EDILIZIA E URBANISTICA - 062
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 13 giugno 2002, n. 957
A fronte del mutamento di destinazione d’uso legittimamente il Comune ridetermina il contributo dovuto in relazione al diverso carico urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di carattere commerciale piuttosto che da un’attività di carattere artigianale.
Il contributo non è geneticamente collegato al rilascio di una nuova concessione edilizia, per cui il mutamento di destinazione d’uso, anche se non soggetto a preventiva concessione o autorizzazione (in quanto senza opere), cui consegua  un maggiore carico urbanistico comporta l’onere del pagamento della differenza tra gli oneri connessi alla destinazione originaria e quelli dovuti per la nuova destinazione impressa.
Il mutamento di destinazione, se riconducibile ad una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico, impone l’applicazione della norma di cui all’art. 10 della legge n. 10/1977.

(si veda in termini: T.A.R. Brescia, 10 marzo 2005, n. 145)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 611 del 1990 proposto da E. di F.L. & C. S.n.c. (ora A.I. F.lli F. S.n.c.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.V. e A.R., ed elettivamente domiciliata presso il secondo in ...

contro

COMUNE di BRESCIA in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. S.B. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Civica in Brescia, C.tto S. Agata, n. 11/b;

per l'annullamento

del provvedimento 7.3.1990 con il quale il Sindaco di Brescia ha rideterminato, in conseguenza di preteso mutamento di destinazione d’uso, il contributo della concessione 4.9.1984 n. 28776/83 e n. 7096/83 U.T. e successive varianti ed ha invitato la ricorrente a versare la somma ivi indicata a titolo di oneri;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2002 la dr.ssa Alessandra Farina;
Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

In data 4.9.1984 e 25.3.1985 il Comune di Brescia rilasciava alla società E. di F.L. & C. S.n.c., svolgente a quel tempo attività di autotrasporto di cose per conto terzi, la concessione per la realizzazione di un capannone artigianale sito in Brescia, via ...

Presso lo stesso complesso immobiliare ha svolto sino alla data del 1992 la propria attività anche la ditta D.B. intestata agli stessi F.lli F., società esercitante una distinta attività di commercio all’ingrosso di vini, birra e gasati.

A seguito di sopralluoghi effettuati nei locali di cui alle concessioni rilasciate e dalle visure effettuate presso la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, veniva rilevata la coesistenza delle due attività.

Con provvedimento sindacale n. 3334 del 7.3.1990, premesso che in occasione del rilascio delle concessioni edilizie rilasciate alla società E., al fine della liquidazione dei contributi di concessione, erano state applicate le tariffe previste per gli interventi industriali/artigianali, rilevato che nel complesso immobiliare veniva esercitata attività di natura commerciale da parte della ditta D.B. degli stessi F.lli F., in applicazione del disposto di cui all’art. 10, ultimo comma della legge 28.1.1977, n. 10, veniva disposta la rideterminazione dei contribuiti di concessione originariamente calcolati, tenuto conto della variazione d’uso riscontrata da artigianale/industriale in commerciale.

Avverso il provvedimento così assunto la società istante ha proposto il ricorso in oggetto, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione dell’art. 5, comma 1 della legge regionale n. 60/1977; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e omessa istruttoria;
Il Comune non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di fatto, ritenendo erroneamente come destinata ad uso commerciale l’intera superficie dell’immobile di proprietà, atteso che nello stesso complesso continua ad esercitare la propria attività artigianale la ditta E. S.n.c.

- Violazione dell’art. 5, comma 1 della legge regionale n. 60/1977;
L’asserito mutamento di destinazione d’uso sarebbe comunque avvenuto senza esecuzione di opere, da cui l’insussistenza della pretesa al pagamento del contributo di cui all’art. 5 della legge regionale richiamata.

- Violazione dell’art. 10, ultimo comma della legge n. 10/1977;
La norma statale dispone che, nell’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso, il contributo sia dovuto con riferimento al momento dell’intervenuta variazione, da cui l’illegittimità del calcolo effettuato dall’Amministrazione che ha riferito il mutamento alla data delle rilevazioni effettuate, 1990, e non a quella delle intervenute variazioni.

- Violazione degli articoli 4 e 5, comma 1 della legge regionale n. 60/1977 e successive variazioni; Eccesso di potere per perplessità, illogicità, difetto di motivazione.
Vengono contestate le modalità di calcolo dei contributi effettuate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo sotto ogni profilo, attese le rilevazioni effettuate, confermate da successivi e recenti accertamenti, la legittimità del provvedimento impugnato.

