AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 25 del 20 dicembre 2001
Profili interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori

si vedano anche:
la determinazione 18 luglio 2001, n. 15
la deliberazione 5 novembre 2001, n. 377

Considerato in fatto

Sono pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che regolano la predisposizione dei bandi di gara nonché la partecipazione delle imprese alle gare e la materiale esecuzione dei lavori. I quesiti in particolare fanno riferimento ai problemi nascenti dalla prossima fine (31 dicembre 2001) della fase transitoria prevista dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Su tali norme l’Autorità ha espresso i propri avvisi in più occasioni (Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l’affidamento dei lavori pubblici nonché determinazioni 5/2001, 12/2001, 15/2001 e delibere n. 229/2001 e n. 377/2001) ma data l’importanza che hanno le questioni sollevate ritiene opportuno adottare una ulteriore determinazione che, alla luce di quanto già affermato e di nuove considerazioni, possa costituire un inquadramento generale degli aspetti dell’ordinamento dei lavori pubblici prima indicati.

Considerato in diritto

Le disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di partecipazione delle imprese alle gare per l’affidamento di appalti e di concessioni di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione degli stessi sono molteplici e sono contenute in più parti del relativo ordinamento. La individuazione dell'assetto normativo che ne consegue comporta in primo luogo la necessità di individuare quali siano le norme che contribuiscono alla sua formazione. Esse sono:

a) la disposizione (articolo 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) che, ai fini della qualificazione delle imprese, stabilisce la suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate;
b) le disposizioni (articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. e articolo 73, commi 2 e 3, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e l’articolo 30, commi 1 e 2, del d.P.R. 34/2000) le quali stabiliscono che nei bandi di gara devono essere indicati:

· l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto; 
· la categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al d.P.R. 34/2000), che fra quelle che costituiscono l’intervento è da considerarsi prevalente in quanto di importo più elevato; 
· l’importo della categoria prevalente; 
· gli importi e le categorie, generali oppure specializzate (individuate sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al d.P.R. 34/2000), cui sono riconducibili le lavorazioni diverse dalla prevalente necessarie per la realizzazione dell’intervento finito in ogni sua parte e capace di esplicare le funzioni economiche e tecniche richieste dalla stazione appaltante (definite dall’articolo 13, comma 8, della legge 109/94 e s.m. categorie scorporabili e così denominate nel prosieguo della determinazione);

c) la disposizione (articolo 73, comma 1, del d.P.R. 554/1999) che stabilisce che, per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, é richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente;
d) le disposizioni (articolo 18 della legge 55/90 e s.m. e articoli 74 e 141 del d.P.R. 554/1999) che disciplinano la esecuzione delle lavorazioni previste nel bando di gara stabilendo che il soggetto aggiudicatario può:

· eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
· eseguire direttamente, ancorché privo delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano né generali né relative ad una speciale elencazione di categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m. e articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999);
· eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;
· subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;
· affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto; 
· subappaltare, sempre che non venga in evidenza il divieto di subappalto (articolo 13, comma 7, della legge 109/1999 e s.m.), senza limiti di importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;

e) le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni riportate nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie contenuta nell'allegato A al d.P.R. 34/2000) che prevedono la suddivisione delle categorie, generali e specializzate, in quelle a qualificazione non obbligatoria e in quelle a qualificazione obbligatoria: le prime (a qualificazione non obbligatoria) possono essere eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario ancorché privo della specifica qualificazione e le seconde (a qualificazione obbligatoria) possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in possesso della specifica qualificazione. Esse sono:

· qualificazione non obbligatoria (OS1 - lavori in terra; OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, OS7 - finiture di opere generali di natura edile; OS8 - finiture di opere generali di natura tecnica; OS12 - barriere e protezioni stradali; OS23 - demolizioni di opere, OS26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS32 - strutture in legno; OS34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità);
· qualificazione obbligatoria (tutte le categorie generali nonché le seguenti categorie specializzate: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS31 - impianti per la mobilità sospesa; OS33 - coperture speciali)

f) la disposizione (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m.) che prevede al verificarsi di una particolare condizione, uno speciale divieto di subappalto per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che devono essere elencate dal regolamento generale. Esse (articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999) sono:

· il restauro, la manutenzione di superficie decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
· l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrico sanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; 
· l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
· l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; 
· l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi9 e simili; 
· i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
· le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
· la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
· i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
· la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
· l’armamento ferroviario; 
· gli impianti per la trazione elettrica;
· gli impianti di trattamento rifiuti;
· gli impianti di potabilizzazione.

