Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Circolare 5 agosto 2009
Nuove norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 -
Cessazione del regime transitorio di cui all'art.
20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248
(G.U. n.
187 del 13 agosto 2009)
(si veda anche la Circolare 11 dicembre 2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il 30 giugno 2009, in virtù della disposizione recata dall'art. 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31).
Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
Poiché è necessario orientare in maniera univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.
Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.
E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246».
Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari.
In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro: Matteoli