All’udienza del 9 aprile 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune di Brescia ha provveduto a rideterminare l’ammontare degli oneri dovuti dalla ricorrente per le concessioni a suo tempo rilasciate per la realizzazione di un capannone avente destinazione artigianale/industriale, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, l’immobile è risultato destinato anche ad attività commerciale.

Osserva preliminarmente il Collegio come, dalle rilevazioni effettuate dal Comune, ribadite in occasione della costituzione nel presente giudizio anche sulla scorta dei successivi avvenimenti riguardanti la società ricorrente e le altre società che hanno come sede parte dell’immobile considerato, nel complesso realizzato a seguito del rilascio delle Concessioni edilizie del 1984 e 1985 si sia verificata la compresenza dell’attività, di natura artigianale, facente capo alla società E. e quella di carattere commerciale facente capo alla società D.B.
Proprio sulla base di tale circostanza l’Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il provvedimento impugnato, avendo rilevato che, almeno in parte, l’immobile oggetto delle concessioni rilasciate alla ricorrente era stato destinato ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato in origine e sulla base del quale erano stati calcolati i relativi oneri.

A fronte del mutamento di destinazione d’uso rilevato, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare nuovamente il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di carattere commerciale piuttosto che da un’attività di carattere artigianale.
Tenuto presente che il contributo di urbanizzazione non è geneticamente collegato al rilascio di una nuova concessione edilizia, ma, benché il pagamento avvenga normalmente al momento del rilascio della concessione, è connesso al fatto che la costruzione venga localizzata in una zona già urbanizzata ad opera del Comune, il contributo preteso dall’Amministrazione rappresenta la partecipazione posta a carico del titolare della concessione alle utilità derivanti dalla presenza delle opere di urbanizzazione.

Tutto ciò si apprezza meglio se ci si riporta alla nozione del contributo per oneri di urbanizzazione, che secondo la giurisprudenza (C.d.S., V Sez., 26.7.1984; T.A.R. Catania, 31.7.1979, n. 408 e 26.5.1983, n. 425) è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Cosicché l’uso dà la giustificazione giuridica dell’an debeatur, mentre le modalità dell’uso danno la ragione del quantum” (così, C.d.S., Sez. V, 23.5.1997, n. 529).

Né appaiono al riguardo fondate le osservazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla non assoggettabilità dell’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso senza opere al versamento del contributo di cui all’art. 5, legge regionale n. 60/1977, attuativo della legge n. 10/1977.

Richiamate ancora una volta le considerazioni che precedono in ordine alla natura ed alla finalità degli oneri di urbanizzazione, il Collegio non può che condividere l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa comunale, il quale ha evidenziato come il mutamento di destinazione d’uso, anche se non soggetto, laddove realizzato senza opere, a preventiva concessione o autorizzazione, sia in ogni caso correlato al carico urbanistico derivante dalla realizzazione di quanto assentito, da cui l’onere del pagamento della differenza tra gli oneri connessi alla destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa.

Come ricordato dal C.d.S., Sez. V, nella pronunzia n. 198 del 16.3.1987, il mutamento di destinazione, laddove riconducibile ad una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, ossia tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico, impone l’applicazione della norma di cui all’art. 10 della legge n. 10/1977 (conformi : T.A.R. Toscana, Sez. II, 19.11.1996, n. 728; T.R.G.A., Bolzano, 6.3.2000, n. 59; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24.9.2001, n. 1427).

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte la pretesa avanzata dal Comune di Brescia risulta legittimamente fondata sull’accertato mutamento di destinazione d’uso comportante un maggiore e diverso computo degli oneri di urbanizzazione rispetto a quelli originariamente pretesi al momento del rilascio della concessione.

Tuttavia, il provvedimento impugnato, risulta illegittimo nella parte in cui, così come rilevato dalla ricorrente con il terzo motivo di gravame, non ha rispettato il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della legge n. 10/1977.

Detta norma, infatti, prevede che il contributo per la concessione sia dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Considerato che il calcolo effettuato dal Comune pare riferito al momento dell’avvenuto accertamento della variazione e non a quello dell’intervenuta variazione della destinazione d’uso, il provvedimento risulta in parte qua illegittimo.

In conclusione, il ricorso può trovare parziale accoglimento con riguardo al terzo motivo di doglianza, con conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere alla rideterminazione dell’ammontare del contributo dovuto dalla ricorrente a seguito della corretta applicazione del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della legge n. 10/1977.

Appare, peraltro, equa la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 9 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Sergio Conti - Giudice
Alessandra Farina - Giudice Rel. Est.