In primo luogo va precisato che agli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) non si applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate, di categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto e, di conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie scorporabili. Ciò  in quanto tali appalti non sono soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione. In questi casi, pertanto, i concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle relative gare qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme (articolo 28 del d.P.R. 34/2000) e gli aggiudicatari possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste nell’appalto ed hanno la facoltà di subappaltarne il 30%. La garanzia che l’appaltatore sia in possesso di una professionalità adeguata si ottiene prevedendo una coerenza o analogia tecnica tra la natura dei lavori da affidare ed i lavori eseguiti dal concorrente. E’evidente che sono ammissibili alle gare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare. 

La norma di cui alla precedente lettera a) non definisce cosa debba intendersi per opere generali e per opere specializzate. A tale esigenza si è provveduto con apposite norme regolamentari (articolo 72, commi 2 e 3, del d.P.R. 554/1999 e premesse dell'allegato A del d.P.R. 34/2000). E' stabilito che sono:

· opere generali quelle che sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;
· opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

L'Autorità ha poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le disposizioni, in sostanza, stabiliscono che le opere generali sono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate.

La norma di cui alla precedente lettera b) stabilisce, altresì, che le lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente (denominate categorie scorporabili) da indicare nei bandi di gara, sono quelle di importo, singolarmente considerato, superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e, in ogni caso, quelle di importo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500). 

Alla luce delle argomentazioni addotte dall’Autorità (atto di regolazione n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che le attività indicate nelle categorie di cui all’allegato A al regolamento di qualificazione si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo 3 del d.P.R. 34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorché le declaratorie (allegato A al d.P.R. 34/2000) facciano riferimento a tali tipi di prestazioni.

Si può, quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non soltanto l’importo complessivo dell’intervento nonché la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l’intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria ed importo, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000.  

L’Autorità (determinazioni n. 5/2001 e n. 12/2001 e delibera n. 229/2001) ha specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l’intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione. Ad esempio è lavoro autonomo la costruzione di una palificata di jet-grouting – appartenente alla categoria OS21 – sull’argine di un corso d’acqua i cui lavori della categoria prevalente sono appartenenti alla categoria OG8, oppure la costruzione di una facciata continua modulare costituita da telai metallici e vetri – appartenente alla categoria OS18 – da realizzarsi in un organismo edilizio appartenente alla categoria OG1.  

L’Autorità ha, inoltre, precisato che ciò comporta che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (articolo 18, comma 12, della legge 55/90 e s.m. e articolo 141 del d.P.R. 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti, aventi ad oggetto attività che richiedono l’impiego di mano d’opera espletata in cantiere, a subappalti di lavori.  

Emerge rispetto alle vecchie disposizioni (articolo 23 del d.lgs.19 dicembre 1991, n. 406 abrogato dall’articolo 231 del d.P.R. 554/1999) una novità. La categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento e che, pertanto, identifica i lavori da appaltare (articolo 73, comma 1, del d.P.R. 34/2000) (rectius: articolo 73, comma 1, del d.P.R. 554/1999). Va precisato che l’importo delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente è residuale, nel senso che è il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali dall’importo complessivo dell’intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni delle categorie scorporabili.  

La norma di cui alla precedente lettera f)  (articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999) non fanno riferimento alle categorie generali e specializzate previste nel regolamento di qualificazione. Poiché, però, i bandi di gara devono riportare l’indicazione delle categorie cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi è stato necessario procedere ad una comparazione fra le indicazioni del regolamento generale (d.P.R. 554/2000) e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento di qualificazione (d.P.R. 34/2000). A tale comparazione ha provveduto l’Autorità (Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l’affidamento dei lavori pubblici nonché determinazione n. 12/2001 e delibera n. 229/2001). In base a tale operazione le categorie, che devono essere considerate altamente specializzate (così denominate nel prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto sono:

OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; 
OS3 - impianti idrico sanitari; 
OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 
OS5 - impianti pneumatici; 
OS11 - apparecchiature strutturali speciali; 
OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 
OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 
OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; 
OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; 
OS18 - componenti strutturali in acciaio; 
OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; 
OS20 - rilevamenti topografici; 
OS21 - opere strutturali speciali; 
OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; 
OS27 - impianti per la trazione elettrica; 
OS28 - impianti termici e di condizionamento; 
OS29 - armamento ferroviario; 
OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi;
OS33 - coperture speciali;
OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.  

