Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2012, n. 5
Dipartimento della Funzione pubblica
Ambito di applicazione dell'art.
40, comma 02, del d.P.R. n. 445 del 2000
(G.U. n. 177 del 31 luglio 2012)
A tutte le Pubbliche
amministrazioni
Al Segretario generale della Giustizia amministrativa
Alle Cancellerie degli Uffici giudiziari
Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000. In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall'art. 15, l. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.
1. Certificati rilasciati per l'estero.
Dubbi sono sorti innanzitutto
sull'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R.
n. 445 del 2000 ai certificati rilasciati per l'estero. In considerazione della
ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000
applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola
del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da
altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato
italiano.
Segue da ciò che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da
consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un
Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n.
445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad
una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta
la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il
presente certificato e' rilasciato solo per l'estero».
2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
Richieste di chiarimenti sono
pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art.
40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei
fascicoli delle cause giudiziarie.
E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di
rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari
sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita
un'autocertificazione. Al riguardo si precisa che la novella introdotta
dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni
sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo
nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40,
d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono
certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività
giurisdizionale.
Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione
in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune
procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in
sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23
luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno
strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via
amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica
amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti
a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale
civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15
gennaio 2007, n. 703).
Roma, 23 maggio 2012
Il Ministro: Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280