Legge 12 novembre 2011, n.
183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)
(G.U. n. 265 del 14
novembre
2011 )
Art. 1. Risultati differenziali
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2. Gestioni previdenziali
1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.
Art. 3. Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 4. Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato d.P.R. n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;
b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato d.P.R. n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato d.P.R. n. 18 del 1967;
c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del d.P.R. n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del d.P.R. n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del d.P.R. n. 18 del 1967 è soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».
10. La spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere
dall'anno 2012.
(comma così sostituito
dall'art. 4, comma 1, legge n. 131 del 2012)
11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente: «a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».
12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. (comma abrogato dall'art. 3, comma 7, legge n. 131 del 2012)
16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.
20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.
21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.
24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui
all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
(termine così prorogato dall'art.
1, comma 10-bis, legge n. 11 del 2015)
26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.
28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».
32. Per le attività svolte negli anni 2011,
2012 e 2013, nonché negli anni 2015 e 2016 non si procede all'adeguamento dei compensi
previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 406, legge n. 147 del 2013)
33. All'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.
34. All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.
35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.
36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la lettera b) è abrogata;b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
39. Tutti i candidati risultati idonei
all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle
commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in
sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta
per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre
l'organico della commissione tributaria prescelta a misura
che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti,
previo espletamento della procedura di interpello di cui al
comma 40 e da tale momento sono immessi nelle relative
funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in
misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione
agli affari trattati successivamente alla data in cui i
medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a
comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e
sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 33, lettera b), legge n. 228 del 2012)
39-bis. E' istituito il ruolo unico
nazionale dei componenti delle commissioni tributarie,
tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché
temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti
della commissione tributaria centrale, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo
la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I
componenti delle commissioni tributarie nominati a partire
dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto
2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli
stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per
i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale
ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto
2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in
funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai
fini della immissione in servizio di tali candidati resta in
ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di
pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari
punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono
inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A
decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
(comma introdotto dall'art. 12,
comma 4-bis, legge n. 44 del 2012)
40. I trasferimenti dei componenti delle
commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure
di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per la copertura di posti resisi
vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o
regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei
componenti delle commissioni tributarie sono valutate
secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche
secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità,
secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza
del termine di presentazione delle domande. Le domande dei
componenti in sovrannumero di cui al comma 39 proponibili
sia per la copertura della sede presso la quale sono
soprannumerari sia per la copertura di altre sedi, se non
ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio
da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non
determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il
componente di commissione tributaria non è soggetto
all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la
commissione tributaria in cui presta servizio.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 33, lettera b), legge n. 228 del 2012)
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. (omissis)
41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».
42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. (Liquidazione di
spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui
all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo
417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente
per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari
di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione
al ruolo ai sensi del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si
applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.
44. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.
47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.
49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.
50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.
52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.
53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.
55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.
56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.
57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.
58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.
60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.
61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.
63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.
65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale da' luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai
sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi
assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività
culturali, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in
conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo
pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo
pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa
individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni
e le attività culturali,
su proposta del Segretario generale che provvede alla
necessaria attività istruttoria e di verifica. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli
Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 26 novembre
2007, n. 233.
(comma così modificato dall'art. 11,
comma 78, legge n. 228 del 2012)
86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.
87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
89. - 90. - 91. - 92. - 92-bis. - 92-ter. - 92-quater. - 93. (commi abrogati dall'art. 1, comma 233, legge n. 147 del 2013)
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze
funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale
militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce
annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma
prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i
requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della
iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3.
Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il
personale militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».
96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.
97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente: «4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».
98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.
100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.
101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.
102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».
103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».
Art. 5. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
(articolo abrogato dall'art. 24, comma 9, legge n. 214
del 2011)
Art. 6. Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è
autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato,
ad uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di
nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione
è emanato
entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti
beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento
delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze
armate dismissibili. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o
trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le
procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della
società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i
limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del
predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a
decorrere dall'anno 2012.
(comma
così modificato
dall'art. 23-ter, comma 2, legge n. 135 del 2012)
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori
entrate,
derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve
sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di
capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di
capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo
Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di
nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità
speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
legge.