Va precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria è più ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate. Le categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco sono:

OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 
OS10 - segnaletica stradale non luminosa; 
OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; 
OS24 - verde e arredo urbano; 
OS25 - scavi archeologici; 
OS31 - impianti per la mobilità sospesa.

L'insieme delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m. e articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999) pongono due problemi interpretativi:

a) lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni appartenenti alle categorie - indicate nel bando di gara come categorie scorporabili - che siano categorie altamente specializzate oppure anche categorie generali;
b) il presupposto per l'applicazione del divieto di subappalto consiste nel fatto che tutte le categorie per le quali è applicabile il divieto sono di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento oppure per tutte quelle che superino il 15% indipendentemente dal fatto che ve ne siano alcune che non superino tale percentuale.

In primo luogo va precisato che alle categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nell’elenco delle categorie altamente specializzate (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilità sospesa), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili non si applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. (?)

Per rispondere ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il combinato disposto delle due disposizioni (articolo 74, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m.) che sono inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto.

La disposizione regolamentare (articolo 74, comma 2, del d.P.R. 554/1999) stabilisce che «Le lavorazioni relative ad opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, …» cioè le lavorazioni relative alle categorie altamente specializzate «… indicate nei bandi di gara non possono essere eseguite dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente; esse, …» quindi: le lavorazioni appartenenti alle categorie di opere generali nonché alle categorie altamente specializzate «… fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni …» cioè: quelle appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie altamente specializzate «… sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale».  

La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti:

a) il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni delle categorie generali e delle categorie altamente specializzate non possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario in mancanza di adeguata qualificazione e, in tal caso, devono essere subappaltate a soggetti qualificati;
b) il secondo che non si può procedere al subappalto nel caso che vengano in evidenza alcune condizioni (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m.).

Va preliminarmente sottolineato che il primo contenuto non pone problemi interpretativi ed, inoltre, è coerente con la disposizione in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria in quanto le categorie generali e le categorie altamente specializzate sono tutte a qualificazione obbligatoria e, quindi, le relative lavorazioni non possono essere eseguite dall’aggiudicatario in mancanza di adeguate qualificazione.  

Il secondo contenuto comporta, invece, la necessità di interpretare l’inciso “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge”.  

La disposizione legislativa (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m.) stabilisce che viene in evidenza il divieto di subappalto nel caso in cui l’oggetto dell’appalto o della concessione comprenda, oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, “opere per le quali siano necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali”, elencate nel regolamento generale (articoli 72, comma 4 e 74, comma 2, del d.P.R. 554/1999) e denominate sinteticamente, come prima detto, categorie altamente specializzate, “qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. E’, quindi, in primo luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per la frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. 

Il termine “qualora” è una congiunzione condizionale che significa “nel caso che, quando, se mai” ed ha nel contempo valore temporale ed ipotetico mentre il termine “ciascuno” è un aggettivo ed un pronome indefinito che indica “ogni persona, tutte le persone, una totalità di persone o cose considerate però singolarmente” ed il termine “altresì” è un avverbio che significa “anche, inoltre”. La frase quindi stabilisce che “nel caso che (…se mai, …quando…) nel bando di gara siano indicate come categorie scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlerà nel prosieguo) che sono tutte, considerate singolarmente, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento” viene in evidenza uno speciale divieto di subappalto. 

