
Esecuzione impianto elettrico (importo lire 21.000.000)
Impianto idrico-sanitario (importo lire 38.650.000)
Opere murarie (bagno disabili ed assistenze murarie) (importo lire 16.004.000)
Totale importo a base d'asta lire 75.654.000
- E' possibile appaltare entrambi gli impianti con la medesima
gara individuando due categorie prevalenti: G11 e S3 ?
- E la quota subappaltabile è del 30% dei lavori della categoria
G11 e del 30% dei lavori della categoria S3 ?
- Oppure non è necessario individuare la categoria prevalente se
facciamo rientrare l'appalto nell'importo di lire 75.000.000 ?
- E' necessario che la ditta aggiudicataria abbia la doppia
iscrizione all'Albo o alla Camera di Commercio per entrambi gli
impianti ?
- E' sufficiente l'iscrizione ad una sola categoria ed il resto
è subappaltabile?
- E' necessario impostare il progetto separando i due impianti
con indizione di due gare?
RISPOSTA
In linea di massima, da un punto di vista strettamente "pratico" non c'è motivo per non riapprovare il progetto esecutivo rettificando il quadro economico in modo che i lavori a base di gara siano inferiori a 75.000.000 (senza coinvolgere l'iscrizione all'ANC per sole 654.000 lire, si tratterebbe di abbassare i prezzi dello 0,87%); come noto la maggiorazione del 20% dell'importo per la partecipazione alle gare non opera per le imprese non iscritte all'ANC (in altre parole l'impresa non iscritta può partecipare a gare fino a 75 milioni, mentre quelle iscritte possono partecipare a gare per importi fino ad un quinto superiori alla propria classifica di iscrizione).
Questa pratica non trova ostacolo nel divieto di varianti sancito dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 in quanto quel divieto opera per le varianti "in corso d'opera" cioè a contratto stipulato, mentre nel caso di specie siamo ancora nella fase pregara, quindi si tratta di una variante qualificabile come "aggiornamento progettuale" pienamente legittima, con la formula "meglio ponderata la questione ... sentito il progettista ... si ritiene opportuno rettificare i prezzi ... ecc. ecc.". Ovviamente questo presuppone una riapprovazione del progetto esecutivo (sono fatti salvi il preliminare e il definitivo) ed eventualmente, per chi é affetto da eccesso di zelo, una nuova deliberazione a contrattare ex articolo 56 legge n. 142 del 1990 (che ragionevolmente appare però superflua).
1. Categoria prevalente.
In tutti i casi deve essere indicata la categoria
prevalente (nel caso di specie la S3 - Impianti idro-sanitari),
solo in casi eccezionali e motivati possono essere indicate più
categorie prevalenti (articolo
23, comma 1, d.lgs. n. 406 del 1991) che devono basarsi su
"comprovati motivi tecnici evidenziati in sede
progettuale, dai quali deve risultare indispensabile
l'individuazione di più di una categoria prevalente"
(Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 803), quindi la
scelta di indicare una sola categoria prevalente (criterio
generale) o più categorie prevalenti (criterio eccezionale)
dev'essere fatta a priori in sede progettuale (e lì dimostrata).
Bisogna tener presente che individuare due categorie prevalenti,
oltre che illegittimo ove non ne ricorrano le condizioni
eccezionali accennate, presuppone la presenza di un'impresa con
ambedue le iscrizioni e, in caso di associazione temporanea, le
imprese associate in orizzontale devono avere ambedue le
iscrizioni, quindi si restringe irragionevolmente la platea dei
concorrenti.
Individuando una sola categoria prevalente, in caso di
associazione temporanea, possono partecipare associazioni in
verticale, con la mandataria iscritta alla categoria prevalente e
la mandante iscritta alla categforia diversa (purché
scorporabile).
2- Caso dell'importo lavori a base di gara mantenuto a
Lire 75.645.000.
