Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
CIRCOLARE 1 marzo 2002, n. 3945
Giustificazione e verifica delle offerte anomale nei pubblici
appalti di lavori dopo la sentenza 27 novembre 2001 della Corte di
giustizia
(G.U. n. 102 del 3 maggio 2002)
Il Ministro per le politiche comunitarie
1. La Corte di giustizia delle Comunità
europee ha emanato una
decisione interpretativa (cfr. Corte di Giustizia, sezione sesta, 27
novembre 2001, procedimenti riuniti C-285/99
e C-286/99) sulla
compatibilità della disciplina italiana delle offerte
anomale nei
pubblici appalti con il diritto comunitario e segnatamente con l'art.
30, n. 4 della direttiva 93/37/CE
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
Si rammenta che le decisioni della Corte di giustizia
pronunciate
nell'ambito di una procedura pregiudiziale per l'interpretazione del
diritto comunitario hanno effetti diretti nell'ordinamento italiano,
vincolando sia i giudici che le pubbliche amministrazioni al rispetto
delle loro statuizioni. In attesa di un più organico intervento
legislativo si ritiene opportuno richiamare i
principi contenuti
nella decisione e chiarire l'interpretazione da applicare al vigente
art. 21, comma 1-bis della
legge n. 109 del 1994 e alle
conseguenziali norme dettate dal regolamento di attuazione d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, alla
luce
di dette indicazioni giurisprudenziali. Si ricorda che il recepimento
dei principi comunitari ha indotto all'inserimento di apposita norma
nello schema del disegno della legge comunitaria per l'anno 2002.
2. La normativa vigente impone agli imprenditori che partecipano ad
una gara regolata dalla legge n. 109 del 1994 di
fornire, già in
fase di presentazione dell'offerta,
giustificazioni dei prezzi,
redatte su appositi moduli per almeno il
75% del prezzo di base
dell'asta.
L'amministrazione
aggiudicatrice considera come
anormalmente basse quelle offerte che presentano un ribasso superiore
alla soglia di anomalia calcolato secondo una formula matematica che
si fonda sulla media di tutte le offerte presentate nel contesto
di
gara: la norma ha autorizzato alla stregua di un criterio
puramente
letterale un'interpretazione secondo la quale
l'esclusione può
avvenire unicamente sulla base di
una valutazione effettuata
dall'autorità competente delle giustificazioni fornite in
sede di
presentazione delle offerte con conseguente esclusione
dell'obbligo
per la stazione appaltante
di richiedere in ogni caso la
presentazione di ulteriori giustificazioni
successive al momento
della valutazione di un'offerta come anomala.
L'art. 21, comma 1-bis della
legge n. 109 del 1994, inoltre,
enumera tassativamente le
giustificazioni che l'autorità
aggiudicatrice può prendere
in considerazione (e cioè le
giustificazioni riguardanti
l'economia del procedimento di
costruzione o le soluzioni tecniche
adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i
lavori o l'originalità del progetto dell'offerente) mentre vieta di
fondarsi su giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi
siano stabiliti da
disposizioni legislative regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori minimi sono rilevabili
da dati
ufficiali.
3. La direttiva sugli appalti 93/37/CE mira a garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento dei partecipanti e trasparenza e presuppone necessariamente, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, l'esplicazione di una verifica in contraddittorio delle offerte risultate anomale imponendo all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo, prima di poterle rifiutare e prima di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto le precisazioni che ritiene utili e verificare la composizione dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
4. Prendendo le mosse da tali principi generali la ricordata decisione interpretativa della Corte di giustizia ha considerato la illustrata normativa italiana non compatibile con il diritto comunitario sotto i due seguenti profili:
a) la possibilità per l'autorità aggiudicatrice di respingere come anormalmente bassa un'offerta sulla base delle sole giustificazioni preventive senza che il concorrente, la cui offerta sia risultata anomala, abbia potuto far valere tutte le giustificazioni che ritiene appropriate;
b) la previsione di un elencazione tassativa dei tipi di giustificazioni.
