AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL 5 aprile 2000, n. 16 (rif. AG 43)
Perizia di variante in sanatoria. Illegittimità
(G.U. n. ___ del _______________ 2000)
Art. 25, comma 1, lett.a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Con nota del 4 gennaio 2000, alcuni consiglieri del comune di Calcinato (Brescia) denunciavano a questa Autorità presunte irregolarità commesse dalla amministrazione e relative a lavori di completamento ed adeguamento dellasilo nido comunale. In particolare, veniva fatto riferimento alla delibera di giunta n. 544, del 14 dicembre 1999, relativa alla approvazione con immediata esecutività di una perizia suppletiva e di variante in sanatoria.
Al riguardo era dato, tra laltro, rilevare che la perizia indicata era stata approvata nel presupposto che, durante lesecuzione dei lavori, si era riscontrata la necessità, derivante dal numero di domande di iscrizione pervenute allamministrazione successivamente allapprovazione del progetto, di ampliare la ricettività dellasilo; di tal che gli ulteriori lavori, per il complessivo importo di lire 53.900.000, erano stati eseguiti in corso dopera in considerazione della imprevedibilità dellindicato evento e stante la necessità di rispettare i tempi di consegna previsti al fine di non interrompere un servizio pubblico importante ed improrogabile. I maggiori lavori consistevano nella realizzazione di un vialetto di accesso carrabile, nellampliamento della cucina, in una nuova distribuzione interna dei locali ed ulteriori piccole opere.
Sussiste, nella fattispecie, violazione del disposto di cui allarticolo. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante. Ciò è sufficiente affermare senza che occorra valutare lulteriore violazione dellarticolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 relativo alla contabilizzazione dei lavori di somma urgenza, quando la regolarizzazione non sia intervenuta nel termine previsto di giorni trenta.
Né a giustificare detta violazione del preciso precetto della legge quadro sui lavori pubblici può valere largomento della mancanza di ogni altra soluzione, in quanto per soddisfare lesigenza prospettata dalla giunta comunale, si sarebbe potuto procedere ad affidamento dei nuovi lavori a trattativa privata ai sensi del disposto di cui allarticolo 24, comma 1, lettera a) dellindicata legge n. 109 del 1994 il quale, per i lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, consente di ricorrere alla trattativa privata, tra laltro, senza necessità di preventiva gara informale, nel caso di sussistenza di una situazione di urgenza.
Il Presidente: Garri
Il segretario: Verde
Ci eravamo sempre chiesti il senso di questa determinazione. Se la
soluzione fosse stata veramente così semplice, con il ricorso alla trattativa privata,
potevamo considerare abrogati i vincoli dell'articolo 24 della legge quadro. Detto questo,
anche con la trattativa privata (quindi con l'invito a più partecipanti) non si risolveva
il problema: due imprese (una in forza del contratto originario e l'altra affidataria
della trattativa) sul medesimo cantiere non può essere una soluzione accettabile.
Ecco però che a distanza di qualche mese si scopre l'arcano: secondo l'autorità (e
stavolta è scritto minuscolo di proposito) bastava invitare una sola ditta, cioè
quella titolare del contratto principale. Come? Elementare Watson, col ricorso a qualche
norma regionale che tutti davano per morta e sepolta dalla legge quadro (atto di determinazione n. 26 del 2000).