ALLEGATI

 

Allegato I.01 - Contratti collettivi
Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
Allegato I.2 Attività del RUP.

Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.

Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo  (in PDF).

Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio
Allegato I.7 DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione
    da 1 a 5: QE, DOCFAP, DIP
    da 6 a 21: PFTE
    da 22  a 33: Progetto esecutivo
    da 34 a 44: Verifica

Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e ulteriori attribuzioni del CSLP

Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A. (
qui la tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2016, aggiornata) (in PDF)
Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo < soglie di rilevanza europea)
Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte Metodi: A, B, C (con tabella
in PDF)
Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature
Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi
(in PDF)
Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati
Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri

Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

    da 1 a 4: Classifiche
    tabella SOA
    da 5  24: SOA

    19 (OG11)

    25 Direzione tecnica
    18 (requisiti)
    28 (<150.000)
    30-33 (RTI e concess.)
    34-40 (professionisti)
Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
Allegato II.14 Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

    3: consegna
    7: riserve
    8: sospensioni

    10-11: risoluzione e recesso

    12: giornale dei lavori
    13-24: collaudo
    31-39: servizi e forniture
Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa

Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza

Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

Allegato V.1 Compensi agli arbitri
Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico
Allegato V.3 Cabina di regia


ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50,commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 1. Disposizioni generali.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti  dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

 

 


ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui
alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non anomale”.

Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodichè, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A (in PDF) oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.

 

 


ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai numeri 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

 

 


ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)

PARTE I - AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.

3. In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

PARTE II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, di cui all’allegato I.9 al codice.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 7. Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza.

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori e all’articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 9. Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

PARTE III - ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

Articolo 10. Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L’ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione.

3. L’ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 11. Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:

a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.

3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello
inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento.

Articolo 12. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l’ANAC può attivare, nei casi e nei termini previsti dall’articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

PARTE IV - COMPETENZA DELL’ANAC

Articolo 13. Competenza dell’ANAC.

1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
b) è rilasciata la qualificazione;
c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;
d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice;
e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Tabella A - Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2.

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro
svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre
2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
dati detenute o gestite dall’ANAC

5 punti

Tabella B - Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2.

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti
aventi specifiche competenze in materia di contratti
pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del
personale

20 punti

Numero di gare svolte di importo superiore alla
soglia europea nel quinquennio precedente al 31
dicembre 2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati sui contratti pubblici che alimentano le banche
dati detenute o gestite dall’ANAC

10 punti

Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

5 punti

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi.

Descrizione

Indicatori elementari

peso

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di
dipendenti aventi specifiche competenze (numero
di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto,
qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a
ordini professionali, esperienza)
INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS
I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA
I53_1b - Numero dirigenti SOS
I53_1c - Numero funzionari SOS
I53_1d - Numero impiegati SOS
I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS
I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS
I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS
I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS
I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS
I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS
I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS
I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS
I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS
INDICATORI ELEMENTARI 5.3
 (peso w1=15);
 (peso w1b=15)
 (peso w1c =15)
 (peso w1d =15)
 (peso w2=10);
 (peso w3=8);
 (peso w4=5);
 (peso w5=13);
 (peso w6=11);
 (peso w7=13);
 (peso w8=11);
 (peso w9=11);
 (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del
personale
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS
I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS
I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS
5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
 (peso 20)
 (peso 60)
 (peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di
qualificazione nel quinquennio (numero di gare
aggiudicate, incluse quelle per conto di altri
enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di
affidamento distinti per modalità di realizzazione
della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione)
5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione
5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE
I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite
5.5 ESPERIENZA NELLE GARE
 (peso 85)

 (peso 10)

 (peso 5)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
dati all’Autorità
I57_1 - Numero dei CUP Trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente
I57_2 - Somma dei pesi delle schede trasmesse per i CUP trasmessi / Numero Totale dei CUP di titolarità dell’Ente
 (peso 50)
 (peso 50)
Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche
(PT)
Disponibilità: Vincolante Utilizzo:
I58_1 - Numero gare per le quali risulta l'uso della PT/numero gare
I58_2 - numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro
I58_3 - numero di gare svolte mediante “piattaforme telematiche di negoziazione” aventi importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

 

 (peso 30)

 (peso 30)

 

 (peso 40).