5. Va ricordato, per completezza, che la stessa decisione della Corte di giustizia ha invece osservato che il diritto comunitario non si oppone, in via di principio e nella misura in cui tutti i requisiti che impone la direttiva 93/37 siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti:
a) alla normativa italiana laddove applica un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell'insieme delle offerte ricevute per l'aggiudicazione di cui trattasi, risultando un metodo obiettivo e non discriminatorio. Al riguardo, il giudice comunitario, in risposta al problema degli effetti manipolativi sortiti sulla media da offerte non corrispondenti ad una volontà effettiva di contrattare ma intese unicamente ad influenzare il risultato del calcolo, ha precisato che affinché l'effetto utile della direttiva sia pienamente preservato, il risultato al quale perviene il meccanismo di calcolo non deve essere immutabile ma deve poter essere riconsiderato dall'amministrazione aggiudicatrice se ciò risulta necessario in considerazione in particolare del livello della soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti analoghi e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune;
b) alla normativa italiana laddove prevede un obbligo di giustificazione preliminare a condizione che, nei termini che verranno di seguito precisati, venga garantito un contraddittorio successivo. Tale adempimento risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di ridurre i tempi nel procedimento di verifica di anomalia delle offerte come confermato recentemente dal Consiglio di Stato che, pur non ritenendo l'obbligo della presentazione di dette giustificazioni come requisito di partecipazione alla gara, bensì come onere di collaborazione tra imprese ed amministrazioni che viene in rilievo solo per le imprese le cui offerte risultino sospette di anomalia, ha riconosciuto alla procedura stessa la "funzione di accelerazione" della successiva fase di verifica delle offerte anomale (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 6217 dell'11 dicembre 2001).
6. Alla luce di
tali indicazioni giurisprudenziali le
amministrazioni sono tenute ad applicare la normativa
vigente nel
senso compatibile con i superiori principi comunitari. Le
stazioni
appaltanti sono perciò tenute a
rispettare la pienezza del
contraddittorio successivo, garantendo che gli offerenti
sospettati
di aver presentato un'offerta anormalmente bassa
dispongano della
facoltà di presentare in un momento successivo,
ad integrazione
delle giustificazioni preventive, ogni
giustificazione sui vari
elementi che hanno
suscitato perplessità
da parte
dell'amministrazione.
Per garantire il carattere
contraddittorio della procedura di
verifica la Corte di giustizia ha in particolare
precisato che le
amministrazioni devono in primo luogo
identificare le offerte
sospette, in secondo luogo consentire alle imprese
interessate di
dimostrarne la serietà chiedendo loro le
precisazioni ritenute
opportune, in terzo luogo valutare la pertinenza
dei chiarimenti
forniti dagli interessati senza vincoli di tassatività e in
quarto
luogo adottare una decisione motivata
circa l'accoglimento o il
rigetto di tali offerte.
7. Per quanto riguarda, in
particolare, la previsione interna
relativa alla tassatività dei tipi di
giustificazioni questa va
riletta nel senso compatibile con la
prescrizione comunitaria la
quale si limita a fornire solo alcuni esempi di giustificazioni
che
l'offerente può presentare al fine di dimostrare la
serietà dei
vari elementi di prezzo proposti
e non autorizza certamente
l'esclusione di taluni tipi di giustificazioni, come quelle relative
ad elementi i cui valori minimi siano
stabilite da disposizioni
legislative regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori
minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Nell'obiettivo
perseguito
dalla direttiva di facilitare il gioco
della libera concorrenza
devono dunque essere ammesse giustificazioni anche in
relazione ai
minimi sopra citati.
Va peraltro precisato come tale interpretazione
non riguardi il
rispetto dei minimi inderogabili fissati dalla legge o da altre fonti
normative o dai contratti collettivi a garanzia di interessi generali
quali, ad esempio, la sicurezza del lavoro e la giusta
retribuzione
dei lavoratori. E' superfluo osservare, infatti, che il principio di
non contraddittorietà dell'ordinamento
giuridico impedisce la
positiva valutazione di giustificazioni illegali in quanto contrarie a minimi inderogabili stabilite da
prescrizioni di carattere
imperativo.
8. Si ricorda in particolare che le norme in tema di appalti pubblici di servizi (art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), in materia di appalti nei "settori esclusi" (art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158), e in materia di appalti pubblici di forniture (art. 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358) recano una disciplina conforme alle prescrizioni comunitarie in quanto da un lato sanciscono il principio del contraddittorio successivo e dall'altro non contengono un riferimento a tipologie di giustificazione di carattere tassativo.
9. In conclusione, la pronuncia della Corte,
nella parte in cui
esige la verifica di un contraddittorio successivo e la possibilità
di un ricorso al più ampio novero di
giustificazioni, impone di
disapplicare la normativa interna nelle parti in cui
la stessa si
presenta in contrasto con il
diritto comunitario e comporta
l'applicazione diretta delle prescrizioni europee in conformità
al
principio della primazia e dell'efficacia
diretta delle norme
comunitarie.
E' evidente che, in
seguito alla richiamata pronuncia,
comportamenti delle amministrazioni difformi dai principi
enunciati
dalla giurisprudenza comunitaria comporterebbero
il rischio di
rendere lo Stato italiano destinatario di provvedimenti di condanna.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro per le politiche comunitarie: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002 - Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 104