AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 16 del 29 ottobre 2003
Chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici
(conclusione non condivisibile - n.d.r.)

Riferimento normativo: Art. 91 d.P.R. 554/999

IL CONSIGLIO


VISTA la legge quadro sui lavori pubblici 11/02/1994, n. 109;

VISTO il d.p.r. 21/12/1999, n. 554;

Premesso

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei bandi di gara relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori pubblici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana frequenti casi di non corretta applicazione dell’articolo 91 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni nella parte in cui questo prescrive l’obbligo di specificare, nei suddetti bandi di gara, gli “elementi” ed i relativi “pesi” o “punteggi” necessari per individuare l’”offerta economicamente più vantaggiosa”.

Successivi approfondimenti istruttori svolti dall’Autorità hanno, però, evidenziato che gli elementi prescritti dalla norma, qualora non indicati nel bando, erano comunque rinvenibili integralmente o nei bandi pubblicati sui siti web delle stazioni appaltanti o nei disciplinari di gara.

Ritenuto in diritto

L’articolo 91, commi 1 e 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai fini dell’aggiudicazione il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, la stazione appaltante deve necessariamente indicare nel relativo bando di gara gli “elementi” e relativi “pesi” o “punteggi”, nonché i “sub-elementi, “sub-pesi” e “sub-punteggi”.

Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della direttiva 2001/78/CE impone alle stazioni appaltanti, di procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando gli allegati modelli. Questi nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, consente di indicare gli “elementi” e relativi “pesi” alternativamente o nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

Tuttavia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, va osservato che il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi attualmente precluso per effetto dell’articolo 91, commi 1 e 2, del d.P.R. 554/99 che prescrive alle stazioni appaltanti l’indicazione dei suddetti criteri nel bando di gara.

Al riguardo, va rilevato che questa stessa Autorità, nel rispetto di tale disposizione - nel punto IV.2 del modello di bando di gara per appalti di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web - ha espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.

In base alle suddette considerazioni l’Autorità è dell’avviso che – ai sensi dell’articolo 91, commi 1 e 2, del d.P.R. 21dicembre 1999 e successive modificazioni ed ai fini di una corretta formulazione dei bandi – gli elementi, i “pesi” o “punteggi” ed i “sub-pesi o “sub-punteggi” necessari per la determinazione dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” vanno indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il Relatore                   Il Presidente