 

 

 


ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature (Articolo 70, comma 3)

PARTE I - DEFINIZIONI

Ai fini del codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»:

a) nel caso di appalti pubblici di lavori:, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

B – ETICHETTATURE

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, e forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

 

 


ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi (Articolo 71, comma 4) (in PDF)


ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione (Articolo 84, comma 1)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi: I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice, e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128 e 161, 162, 163 e 164 del codice sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articolo 81 e articolo 161, comma 1, del codice. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro sito istituzionale come specificato al punto 2, lettera b);
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma alla stazione appaltante o all’ente concedente la pubblicazione di cui all'articolo 84 del codice.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive:

a) salvo se altrimenti disposto dall'articolo 88 del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale;
b) il sito istituzionale può contenere: avvisi di pre-informazione di cui all’articolo 81 del codice, ovvero periodici, di cui all'articolo 161, comma 1, del codice, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale può includere altresì avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 84 e 164 del codice.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica:
il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int.

 

 


ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (Articolo 87)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione  dell’appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

II. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).
La cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice cura l’aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

 

 


ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati (Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 89 del codice

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell'articolo 74 del codice deve contenere almeno:

a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo o piattaforma per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato conformemente agli articoli 91, 102 del codice e all’allegato II.8 al codice;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) indirizzo della stazione appaltante che aggiudica l'appalto;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di pre-informazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 165 del codice.

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell'articolo 165 del codice deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza, l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

3. L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
e) l'indirizzo della stazione appaltante o dell’ente concedente;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e
h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

 

 


ALLEGATO II.10 - Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

Art. 1. Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Ambito di applicazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. Soglia di gravità

1. Ai sensi e per gli effetti dell’a95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

 

 


ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (articolo 100, comma 3)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «... (49)»,
- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»,
- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, «... (49)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (... (49)) per gli appalti di lavori; «... (49)» e «... (49)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «... (49)» nonché «... (49)»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,
- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»
 (*) o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,
 (*) il registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985 , n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA).
- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (... (49))», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (... (49)) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»),
- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per la Polonia, «... (49)»,
- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, «Registrul Comer.ului»,
- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia, «Obchodný register»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».

 

 

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8

Opere di impermeabilizzazione

OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A

Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A

Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B

Componenti per facciate continue

OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A

Rilevamenti topografici

OS 20-B

Indagini geognostiche

OS 21

Opere strutturali speciali

OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23

Demolizione di opere

OS 24

Verde e arredo urbano

OS 25

Scavi archeologici

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27

Impianti per la trazione elettrica

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

OS 29

Armamento ferroviario

OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

OS 32

Strutture in legno

OS 33

Coperture speciali

OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35

Interventi a basso impatto ambientale

(*) in rosso le categorie superspecializzate una volta individuate dall'art. 12, commi 1 e comma  2, lettera b), del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014


TABELLA B - CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE

 

Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

 

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

 

dove:

 

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

 

P = CB *3/5

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

 

P = CBna-CBva

 

dove:

 

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

 

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

 

P = CB*1/3

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

 

Parte II - ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

 

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l’attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

 

dove:

 

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

Nel caso in cui l’impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

 

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

 

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla “qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e la prestazione richiesta;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;

- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


TABELLA C - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L’incremento percentuale è dato da:

 

C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

 

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera b);

per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’ articolo 79, comma 2, lettera b);

per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15;

a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 79, comma 7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera b);

per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.


PARTE II - ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

 

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono
determinati in euro con la seguente formula:

 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N
N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.


Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

 

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Nella causale del versamento occorre specificare:
- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubblici», e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

TABELLA C - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:


C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per p ≥ 0,225 si assume p = 0,225;
r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 18, comma 12, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per r ≥ 0,15 si assume r = 0,15;
a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 18, comma 11, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, lettera b);
per a ≥ 0,03 si assume a = 0,03;
q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

 

ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione (Articolo 120, comma 14)


ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa (Articolo 131, comma 6)

Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità.

