Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Circolare 11 dicembre 2009
Entrata
in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 -
Ulteriori considerazioni esplicative
(G.U. n.
297 del 22 dicembre 2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Come noto, con l'entrata in vigore del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, il 30 giugno 2009 è cessato il regime
transitorio per l'operatività della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni.
La
conseguente obbligatorietà di applicazione, a far
data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più
parti un legittimo interesse teso all'ottenimento
di chiarimenti in ordine al regime degli
interventi per i quali, anche successivamente al
termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la
normativa tecnica precedentemente in vigore.
Con
l'intento di orientare in maniera univoca gli
operatori del settore, questa Amministrazione ha
emanato la
circolare 5 agosto 2009 recante
«Nuove
norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio
di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito
denominata «circolare».
Riguardo al merito della
suddetta «circolare», continuano a pervenire
numerose segnalazioni aventi quale comune
denominatore l'evidenza di una persistente
difficoltà di assimilazione della autentica
portata della regolamentazione normativa del
periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene
affrontata la questione del discrimine della
obbligatorietà di applicazione della nuova
normativa per le costruzioni di natura
privatistica.
Quale ulteriore contributo
esplicativo e chiarificatore delle suddette
problematiche, tenuto conto della particolare
rilevanza della materia in argomento che trascende
l'ambito della disciplina del territorio per
attingere a valori di tutela dell'incolumità
pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto
segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal
legislatore, che nei confronti delle iniziative
private, le maggiori criticità progettuali ed
esecutive poste dalla «circolare» a fondamento
della diversità di disciplina tra dette
iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono
il maggior rigore con il quale è stato
individuato il momento di applicazione della nuova
disciplina.
A tal fine il momento di discrimine
tra l'utilizzo della vecchia e della nuova
disciplina viene individuato, per quanto riguarda
i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori
ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o
esecutiva; mentre per quanto riguarda le
costruzioni di natura privatistica, tale momento
discriminante viene individuato nell'inizio della
costruzione dell'opera o della infrastruttura.
Appare opportuno chiarire che dovendosi
individuare, anche con riguardo alle iniziative
private, un momento certo ed incontestabile per
potersi parlare di inizio delle costruzioni e
delle opere infrastrutturali, detto momento non
possa essere altro che quello dell'avvenuto
deposito, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 65 e
93 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, entro la data
del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici
comunali comunque denominati. Sempre con riguardo
ai lavori di natura privatistica, rispetto a
quanto già trattato nella «circolare», appare
opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso
si ricorra ad una variante in corso d'opera.
Al
riguardo preliminarmente si ribadisce che
l'elemento discriminante è la presenza di
modifiche sostanziali dell'organismo
architettonico, in quanto implicanti un
sostanziale mutamento del comportamento statico
globale dell'opera.
In ogni caso, alla luce della
superiore esigenza di tutela della pubblica
incolumità e della sicurezza, non si ritiene
ammissibile che le varianti introdotte, qualora si
configurino come una nuova e diversa progettazione
strutturale, possano comportare una riduzione
delle caratteristiche prestazionali dell'opera,
con particolare riguardo al profilo della
stabilità.
Pertanto, nei casi sopraindicati e
solo per essi, dovranno essere integralmente
applicate le nuove norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso
che dovrà essere effettuata una esplicita
verifica di congruenza tecnica del progetto
variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una
nuova progettazione strutturale dell'intero
organismo costruttivo.
La figura professionalmente
competente a valutare la sussistenza delle
condizioni tecniche che possano determinare una
«variante sostanziale», non può che individuarsi
nel progettista strutturale dell'opera.
Con
riferimento a tali varianti, per esigenze di
ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza
chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle
costruzioni e delle opere infrastrutturali, la
previgente normativa tecnica potrà essere
utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del
progetto di variante, ai sensi e per gli effetti
degli
articoli 65 e
93 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, entro la
data del 30 giugno 2009, presso i competenti
uffici comunali comunque denominati.
Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
La presente circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it
Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro: Matteoli