(comma così modificato dall'art. 66, comma
10, legge
n. 89 del 2014)
7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze
possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli
enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei
medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le
azioni della predetta società di gestione del risparmio possono
essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con
apposita convenzione la stessa società di gestione
del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia
del demanio».
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
Art. 7. Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli
(articolo abrogato dall'art. 66, comma
10, legge
n. 27 del 2012)
Art. 8. Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali
1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2-bis. Resta fermo il limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e
dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31
dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre
2011 per
spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da
apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del
bilancio 2012.
L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di
cui al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel
citato
prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita
attestazione dall'ente territoriale.
(comma introdotto dall'art. 27, comma
2, legge n. 14 del 2012)
3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:
a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
b) la percentuale annua di riduzione del debito;
c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Art. 9. Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza».
2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita la seguente: «anche»;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;
f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;
g) dopo il comma 32, è inserito il seguente: «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;
i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;
l) al comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;
m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;
o) dopo il comma 34, è inserito il seguente: «34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».
Art. 10. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti
sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi
di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data
del 13 agosto 2012."
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre
2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis
in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400»
(comma così
modificato dall'art. 33, comma 1, legge n. 214 del 2011)
3. E' consentita la costituzione di società per
l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro
V del codice civile. Le società cooperative di
professionisti sono costituite da un numero di soci non
inferiore a tre.
(comma così
modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(lettera così modificata dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(lettera introdotta dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
codice deontologico del proprio ordine, così come la società
è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti
iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri
soci il segreto concernente le attività professionali a lui
affidate.
(comma così
modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni
professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
(comma così
modificato dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 11. Programmazione della ricerca e premialità
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
Art. 12. Fondo nuovi nati
1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.
Art. 13. Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa
1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di
consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore,
provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a
carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto
di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma
restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal
debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può
essere rilasciata, a pena di nullità:
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può
comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in
relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
deficit sanitari».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche
mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle
imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma
1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente
dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto
dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del
rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse
sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia
procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in
solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di
targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».
Art. 14. Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.
10. (comma abrogato dall'art. 8, comma 11, legge n. 44 del 2012)
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile è così
sostituito:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti) ...
»
(omissis)
13-bis. Nelle società a responsabilità
limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre
2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del
mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.
(comma introdotto dall'art. 16,
comma 1, legge n. 10 del 2012)
14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
Art. 15. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
1. Al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:
«40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria a sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, legge n. 35 del 2012)b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».
Art. 16. Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità
collettiva) - ...» (omissis)
2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17. Semplificazione procedimento distretti turistici
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».
Art. 18. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, incluse in piani o
programmi di amministrazioni pubbliche previsti a
legislazione vigente, da realizzare con contratti di
partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a
fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto
conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le
società di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse
tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari,
le
seguenti misure:
(alinea così sostituito dall'art.
2, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così
modificato dall'art. 33, comma 3, lettera a), legge
n. 221 del 2012)
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
(lettera modificata dall'art. 59, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012, poi dall'art. 1, comma 2, legge n. 10 del 2016)c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1,
utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per
l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel
contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del
contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non
può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia. Le misure di cui al comma 1 possono
essere utilizzate anche per le infrastrutture di
interesse strategico già affidate o in corso di
affidamento con contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui
risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano
economico finanziario. Il CIPE con propria delibera,
previo parere del Nars che allo scopo è integrato con
due ulteriori componenti designati rispettivamente dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina l'importo del contributo
pubblico a fondo perduto, quello necessario per il
riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da
riconoscere a compensazione della quota di contributo
mancante, nonché i criteri e le modalità per la
rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso
di miglioramento dei parametri posti a base del piano
economico finanziario. Con le modalità di cui al
precedente periodo può essere altresì definita ogni altra
disposizione attuativa del presente articolo.
(comma modificato dall'art. 33,
comma 3, lettera b), legge n. 221 del 2012, poi dall'art.
19, comma 4, legge n. 98 del 2013)
2-bis. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
2-ter. (comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012)
2-quater.
(comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'articolo 1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riguardo
agli interventi di finanza di progetto già individuati ed
in parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.
(comma introdotto dall'art.
2, comma 1, lettera d), legge n. 134 del 2012)
3. (abrogato dall'art. 19, comma 4, legge n. 98 del 2013)
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
Art. 19. Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda
1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.
Art. 20. Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.
1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».
