Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
Nota del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2005 n. 3144 (Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004. Risposta all'istanza di
interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e DURC) - se tutte le imprese
esecutrici, anche senza dipendenti, “sono soggette all’obbligo di
dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati”;
In relazione a quanto sopra va premesso che, in linea
generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici,
sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto
dal citato D.Lgs. n. 494 del 1996 e dal D.L. n. 210 del 2002; regolarità
contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di
categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili. Qualora le predette
imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento,
le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel
settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri
settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità
contributiva sono l’INPS e l’INAIL; in caso di appalti pubblici può essere
rilasciato un documento unico dagli stessi Istituti che, al riguardo, hanno
stipulato un’apposita convenzione, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. n.
210/2002.
Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144
Documento Unico di Regolarità Contributiva
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di
Pistoia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la corretta
interpretazione dell’art. 3,
comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal
D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251/2004.
In particolare si chiede:
- se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici,
elettricisti ecc.) sono anch’esse soggette all’obbligo di dimostrare la
regolarità contributiva nei lavori per i privati e, in caso affermativo,
quale sarebbe l’Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;
- quale sia la validità della certificazione contributiva.
Sulla materia, si ricorda inoltre che sono stati forniti importanti chiarimenti
dalle circolari congiunte degli Enti e delle
Casse Edili (INPS, circ. n. 92 e l’INAIL, circ. n. 38, entrambe del 26 luglio
2005), approvate da questa Amministrazione con nota del 12 luglio 2005.
In virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico
di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile
territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di
lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle
aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della
regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve
essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia
oppure della DIA, in quanto l’assenza della certificazione della regolarità
contributiva è motivo di sospensione dell’efficacia.
Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, va detto che il riferimento alle
“imprese esecutrici” di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell’articolo 3,
del D.Lgs. n. 494/1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati.
Pertanto, nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC non
rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.
In ordine al secondo quesito va invece rilevato che, relativamente ai lavori
privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all’elenco
riportato all’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l’obbligo di dimostrare la
regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui
all’art. 3, comma 8, lett.
b-bis), del D.Lgs. n. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono
inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel
settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta
regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della
certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla
citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è
esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva,
decorrente dalla data di rilascio.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)