1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende:

 a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all’articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato a utilizzarli;
h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Articolo 3. Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa.

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

       a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4. Caratteristiche dei buoni pasto.

1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto:

       a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

       a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura: «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

      a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice
identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

4. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Articolo 5. Contenuto degli accordi.

1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

      a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme;
c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto previsto dal primo periodo prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

8. È vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura a evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.

Articolo 6. Disposizioni finali.

1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati,
ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente allegato al fine della verifica dell'efficacia del medesimo.

 

 


ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Articolo 133)

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice.

Articolo 2. Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.

1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 3. Specificità degli interventi.

1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all' articolo 37, commi 1 e 2, del codice e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

Titolo II - Requisiti di qualificazione

Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 4. Qualificazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10 (nel testo pubblicato in G.U. erroneamente il rinvio è all'articolo 12 - n.d.r. ).

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella A dell’allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Articolo 5. Requisiti generali.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’allegato II.12 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa:

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
c) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 6. Requisiti speciali.

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 del presente allegato sono, ai sensi dell’articolo 100 del codice:

a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

Articolo 7. Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.

1. L'idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

       a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati ai commi 5, 6 e 7. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 6 e gli archeologi di cui al comma 7 hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.

5. Con riferimento alla categoria OG 2, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché di una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dei modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, l’idoneità di cui al comma 4 è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, dell’allegato I.8 al codice, in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Articolo 8. Capacità economica e finanziaria.

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’articolo 100, commi 4, 5
e 6, del codice.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9. Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 116 del codice.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente allegato se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui all' articolo 50, comma 7, del codice, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 10. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1.    Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

       a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla procedura negoziata, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Capo II - Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

Articolo 11. Direttore tecnico.

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:

       a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti ad archeo
logi in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolo III - Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

Capo I - Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 12. Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall’allegato I.7 al codice. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all’allegato I.7.

2. Le linee guida di cui all’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1.

3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto sulla base del progetto esecutivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, può essere tuttavia eccezionalmente disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Può essere disposta l’omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

Articolo 13. Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

 a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle
caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l’eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:

 a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 14. Scheda tecnica.

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando,
ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Articolo 15. Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

       a) la relazione generale;
b) le relazioni specialistiche;
c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
h) il cronoprogramma;
i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 16. Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

       a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.

 

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità,  comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento. gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

      a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.

Articolo 17. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18. Verifica dei progetti.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività
di verifica, avvalendosi altresì:

       a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14,
relazione di cui all'articolo 16 sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Capo II - Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori

Articolo 19. Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Titolo IV - Somma urgenza

Articolo 20. Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 140 del codice.

Titolo V - Esecuzione, varianti e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

Articolo 21. Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 22. Collaudo.

1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 23. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

       a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
c) il computo metrico-estimativo;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
e) il quadro economico;
f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 24. Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall’articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Articolo 25. Disposizione transitoria.

1. Fino all’eventuale revisione dell’allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

 


ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo (Articolo 135)

CODICE CPV

DESCRIZIONE

73000000-2  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3  Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 Servizi di ricerca
73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
73112000-0  Servizi di ricerca marina
73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
73430000-5  Collaudo e valutazione

ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza (Articolo 136, comma 4)

Articolo 1. Contratti misti.

1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la disciplina del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto e in via analogica la disciplina della diversa tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima.

3. Ai fini degli obblighi di programmazione si applicano le disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi, ove le forniture e il servizio costituiscano l’oggetto principale del contratto; in caso contrario si applicano le disposizioni della programmazione dei lavori.

4. Il responsabile unico del progetto (RUP) o i responsabili per ciascuna fase sono individuati nell’ambito della stazione appaltante istituzionalmente competente per l’affidamento del tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto.

5. Il RUP o i responsabili per la fase di progettazione e di esecuzione nominati sono responsabili dei lavori secondo quanto previsto dalle norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Nei contratti misti, ove per la natura, le caratteristiche tecniche o l’elevato contenuto tecnologico della fornitura, con particolare riguardo alla propedeuticità dello sviluppo della fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione, non risulti possibile sviluppare preventivamente la progettazione dei lavori nei livelli necessari, il successivo livello di progettazione è affidato all’aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessari. L’affidamento di cui al presente comma deve essere motivato nella determina indicando i presupposti tecnici e oggettivi dell’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi e i costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Articolo 2. Programmazione.