Art. 21. Finanziamento opere portuali
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente: «2-undecies. 1. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».
Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:
a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».
Art. 23. Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.
Art. 24. Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente».
Art. 25. Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
d) all'articolo 136:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
3) il quarto comma è abrogato;e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;
h) all'articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4:1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;d) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26. Misure
straordinarie per la riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di
appello
Art. 27. Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28. Modifiche in materia di spese di giustizia
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. Modificazioni dell'art. 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013» e le parole: «in via sperimentale per un triennio» sono soppresse.
Art. 30. Patto di stabilità interno
1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, primo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;
b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».
4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è abrogato.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano,
alla media della spesa corrente registrata negli anni
2006-2008, per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009,
per l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno
2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal
2015 al 2018, così come desunta dai certificati di
conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
(comma modificato dall'art. 1,
comma 532, legge n. 147 del 2013, poi dall'art. 1, comma
489, legge n. 190 del 2014)
a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, , a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
(secondo periodo inapplicabile dal 1° gennaio 2015 in forza dell'art. 1, comma 492, legge n. 190 del 2014)
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma
2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media
della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così
come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari,
per le province a 19,61 per cento, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e
per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti a 12,81 per cento.
(comma introdotto dall'art.
2,
comma 5, legge n. 137 del 2013)
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai
comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da
individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(comma introdotto dall'art.
2,
comma 5, legge n. 137 del 2013)
2-quater. La determinazione della popolazione di
riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 533, legge n. 147
del 2013)
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo
finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio
2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo
finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità
previste dalla normativa previgente.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 533, legge n. 147
del 2013)
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali
calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di
conto consuntivo. Nel saldo di cui al
primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti
di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali
di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità
nell'anno precedente.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 490, legge n. 190 del 2014)
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.
(comma introdotto dall'art.
9,
comma 6, legge n. 124 del 2013, poi così modificato
dall'art. 2, comma 5, legge n. 137 del 2013)
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma
4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011.
(comma introdotto dall'art.
9,
comma 6, legge n. 124 del 2013)
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma
4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(comma introdotto dall'art.
9,
comma 6, legge n. 124 del 2013)
5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 430, legge n. 228 del 2012)
6. (comma inapplicabile dal 1° gennaio 2015 in forza dell'art. 1, comma 492, legge n. 190 del 2014)
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di
stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma
associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente
aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra
gli stessi. A tal fine, entro il
30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"
della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla
base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 534, lettera d), legge n. 147
del 2013, poi modificato dall'art. 1, comma 491, legge n. 190 del 2014)
6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio
2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il
quindicesimo
giorno precedente la predetta scadenza,
relative alle sole
rimodulazioni degli obiettivi in ragione di
contributi o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e
gestiti direttamente dal
comune capofila, esclusa la quota da questo
eventualmente trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare
l'invarianza finanziaria
di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come
riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al
punto 2.1.3 della nota
metodologica condivisa nell'Intesa sancita
dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali nella seduta
del 19 febbraio 2015,
resi noti agli enti dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 6, legge n. 125
del 2015)
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo
di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di
euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo
semestre dalle province e dai
comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti
locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione
all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies
fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori
spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo
precedente esclusivamente per pagamenti
in conto capitale da sostenere entro l'anno
2014, dandone
evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio
ivi previsto.
(comma introdotto dall'art.
1,
comma 535, legge n. 147
del 2013, poi modificato dall'art. 4, comma 7, legge n. 164 del
2014)
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno,
non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute
dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno
protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità
territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti
dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 537, legge n.
147 del 2013)
14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono
considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica.
L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.
(comma introdotto dall'art. 48, comma 1, legge n.
89 del 2014)
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»
le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il
prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento. Con lo
stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella
Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno.
(comma così modificato dall'art. 1, comma
494, legge n. 190 del 2014)
20. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno
degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilità interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini
di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le
modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del
conto consuntivo e attesti il rispetto del
patto di stabilità interno, si applicano le
sole disposizioni di cui al comma 26,
lettera d), del presente articolo.
Decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto
di gestione, in caso di mancata trasmissione
da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore
nel caso di organo monocratico, in qualità
di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e
a trasmettere la predetta certificazione
entro i successivi trenta giorni.