Tale interpretazione letterale se da una parte è coerente con i principi contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la più ampia partecipazione dei concorrenti, dall’altra parte non è strettamente in linea con l’esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere all’istituto dell’integrazione verticale nei casi in cui le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un peso rilevante nell’ambito del lavoro. Infatti, subordinare l’obbligatorietà del ricorso alla integrazione verticale alla esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce l’efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica presenza di imprese nei lavori. Va comunque considerato che la suddivisione prima ricordata fra le categorie a qualificazione non obbligatoria e a qualificazione obbligatoria garantisce che i materiali esecutori delle lavorazioni, siano essi aggiudicatari o subappaltatori, debbono quasi sempre essere in possesso delle relative adeguate qualificazioni. 

Stabilito il senso della frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori” occorre stabilire se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie altamente specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel bando come categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di stabilire se “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge” si riferisce sia all’indicazione delle categorie altamente specializzate sia alla indicazione della condizione contenuta nella frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori” nel senso prima stabilito o se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione e, di conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie altamente specializzate sia le categorie generali. 

Per risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di gara, come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere una pluralità di categorie prevalenti e quindi richiedere che il concorrente sia in possesso di una pluralità di qualificazione come era invece ammesso in vigenza delle vecchie norme (articolo 23 del d.lgs.19 dicembre 1991, n. 406 abrogato dall’articolo 231 del d.P.R. 554/1999) e che una categoria generale non pone sul piano tecnico minori problemi di una categoria altamente specializzata. In base a tali considerazioni non può non ritenersi che sia più rispondente ai principi sottesi a tutto l’ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza il regolamento ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre che alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le categorie generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall’altra ha attutito l’effetto della disposizione che stabilisce l’unicità della categoria prevalente senza, però, stabilire molte condizioni per la partecipazione delle imprese agli appalti aprendo in tale modo il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di concorrenti possibili. Le imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare agli appalti sia come imprese singole sia come associazione orizzontale, verticale. In sostanza il possesso di più qualificazioni o la costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori soltanto in alcuni casi. 

Alla luce di quanto rilevato:

a) la risposta al primo quesito non può che essere nel senso che lo specifico divieto di subappalto si applica pure alle categorie generali, in quanto il regolamento (d.P.R. 554/1999), che concorre a costituire (articolo 3, comma 2, della legge 109/1994 e s.m.) l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, ha esteso tale divieto anche ad esse qualora siano indicate nei bandi di gara come categorie scorporabili; (?)
b) la risposta al secondo quesito non può che essere nel senso che il divieto di subappalto viene in evidenza quando le lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili, siano esse categorie generali e/o categorie altamente specializzate, singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento.  (?)

A chiarimento delle due disposizioni va rilevato che l’assenza dell’obbligo per il soggetto aggiudicatario di possedere specifiche qualificazioni, in quanto non viene in evidenza lo speciale divieto di subappalto, non incide sulla qualità delle realizzazioni. Va, infatti, ricordato che essendo le categorie generali e le categorie altamente specializzate tutte a qualificazione obbligatoria non possono che essere eseguite da soggetti, aggiudicatari oppure subappaltatori, in possesso delle relative qualificazioni. 

Altro aspetto della normativa sul divieto di subappalto riguarda l’interpretazione della prescrizione (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m.) che prevede che le lavorazioni per le quali vige il divieto di subappalto debbano essere “eseguite esclusivamente dai soggetti aggiudicatari.” Si pone il problema se la disposizione deve essere considerata con riferimento all’importo totale delle lavorazioni di ognuna della relative categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto oppure deve tener conto del fatto che la prescrizione di possedere adeguate qualificazioni comporta una sorta di obbligo di partecipare alla gara nella forma dell’associazione temporanea di tipo verticale e, quindi, come è stato prima affermato, resterebbe la facoltà per l’aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni entro il limite del 30% dei suddetti importi totali. Per rispondere al quesito va tenuto presente che nel caso di associazioni temporanee verticali - indipendentemente se costituite per scelta del concorrente o perché conseguenza del divieto di subappalto - ogni mandante, assumendo l’esecuzione delle lavorazioni di una singola categoria, è da considerarsi assimilabile al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Non vi è dubbio, quindi, che sussiste la facoltà di subappaltare entro il limite del 30% le lavorazioni di ogni categoria. 

Va, infine, precisato (articolo 18, della legge 55/90 e s.m.) che il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto alla condizione (articolo 18, comma 3, punto 1, della legge 55/90 e s.m.) che i concorrenti “abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;”. La disposizione comporta che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano indicare nell’offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a procedere al subappalto. La stazione appaltante, in mancanza di una delle condizioni tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti, concedere l’autorizzazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.  

Le norme (articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/99) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto singolo (impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) prevedono che la qualificazione dello stesso può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:

a) nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell’intervento; 
b) nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;
c) nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato.

In ognuna delle tre ipotesi le disposizioni prevedono che la qualificazione sia comunque adeguata con riferimento all'importo complessivo dell’intervento.  

Le norme (articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/99) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo orizzontale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere non inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo e deve essere posseduta nel seguente modo: 

a) mandataria: misura minima pari al 40%;
b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Va precisato che la suddetta disposizione - poiché stabilisce che la qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere almeno pari ad una percentuale di quella prevista per il concorrente singolo - consente di ritenere ammissibile la partecipazione - oltre che di una associazione di tipo orizzontale costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed al 10% dell’importo complessivo dell’intervento – anche, in analogia al caso di cui alla precedente lettera c), di una associazione nella quale la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella categoria prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell’importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie, scorporabili per le quali l’associazione orizzontale non è specificamente qualificata, nonché dei singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l’associazione è specificamente qualificata.  

Va inoltre specificato che la norma (articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/99 ultimo periodo) che dispone che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti per lo specifico appalto. Ne consegue che non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea orizzontale il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria.

Le norme (articolo 95, comma 3, del d.P.R. 554/99) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo verticale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:

a) mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;
b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.

E’ stato prima ricordato che le lavorazioni delle categorie scorporabili sono tutte anche totalmente subappaltabili (articolo 73, comma 1, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo speciale divieto di subappalto. Tale disposizione non pone problemi se l’aggiudicatario è un soggetto singolo oppure un’associazione temporanea di tipo orizzontale. Qualora, invece, l’aggiudicatario è un’associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l’esecuzione di lavorazioni di una particolare categoria e, pertanto, non vi è dubbio che sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell’importo delle lavorazioni assunte.  

Alla luce delle suddette norme va verificata se sia possibile ammettere alle gare una associazione temporanea di tipo misto, cioè una associazione di tipo verticale in cui la mandataria sia costituita da un sub associazione orizzontale e le mandanti siano anch’esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili, ed in caso affermativo quali siano le qualificazioni che devono possedere le imprese associate. (?)

Alla ammissibilità di tale istituto non sembra ostino le norme (articolo 13, comma 8, della legge 109/1994 e s.m. e articolo 95, comma 3, del d.P.R. 554/1999) che disciplinano l’associazione temporanea di tipo verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a definire la nozione di tale associazione come quella nel cui ambito uno degli associati realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri associati i lavori delle categorie scorporabili e la norma regolamentare stabilisce soltanto che la mandataria deve essere qualificata nella categoria prevalente e per il relativo importo e che le mandanti devono essere qualificate nelle categorie scorporabili e per i relativi importi che intendono assumere. Non viene, quindi, escluso né che la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente possa essere una associazione temporanea di tipo orizzontale né che le mandanti assuntrici delle lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere anche più di una per ognuna di queste categorie. L’utilizzazione di tale istituto appare d’altra parte rispondere all’esigenza di aprire il mercato degli appalti pubblici al più alto numero di imprese possibili cioè all’obiettivo di favorire la più ampia concorrenza. L’ammettere che la mandataria e/o le mandanti possano essere una associazione temporanea di tipo orizzontale raggiunge, inoltre, il risultato di assicurare maggiori garanzie (responsabilità solidale ed illimitata tra le imprese associate orizzontalmente) alla stazione appaltante rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa. (?)

Non è invece possibile una associazione che veda le lavorazioni della categoria prevalente assunte da una associazione di tipo verticale in quanto se le suddette lavorazioni fossero suddivisibili sul piano qualitativo, tanto da essere assunte da imprese dotate di specifiche qualificazione, le diverse lavorazioni sarebbero state indicate nel bando di gara come appartenenti a categorie scorporabili.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Tar. Sicilia, Palermo, 14 luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 702; Cons. Giust. Amm. Sic., 16 settembre 1998, n. 477, Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 1998 n. 618; Tar Valle d’Aosta 16 settembre 1999, n. 123) sia in vigenza delle vecchie norme e sia in vigenza delle nuove. 

Considerato ammissibile la partecipazione alle gare di appalto della associazione temporanea di tipo misto nella forma prima descritta occorre ora definire quali debbano essere le qualificazioni possedute dalle imprese associate affinché risultino dimostrati i requisiti di ammissibilità prescritti.

In base alle disposizioni in materia di associazioni temporanee prima delineate non vi è dubbio che:

a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata);
b) le mandanti che intendono assumere l’esecuzioni di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata), fermo restando la copertura dell’intero importo;
c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;
d) l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell’importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell’intero importo. 

Si ritiene, però, che la possibilità di concorrere in forma di associazione mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilità devono comunque adottare una particolare cautela. La facoltà deve essere valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all’importo delle lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che l’esecuzione di tali categorie debba avvenire costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell’articolo 96 del d.P.R. 554/1999, una apposita società. (?)

Va inoltre precisato che non vi può essere dubbio in merito al fatto che la disposizione (articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000) - che permette alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto dell’importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un quinto - è applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, però, è evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili. 

Va infine considerato che l’assetto normativo illustrato si applica anche ai consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di interesse economico (articolo 10, comma 1, lettera e) ed e-bis) della legge 109/1994 e s.m.) con riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate. 

Altro aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda il fatto che i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di appalto e le modalità di documentazione del loro possesso da parte dei concorrenti (articolo 3, comma 2, articolo 3, comma 6, articolo 28, articolo 30, comma 2, del d.P.R. 34/2000, e articolo 73, commi 2 e 3, del d.P.R. 554/1999) sono diversi a seconda dell’importo complessivo dell’intervento. In base a tali diversità gli appalti sono da considerarsi suddivisi in quelli di:

a) importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
b) importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
c) importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000);
d) importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500).

In primo luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e pari o inferiore euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) non pongono particolari problemi in quanto in tali casi la qualificazione deve essere dimostrata mediante le attestazioni di qualificazione e le categorie scorporabili da indicare nei bandi sono certamente pari o superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) e, quindi, comunque la qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette attestazioni.

Così non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) in quanto ad essi si applicano in ogni caso particolari disposizioni (articolo 28 del d.P.R. 34/2000) e, quindi, non vi è obbligo del possesso delle attestazioni di qualificazione.

Gli appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali e sia di quelli misti - nel caso che gli importi cui sono da riferirsi le attestazioni di qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) - debbano dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza (articolo 3, comma 6, del d.P.R. 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e soggetti plurimi. 

Anche gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) pongono alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili possono essere sia superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) e sia pari o inferiori a euro 150.000 (lire 290.440.500).

Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano tutti superiori a euro 150.000 non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata attraverso le attestazioni di qualificazione.

Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si pone il problema di stabilire se la qualificazione debba essere comunque dimostrata tramite attestazione di qualificazione oppure può essere dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (articolo 28 del d.P.R. 34/2000).

Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:

a) la prima (articolo 8, comma 2, della legge 109/94 e s.m.) prevede la istituzione di un “… sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000…”;
b) la seconda (articolo 8, comma 11-quinquies, della legge 109/94 e s.m.) prevede che il regolamento di qualificazione debba stabilire “… i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000.”;
c) la terza (articolo 1, comma 2, del d.P.R. 34/2000) stabilisce che la qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 109/94 e s.m. “… è obbligatoria per chiunque esegua i lavori affidati dai … di importo superiore a euro 150.000.”;
d) la quarta (articolo 28 del d.P.R. 34/2000) stabilisce che “… le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: …” e, quindi, anche se non in possesso dell’attestazione di qualificazione;
e) la quinta (articolo 73, comma 2, del d.P.R. 554/1999) che stabilisce che vanno indicate nei bandi “… tutte le parti, appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro …”. 

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) prevedono che l’attestazione di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi, sembrerebbe che nel caso di importi delle categorie scorporabili che siano inferiori a euro 150.000, non si potrebbe richiedere obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione per quell’imprese che eseguiranno tali lavorazioni. 

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) prevedono che l’attestazione di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e, quindi, sembrerebbe che è ininfluente il fatto che il bando preveda lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000 in quanto è l’importo complessivo dell’appalto che condiziona se debba o non debba considerarsi obbligatorio il possesso della suddetta attestazione. 