1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell’ordine di priorità di lavori e acquisti:

       a) ) la sopravvenuta variazione delle risorse finanzia e disponibili;
b) ) la variazione dell’ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare;
c) ) le sopravvenute esigenze connesse all’operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità.

3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

      a) beni e servizi concernenti interventi nell’ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unità a sostegno degli interventi nei teatri operativi;
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali;
c) beni e servizi di natura informatica funzionali all’immediato ripristino dell’efficienza o all’adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operatività dei reparti, enti e loro unità organizzative;
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamità, nonché per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico;
e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonché equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione;
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attività operativa ove prolungata;
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuità, strumentali ad assicurare l’operatività e reattività dello strumento militare;
h) mezzi di trasporto per la mobilità terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale;
i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1.

4. La programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare.

5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti:

       a) gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare;
b) gli interventi di manutenzione;
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamità naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilità e la pronta operatività dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate;
d) i lavori guardanti le infrastrutture militari strategiche;
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operatività dei reparti o maggiore mobilità del personale;
f) gli interventi funzionali necessità organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 3. Soggetti dell’attività di verifica della progettazione.

1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il RUP o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

Articolo 4. Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l’affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti:

       a) i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento delle esigenze operative individuati dai competenti organi programmatori di vertice interforze o di Forza armata;
b) i requisiti tecnici necessari per assicurare la manutenzione, modernizzazione e l’adeguamento dei prodotti e servizi al fine di garantire la continuità logistica e la sicurezza d’impiego;
c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione di servizi di manutenzione da parte dell'originale fornitore strettamente necessari alla sicurezza
d’impiego;
d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa di mezzi e materiali per l'impiego militare per i quali è individuata la ditta responsabile di sistema in qualità di Autorità di progetto;
e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale Autorità di progetto (Design Authority).

Articolo 5. Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

       1) dalla relazione generale;
2) dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
3) dal computo metrico estimativo;
4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. Fermi restando gli obblighi relativi al sistema accentrato dell’Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i lavori di manutenzione che in relazione
alla complessità tecnica, all’articolazione progettuale, o all’ubicazione peculiare del sito di intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni particolari e non
possono eseguirsi tramite gli accordi quadro vigenti in ambito regionale, sono affidati secondo le procedure del codice. Il RUP motiva specificamente circa
l’affidamento in deroga agli accordi quadro in relazione alla specialità, alla natura e alle caratteristiche dell’intervento. Detti interventi sono oggetto di
comunicazione successiva all’Agenzia del demanio.

Articolo 6. Enti esecutori del contratto.

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:

       a) curano l’esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;
c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;
f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell’esecuzione;
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;
i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;
l) trasmettono al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.

Articolo 7. Anticipazioni pagamenti.

 

1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, possono essere corrisposti pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.

 

2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore a un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

 

Articolo 8. Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa.

 

1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all’articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato:


a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta;
d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
e) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
f) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
g) spese per il funzionamento delle carceri militari;
h) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
i) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e allo scarico dei materiali;
l) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
m) spese per polizze di assicurazione;
n) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
o) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici;
acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
p) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
q) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonché acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
r) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
s) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
t) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
u)spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti ed elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
v)spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;
z) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;
aa) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
bb) spese per il benessere del personale;
cc) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, il titolare del potere di spesa, nell'atto di avvio della procedura, giustifica il ricorso alle procedure di cui al medesimo comma 1, nonché la scelta del criterio del minor prezzo, motivando con la riconducibilità dell'acquisto alle tipologie di cui al predetto comma 1

 

Articolo 9. Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile.

 

1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazionali a supporto del servizio nazionale di protezione civile è esteso il regime derogatorio concesso al Capo del Dipartimento della protezione civile e agli eventuali soggetti attuatori in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate.