COSTO DI COSTRUZIONE
(Art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380
del 2001)
(Art. 48, commi 1 e 2, legge
regionale n. 12 del 2005)
Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali
per l'anno 2012
(Comuni della Regione Lombardia)
L'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.
Le predette norme stabiliscono altresì nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima
individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta
regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento
straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun
intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo
senso.
La regione, appositamente interpellata, ha risposto "... essendo la
legge n. 537 del 1993, per così dire solo "esortativa" in tale senso ed avendo
valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di
Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai
Comuni, in virtù dell'autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni
a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati"
(comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997).
I moduli operativi potrebbero essere più d'uno, in base ai più vari elementi:
- da quando fare partire l'aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della
delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno
1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della
funzione surrogatoria del comune);
- dal mese sul quale deve essere calcolato l'aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in
cui si rende pubblico l'aggiornamento);
- da quando deve avere effetto l'aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o
da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l'aggiornamento stesso).
Bisogna tener presente che gli indici ISTAT sono resi noti con
qualche mese di ritardo, quindi, nell'impossibilità di aggiornamenti in tempo
reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:
- tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno
(primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che
l'importo base di riferimento sia omogeneo;
- rende effettivo l'aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli
indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).
In conclusione pare accettabile che, per il 2011, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di euro 378,81 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto:
Giugno 1994 = Lire 482.300 - Indice giugno 1994 = 120,90 - Indice giugno 1995 = 123,80
Giugno 1995 = Lire 482.300 x 123,80 / 120,90 = Lire 493.868,8
Base 1995 = 100 - Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232
Indice giugno 1996 = 101,00 - Indice giugno 1997 = 103,60 - Indice giugno 1998 = 107,60
Giugno 1996 = Lire 493.868,8 x 101,00 / 123,80 x 1,232 = Lire 496.390
Giugno 1997 = Lire 496.390 x 103,60 / 101,00 = Lire 509.168
Coefficiente di raccordo tra base 1998 e base 1995 = 1,0285 (recupero IRAP)
Giugno 1998 = Lire 509.168 x 102,70 / 103,60 x 1,0285 = Lire 519.130
Indice giugno 1998 = 103,60 - Indice giugno 1999 = 104,60
Giugno 1999 = Lire 519.130 x 104,60 / 102,70 = Lire 528.735
Indice giugno 1999 = 104,60 - Indice giugno 2000 = 107,7
Giugno 2000 = Lire 528.735 x 107,70 / 104,60 = Lire 544.405 (euro 281,16)
Indice giugno 2000 = 107,70 - Indice giugno 2001 = 110,10
Giugno 2001 = Lire 544,405 x 110,10 / 107,70 = Lire 556.537 (euro 287,43)
Indice giugno 2001 = 110,10 - Indice giugno 2002 =
114,80
Giugno 2002 = euro 287,43 x 114,80 / 110,10 = euro 299,43
Indice giugno 2002 = 114,80 - Indice giugno 2003 = 109,40
Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 1995 = 1,077
Giugno 2003: euro 299,70 x 109,4 /114,80 x 1,077= euro 307,59 (per il 2004)
Indice giugno 2003 =
109,40 - Indice giugno 2004 = 114,20
Giugno 2004: euro 307,59 x 114,20 /109,40 = euro 321,09
(per il 2005)
Indice Giugno 2004 = 114,20 - Indice giugno 2005
= 118,50
Giugno 2005: euro 321,09 x 118,50 / 114,20 = euro 333,18
(per il 2006)
Indice Giugno 2005 = 118,50 - Indice giugno 2006
= 122,20
Giugno 2006: euro 333,18 x 122,20 / 118,50 = euro 343,58
(per il 2007)
Indice Giugno 2006 = 122,20 - Indice giugno 2007
= 127,10
Giugno 2007: euro 333,18 x 127,10 / 122,20 = euro 357,36
(per il 2008)
Indice Giugno 2007 = 127,10 - Indice giugno 2008
= 133,00
Giugno 2008: euro 357,36 x 133,00 / 127,10 = euro 373,95
(per il 2009)
Indice Giugno 2008 = 133,00 - Indice
giugno 2009
= 111,60
Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base
2000 =
1,186
Giugno 2009: euro 373,95 x 111,60 / 133,00 x 1,186 =
euro 372,14 (per il 2010)
Indice giugno 2009 = 111,6; Indice giugno 2010
= 113,6
Giugno 2010: euro 372,14 x 113,60 / 111,6 =
euro 378,81 (per il 2011)
Indice giugno 2010 = 113,6; Indice giugno 2011 = 117,8
nuovo costo di costruzione aggiornato in aumento
ISTAT (riferimento giugno 2010 - giugno 2011) per il 2012:
euro 378,81 x 117,80 / 113,60 = euro 392,82
Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l'avvenuto aggiornamento. Non si può tuttavia sottacere che alcuni enti locali ritengano, per i motivi più vari, assumere un'apposita deliberazione della Giunta comunale.
Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 48, commi 1 e 2, legge regionale n. 12 del 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Premesso che l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;
- Richiamata la propria determinazione n. _____ del _________, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2011 in euro 378,81 al metro quadrato, con efficacia fino al 31 dicembre 2009;
- Verificato che, come da pubblicazione dell'ISTAT l'intervenuta variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2010 e il giugno 2011, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 113,60 e 117,80;
- Visto il nuovo indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2011 pari a 117,80;
- considerato che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in euro 378,81 al metro quadrato, come risulta dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico;
DETERMINA
- ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, da euro 372,14 al metro quadrato a euro 392,82 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le ragioni precisate in premessa.