E’ evidente, però, che la disposizione che condiziona la risposta al quesito è quella di cui alla lettera e), la quale - poiché stabilisce che le lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate nel bando di gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari o superiore a certi valori ma anche perché, sulla base di quanto precisato dall’Autorità, sono state considerate autonomi lavori con riferimento alle declaratorie delle categorie generali o specializzate - comporta il fatto che le imprese che eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione. 

Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi dell’impresa singola e delle associazioni temporanee. 

Per quanto riguarda l’impresa singola, poiché è disposto (articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/99) che la qualificazione deve essere comunque adeguata all’importo complessivo dell’appalto, non vi è dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata mediante il possesso dell’attestazione di qualificazione. Ammettere, infatti, che la qualificazione possa essere dimostrata anche con il possesso dei requisiti previsti per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (articolo 28 del d.P.R. 34/2000) potrebbe comportare che la cifra d’affari in lavori realizzata dall’impresa nel quinquennio di riferimento non sia pari o superiore all’importo complessivo dell’appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato per documentare più requisiti, in contrasto con il principio che ogni certificato deve essere utilizzato una sola volta. 

Per quanto riguarda l’impresa plurima di tipo orizzontale, poiché è disposto (articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e s.m. e articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/99) che le imprese associate sono solidalmente responsabili le qualificazioni possedute dalle imprese associate e che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia della mandanti o consorziate, debbono essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti previsti per il soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati mediante l’attestazione di qualificazione, non vi è dubbio che anche in questo caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della suddetta attestazione. 

Per quanto riguarda l’impresa plurima di tipo verticale, poiché è disposto (articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e s.m. e articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/99) che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia delle mandanti o consorziate, debbono essere adeguati alla categoria ed all’importo dei lavori che intendono assumere, non vi è dubbio che la qualificazione della mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata mediante il possesso dell’attestazione di qualificazione in quanto si tratta di eseguire lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori. 

Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano certamente le disposizioni di cui alle precedenti lettera a) e c) in quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione si può affermare che:

A) per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000:

1) in fase di gara i concorrenti:

· possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione temporanea orizzontale;
· devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da affidare oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare;
· possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni dell’appalto;

2) in fase esecutiva l’aggiudicatario:

· potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’appalto;
· potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni (articolo 28 del d.P.R. 554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30% delle lavorazioni dell’appalto;
· potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;

B) per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:

1) il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie scorporabili, generali o altamente specializzate, siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;
2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto :

a) in fase di gara i concorrenti:

· possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;
· hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali vige il divieto;
· non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto;
· possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di subappalto;
· hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non vige il divieto di subappalto e per le quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni; 

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:

· potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
· potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
· potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto;
· potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
· potrà eseguire, ancorché non in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria oppure subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
· potrà eseguire direttamente, nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle (salvo che non facciano eventualmente parte del gruppo delle categorie per le quali vi è il divieto di subappalto);

3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:

a) in fase di gara i concorrenti:

· possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;
· non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili;
· possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili;
· hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e per le quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni; 

b) in fase esecutiva l'aggiudicatario

· potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
· potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
· potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni le lavorazioni delle categorie scorporabili;
· potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni, l’esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto; 
· potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria ancorché privo delle specifiche qualificazioni oppure potrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
· potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso delle specifiche qualificazioni mentre, in caso non sia in possesso delle suddette qualificazioni, dovrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;

C) nel caso di appalti di importo complessivo:

1) superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le mandanti, sia di associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali e sia di associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata attestazione di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza;
2) pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) e superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) gli esecutori delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili:

a) qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione indipendentemente se le lavorazioni sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (lire 290.440.500);
b) qualora siano subappaltatori, nel caso che l’importo del sub-contratto sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione e, nel caso che l’importo del sub-contratto sia pari o inferiore a euro 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l’esecuzione di lavori di tali importi (articolo 28, del d.P.R. 34/2000) oppure in possesso dell’attestazione di qualificazione.

il Relatore    il Presidente   Il Segretario