LAVORI PUBBLICI - 008 - GARA

Appalto di opere di importo non rilevante - Individuazione categorie - Necessità

QUESITO

Devono essere appaltati dei lavori di ristrutturazione di un locale di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, il cui progetto prevede:

Esecuzione impianto elettrico (importo lire 21.000.000)
Impianto idrico-sanitario (importo lire 38.650.000)
Opere murarie (bagno disabili ed assistenze murarie) (importo lire 16.004.000)
Totale importo a base d'asta lire 75.654.000

- E' possibile appaltare entrambi gli impianti con la medesima gara individuando due categorie prevalenti: G11 e S3 ?
- E la quota subappaltabile è del 30% dei lavori della categoria G11 e del 30% dei lavori della categoria S3 ?
- Oppure non è necessario individuare la categoria prevalente se facciamo rientrare l'appalto nell'importo di lire 75.000.000 ?
- E' necessario che la ditta aggiudicataria abbia la doppia iscrizione all'Albo o alla Camera di Commercio per entrambi gli impianti ?
- E' sufficiente l'iscrizione ad una sola categoria ed il resto è subappaltabile?
- E' necessario impostare il progetto separando i due impianti con indizione di due gare?

RISPOSTA

In linea di massima, da un punto di vista strettamente "pratico" non c'è motivo per non riapprovare il progetto esecutivo rettificando il quadro economico in modo che i lavori a base di gara siano inferiori a 75.000.000 (senza coinvolgere l'iscrizione all'ANC per sole 654.000 lire, si tratterebbe di abbassare i prezzi dello 0,87%); come noto la maggiorazione del 20% dell'importo per la partecipazione alle gare non opera per le imprese non iscritte all'ANC (in altre parole l'impresa non iscritta può partecipare a gare fino a 75 milioni, mentre quelle iscritte possono partecipare a gare per importi fino ad un quinto superiori alla propria classifica di iscrizione).

Questa pratica non trova ostacolo nel divieto di varianti sancito dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 in quanto quel divieto opera per le varianti "in corso d'opera" cioè a contratto stipulato, mentre nel caso di specie siamo ancora nella fase pregara, quindi si tratta di una variante qualificabile come "aggiornamento progettuale" pienamente legittima, con la formula "meglio ponderata la questione ... sentito il progettista ... si ritiene opportuno rettificare i prezzi ... ecc. ecc.". Ovviamente questo presuppone una riapprovazione del progetto esecutivo (sono fatti salvi il preliminare e il definitivo) ed eventualmente, per chi é affetto da eccesso di zelo, una nuova deliberazione a contrattare ex articolo 56 legge n. 142 del 1990 (che ragionevolmente appare però superflua).

1. Categoria prevalente.
In tutti i casi deve essere indicata la categoria prevalente (nel caso di specie la S3 - Impianti idro-sanitari), solo in casi eccezionali e motivati possono essere indicate più categorie prevalenti (articolo 23, comma 1, d.lgs. n. 406 del 1991) che devono basarsi su "comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, dai quali deve risultare indispensabile l'individuazione di più di una categoria prevalente" (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 803), quindi la scelta di indicare una sola categoria prevalente (criterio generale) o più categorie prevalenti (criterio eccezionale) dev'essere fatta a priori in sede progettuale (e lì dimostrata).
Bisogna tener presente che individuare due categorie prevalenti, oltre che illegittimo ove non ne ricorrano le condizioni eccezionali accennate, presuppone la presenza di un'impresa con ambedue le iscrizioni e, in caso di associazione temporanea, le imprese associate in orizzontale devono avere ambedue le iscrizioni, quindi si restringe irragionevolmente la platea dei concorrenti.
Individuando una sola categoria prevalente, in caso di associazione temporanea, possono partecipare associazioni in verticale, con la mandataria iscritta alla categoria prevalente e la mandante iscritta alla categforia diversa (purché scorporabile).

2- Caso dell'importo lavori a base di gara mantenuto a Lire 75.645.000.
Nel caso trattato non ha molto senso l'indicazione delle categorie scorporabili, in quanto un'impresa iscritta all'ANC alla categoria prevalente per l'importo necessario (almeno 75.000.000) "copre" l'intero appalto assorbendo tutti i lavori, ed eventuali imprese associate (sempre iscritte all'ANC) potrebbero essere cooptate ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 406 del 1991.
Tuttavia l'indicazione di categorie scorporabili (nel caso di specie la G11 per 21 milioni di lire e la G1 per 16 milioni di lire) consentono eventuali associazioni in verticale.
Dovrà quindi essere richiesta all'impresa concorrente l'iscrizione all'ANC alla categoria S3 (prevalente) per almeno 75 milioni (scaglione minimo); indipendentemente dal fatto che tale impresa sia o meno iscritta anche alla categoria G11 (requisito a questo punto non necessario per le leggi sugli appalti); essa dovrà essere abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990, sia per gli impianti idro-sanitari che per gli impianti elettrici; tuttavia tali due requisiti NULLA hanno a che vedere con le categorie ANC, hanno invece a che vedere con le tipologie di impianto di cui alla legge n. 46 del 1990 e al d.P.R. n. 447 del 1991.
In alternativa all'abilitazione l'impresa concorrente iscritta alla sola S3 e quindi NON iscritta alla G11 può indicare in sede di gara che subappalterà i relativi lavori (articolo 18 legge n. 55 del 1990), ovviamente a subappaltatori in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990, che li eseguiranno e li certificheranno. In altre parole NON si devono confondere i requisiti di iscrizione ANC con i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 (iscrizione CCIAA), sono due sfere indipendenti anche se possono sovrapporsi.

3- Subappalto.
Per quanto attiene il subappalto, essendo da indicare la sola categoria prevalente (S3), tutti gli altri lavori possono essere eseguiti comunque direttamente (se l'impresa ha i requisiti CCIAA ex legge n. 46 del 1990) ovvero subappaltati, in questo caso possono essere subappaltati il 30% dei lavori della categoria S3 (prevalente) ed il 100% di tutti gli altri lavori (fermo restando che i candidati subappaltatori dei lavori G11 devono possedere i pertinenti requisiti CCIAA ex legge n. 46 del 1990).
Qualora fossero malauguratamente individuate due categorie prevalenti, è corretto quanto detto nel quesito, cioè sarebbero subappaltabili il 30% dei lavori S3 ed il 30% dei lavori G11, mentre il subappalto al 100% sarebbe ammesso solo per i lavori diversi.

4- Caso dell'importo lavori a base di gara ridotto a meno di Lire 75.000.000.
Anche in questo caso deve essere individuata la categoria prevalente (diversamente non si potrebbe quantificare la quota di lavori subappaltabili col limite del 30% e quella dei lavori diversi subappaltabili fino al 100%).
Vale tutto quanto già detto ai punti precedenti, con l'unica differenza che, in questo caso, riducendo l'importo a meno di 75 milioni di lire, il concorrente può anche non essere iscritto all'ANC.

5. Eventuali due gare.
Non solo non è necessario impostare il progetto separando i due impianti con indizione di due gare, ma una simile pratica è illegittima, trova infatti un ostacolo pressoché insormontabile negli articoli 24, comma 4, della legge n. 109 del 1994 e nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 406 del 1991 (che, seppur rivolto alle gare CEE, esterna un principio generale). La suddivisione in due gare sarà ammissibile solo con congrua motivazione qualora, dopo l'eventuale "conforto" di una gara unitaria deserta, risulti evidente la non possibilità di aggiudicare l'intero lavoro ad un solo soggetto, resta comunque una motivazione difficile da trovare.