AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 269 del 15 ottobre 2003
Applicazione dell’art. 108, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Riferimento normativo: art. 108, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

Il Ministero delle Attività Produttive, alla cui vigilanza è sottoposto il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, conseguentemente, le attività per le quali l’iscrizione al predetto registro assume valenza abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recepita dal Testo unico in materia di edilizia, ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione di questa Autorità sulle problematiche interpretative ed applicative concernenti l’art. 108, comma 3, del suddetto Testo unico.

In particolare si evidenzia la difficoltà di coordinare con le altre norme disciplinanti la materia la disposizione contenuta nel citato articolo, secondo cui sono in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1 (individuate prima dalla legge n. 46/1990 ora dall’art. 107 del Testo unico dell’edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il problema di individuare le “corrispondenze” tra le categorie (di opere generali e specializzate) previste nell’allegato A del d.P.R. n. 34/2000 e le tipologie di impianti previste dall’art. 107 del Testo unico dell’edilizia
Entrambe le questioni sono poste con specifico riguardo alle imprese iscritte prima dell’entrata in vigore del citato Testo unico presso la camera di commercio per attività impiantistiche sottratte alla disciplina della legge n. 46/1990 e che, entro la predetta data, abbiano richiesto, con riferimento a dette attività, l’attestazione di qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese avrebbero ottenuto l’attestazione di qualificazione senza il preventivo accertamento del possesso del requisito tecnico-professionale di cui all’art. 109, comma 1, di detto Testo unico e, conseguentemente, senza aver dovuto individuare il responsabile tecnico.

Ritenuto in diritto

Occorre in primo luogo ricostruire l’evoluzione subita dal quadro normativo di riferimento.

Al riguardo si rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:

Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.

il d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti” ha chiarito, all’art. 1, cosa debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 ha fornito ulteriori precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da possedersi dall’imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonché precisato che il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti è rilasciato alle imprese singole o associate dalla Camera di Commercio.

Successivamente, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, la cui entrata in vigore è stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:

- con l’art. 107 ha ampliato l’ambito di applicazione della sopra riportata legge n. 46/1990 agli “impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso”;
- con l’art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 46/1990, e cioè che la relativa abilitazione è attestata dall’iscrizione al registro Ditte di cui al R.D. n. 2011/1934 o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l’esercizio dell’attività in questione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 109 da parte dell’imprenditore, il quale, ove non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
- con il comma 3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990 ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l’esercizio delle attività impiantistiche de qua alle imprese “in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000”.

In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da questa Autorità relativamente alla disciplina precedente l’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia. Al riguardo l’Autorità:

- con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”;
- con determinazione n. 6/2001 ha precisato che, “ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990”;

A seguito dell’introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del Testo unico dell’edilizia e alla luce della sopra individuata corrispondenza tra categorie di opere generali e specializzate, previste nell’allegato A del d.P.R. n. 34/2000, e lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 della legge n. 46/1990, ora art. 107 del citato Testo unico, si può rilevare che:

- la corrispondenza con il regime di qualificazione SOA introdotta dall’art. 108, comma 3, del Testo unico dell’edilizia comporta che l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa per l’esercizio delle attività impiantistiche di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del Testo unico dell’edilizia;

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia;

- manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Il Relatore                           Il Presidente