Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Comunicato del 14 dicembre 2010
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della
rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai
contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs.
n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e
fattispecie consimili.
(G.U. n. 296 del 20 dicembre
2010)
IL PRESIDENTE
Visto:
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture»;
il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese
note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai
contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 150.000 euro;
il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive
comunicazioni con le quali sarebbero state rese note le modalità di trasmissione
dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Considerato Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:
a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;
b) contratti «esclusi» di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;
c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).
Comunica, ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,
1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:
1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it/entro gennaio 2011;
1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.
2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:
2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;
2.2) i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.
2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).
3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.
4. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.
5. Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attività delle Centrali di committenza di cui all'art. 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula verranno rese note con successivi comunicati.
6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:
6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;
6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.
7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa. Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data. Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.
Roma, 14 dicembre 2010