Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali Quadro Normativo: - Decreto Legislativo n. 276/2003; 1. PREMESSA La Legge n. 266/2002 ed il
Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che
INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C. A) Oggetto La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti
pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di
concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA). B) Richiedenti il DURC Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento
Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le
associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari). C) Rilascio del DURC Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue: I) Appalti pubblici: Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino
all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi
contributivi [4]. - per la verifica della dichiarazione; L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.
55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze
previste. II) Lavori privati in edilizia: prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di
inizio attività. III) Attestazione SOA: prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al
rilascio. 3. REQUISITI REGOLARITA’ A) Requisiti generali L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità
dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita: I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni: - che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici; L’impresa è altresì regolare quando: - vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica
competente abbia espresso parere favorevole motivato; Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a
ruolo: - in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente
presentato a scopi dilatori o pretestuosi; Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non
autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi,dovranno essere
tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali
competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva. II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando: - risulta titolare di codice cliente con PAT attive; L’impresa è altresì da intendersi regolare quando: - il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio
dell’appalto; Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a
ruolo: - in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente
presentato a scopi dilatori o pretestuosi; III) Ai fini della Cassa Edile: - la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla
Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli
operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa
Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la
verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia
verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate
come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente
all’apposita banca dati nazionale di settore l’elenco delle imprese non in
regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati
nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in
regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della
regolarità delle imprese; B) Subappalto Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere,
ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e
special qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il
certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale
osservando i criteri sopra esposti [5]. 4. PROCEDIMENTO DURC Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che
andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla
tipologia della richiesta. A) Modalità di richiesta Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via
telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito
presso le Casse Edili. - Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende,
intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica; In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o
intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici
di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi
on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice
fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del
consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del
Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati
della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso
anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico
"Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di
utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso. B) Modalità di rilascio Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le
Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi,
alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il
rilascio o per la formazione del silenzio assenso. C) Tempi di rilascio La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del
Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di
sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti. D) Periodo di validità Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi
all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma
10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in
edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità,
equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta
ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle
condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità. 5. PRECISAZIONI Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà
essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo
successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura
competente.
Nota del 12 luglio 2005, n. 230: approvazione circolare comune INPS -
INAIL - Casse edili
Rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia
- Legge n. 266/2002;
- Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
- D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003.
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il
certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente
la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL
e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche
del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il
monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti,
anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare
la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata
stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in
occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data
15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail
e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in
edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno,
tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative
avviate sul territorio in via sperimentale.
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo
ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto
[1],
ma anche gli appalti di servizi e forniture [2].
La sfera di operatività è
altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività
pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui
sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative
all’edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni
appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA
[3].
Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere
rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al
punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione
di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di
emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e
il saldo finale.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di
tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita
all’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili
nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e,
ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei
termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la
regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria
situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute
successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità
del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli
enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla
finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso
agli appalti solo alle imprese “qualificate”.
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del
saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non
pagate.
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
(es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato
documentato il credito;
- via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso
giudiziario.
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere
dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato
dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente
l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del
giudice.
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua
rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile
della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo
stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative
(es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es.
art. 45, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 1965. n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato
F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a
qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso
giudiziario.
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere
dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato
dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente
l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del
giudice.
- l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli
accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale
è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di
certificazione;
· condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo
punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun
operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di
assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in
occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è
rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per
il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di
certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella
denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per
ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi
dell’art. 9, comma 76, Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente
dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna
parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità
per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del
rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di
rigore e di interesse pubblico.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà
essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via
telematica [6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso
ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di
presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via
telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo
alternativamente a:
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video
dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica
relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso
il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle
informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica
l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che
individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della
prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo
stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può
rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili
identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta
tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della
completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo
previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la
mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere
all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni,
con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà
non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole
dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e
rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta
dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente
disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di
ciascuno degli Enti convenzionati).
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle
informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria
competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può
verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora
acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto
necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può
essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es.
modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa
il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto
l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle
informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il
termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e
sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento,
viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di
certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti
avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro
trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al
"netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di
rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare,
verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità
dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da
parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti
di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa
alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato
in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile
competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base
della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il
proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del
rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da
tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e
trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata
A/R) [7].
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del
certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo
stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di
consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una
qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali
da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la
Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per
opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le
necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata
l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero
successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità
contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è
richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere
utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia
di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della
correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non
confermano la regolarità dell’impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il
perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le
Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze,
attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.
[1] Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
[2] Decreti Legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi.
[3] Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito
istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori
di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello
della regolarità contributiva (art. 8, comma 3, Legge n. 109/1994).
[4]
Art. 46, comma 1, lettera p) e
art. 77-bis del d.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 3/2003.
[5] Autorizzazione al subappalto ex art. 18 Legge n. 55/1990.
[6] In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in
possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente
allo Sportello "fisico".
[7] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate
dall'impresa stessa al momento della richiesta.