Nel caso trattato non ha molto senso l'indicazione delle
categorie scorporabili, in quanto un'impresa iscritta all'ANC
alla categoria prevalente per l'importo necessario (almeno
75.000.000) "copre" l'intero appalto assorbendo tutti i
lavori, ed eventuali imprese associate (sempre iscritte all'ANC)
potrebbero essere cooptate ai sensi dell'articolo 23, comma 6,
del d.lgs. n. 406 del 1991.
Tuttavia l'indicazione di categorie scorporabili (nel caso di
specie la G11 per 21 milioni di lire e la G1 per 16 milioni di
lire) consentono eventuali associazioni in verticale.
Dovrà quindi essere richiesta all'impresa concorrente
l'iscrizione all'ANC alla categoria S3 (prevalente) per almeno 75
milioni (scaglione minimo); indipendentemente dal fatto che tale
impresa sia o meno iscritta anche alla categoria G11 (requisito a
questo punto non necessario per le leggi sugli appalti); essa
dovrà essere abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990, sia
per gli impianti idro-sanitari che per gli impianti elettrici;
tuttavia tali due requisiti NULLA hanno a che vedere con le
categorie ANC, hanno invece a che vedere con le tipologie di
impianto di cui alla legge n. 46 del 1990 e al d.P.R. n. 447 del
1991.
In alternativa all'abilitazione l'impresa concorrente iscritta
alla sola S3 e quindi NON iscritta alla G11 può indicare in sede
di gara che subappalterà i relativi lavori (articolo 18 legge n. 55
del 1990), ovviamente a subappaltatori in possesso dei
requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990, che li eseguiranno e
li certificheranno. In altre parole NON si devono confondere i
requisiti di iscrizione ANC con i requisiti di cui alla legge n.
46 del 1990 (iscrizione CCIAA), sono due sfere indipendenti anche
se possono sovrapporsi.
3- Subappalto.
Per quanto attiene il subappalto, essendo da indicare la
sola categoria prevalente (S3), tutti gli altri lavori possono
essere eseguiti comunque direttamente (se l'impresa ha i
requisiti CCIAA ex legge n. 46 del 1990) ovvero subappaltati, in
questo caso possono essere subappaltati il 30% dei lavori della
categoria S3 (prevalente) ed il 100% di tutti gli altri lavori
(fermo restando che i candidati subappaltatori dei lavori G11
devono possedere i pertinenti requisiti CCIAA ex legge n. 46 del
1990).
Qualora fossero malauguratamente individuate due categorie
prevalenti, è corretto quanto detto nel quesito, cioè sarebbero
subappaltabili il 30% dei lavori S3 ed il 30% dei lavori G11,
mentre il subappalto al 100% sarebbe ammesso solo per i lavori
diversi.
4- Caso dell'importo lavori a base di gara ridotto a
meno di Lire 75.000.000.
Anche in questo caso deve essere individuata la
categoria prevalente (diversamente non si potrebbe quantificare
la quota di lavori subappaltabili col limite del 30% e quella dei
lavori diversi subappaltabili fino al 100%).
Vale tutto quanto già detto ai punti precedenti, con l'unica
differenza che, in questo caso, riducendo l'importo a meno di 75
milioni di lire, il concorrente può anche non essere iscritto all'ANC.
5. Eventuali due gare.
Non solo non è necessario impostare il progetto separando i due
impianti con indizione di due gare, ma una simile pratica è
illegittima, trova infatti un ostacolo pressoché insormontabile
negli articoli 24,
comma 4, della legge n. 109 del 1994 e nell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 406 del 1991 (che, seppur rivolto alle
gare CEE, esterna un principio generale). La suddivisione in due
gare sarà ammissibile solo con congrua motivazione qualora, dopo
l'eventuale "conforto" di una gara unitaria deserta,
risulti evidente la non possibilità di aggiudicare l'intero
lavoro ad un solo soggetto, resta comunque una motivazione
difficile da trovare.