Con riferimento all'anno
2015, nel caso in cui la
certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del
31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità
interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del
presente articolo non si applica
purché la certificazione sia stata trasmessa
entro il 30 aprile 2016. Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del
Ministero dell'interno sono sospese e, a tal
fine, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato provvede a trasmettere
apposita comunicazione al predetto
Ministero.
(comma modificato dall'art. 1,
comma 445, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 539, legge n.
147 del 2013, poi dall'art. 7, comma 5,
legge n. 160 del 2016)
20-bis. Decorsi sessanta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione, l'ente locale è
comunque tenuto ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto già
certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilità interno.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 446, legge n. 228 del 2012)
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011
sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo,
quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze
dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali
istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del
presente comma sono considerate le amministrazioni
provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle
città metropolitane e alle province oggetto di riordino di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a
seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno
successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio
disponibile.
(comma modificato dall'art. 1, comma 540, legge n.
147 del 2013, poi dall'art. 15, comma 1,
legge n. 68 del 2014,
poi dall'art. 1, comma 498, legge n. 190 del 2014)
24. (soppresso dall'art. 1, comma 436, legge n. 228 del 2012)
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno, l'ente locale
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 439, legge n.
228 del 2012)
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
27. (soppresso dall'art. 1, comma 440, legge n. 228 del 2012)
28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
Art. 32. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
(lettera aggiunta dall'art. 12, comma 11, legge n. 44 del 2012)a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 452, legge n. 228 del 2012)
g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 452, legge n. 228 del 2012)
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;n) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 452, legge n. 228 del 2012)
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 214 del 2011, poi dall'art. 2, comma 7, legge n. 64 del 2013)
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.
6. - 7. - 8. - 9. (abrogati dall'art. 1, comma 470, legge n. 228 del 2012)
10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.
11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese
correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti,
determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli
importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine,
entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012.
(comma così modificato dall'art. 16,
comma 4, legge n. 135 del 2012)
12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato
migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli
importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine,
entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012.
(comma così modificato dall'art. 16,
comma 4, legge n. 135 del 2012)
12-bis. In caso di mancato accordo di cui
ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell’ultimo accordo il miglioramento di cui:
(comma introdotto dall'art. 16,
comma 4, legge n. 135 del 2012)
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) (soppressa dalla legge di conversione)
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
17. (comma abrogato dall'art. 1, comma 493, della legge n. 190 del 2014)
18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
20. (abrogato dall'art. 1, comma 470, legge n. 228 del 2012)
21. Le informazioni previste dai commi 18 e 19 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 471,
legge n. 228 del 2012)
22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».
24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
27. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
Art. 33. Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
è
incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le
finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo
è
destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti
finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di
messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di
cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. E' altresì rifinanziata di 91,3 milioni di
euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da
destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre
1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla
ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario,
ad esclusione delle risorse da destinare
alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede
con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
(comma modificato dall'art. 23,
comma 12-quater, legge n. 135 del 2012, poi dall'art.
4, comma 4-quater, legge n. 112 del 2013)
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.
9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.
13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.
14. (comma abrogato dall'articolo 4, comma 28, legge n. 92 del 2012)
15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.
16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.
17. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
18. Ai fini della proroga fino al 31
dicembre 2012 della partecipazione italiana a missioni
internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2012.
(comma così
modificato dall'articolo 30, comma 1, legge n. 214 del 2011)
19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.
26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
30. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno
2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.
(comma così
modificato dall'art.
61, comma 4, lett. a), legge
n. 27 del 2012)
30-bis). All’aumento di accisa sulle benzine
disposto con il provvedimento di cui al comma precedente,
non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(comma
introdotto dall'art.
61, comma 4, lett. b), legge
n. 27 del 2012)
30-ter). Il maggior onere conseguente
all’aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma
30, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante è rimborsato, con le modalità previste
dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti
dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente
agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,
e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16.
(comma
introdotto dall'art.
61, comma 4, lett. b), legge
n. 27 del 2012)
31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
32. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma
1,
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a
titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi
allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al
perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al
citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di
euro per l'anno 2012. Il riparto del predetto importo
tra i policlinici universitari gestiti direttamente da
università non statali è stabilito con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(comma
così modificato dall'art. 31, comma 5, legge
n. 134 del 2012)
33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
38. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
Art. 34. Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul
reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei
volumi d’affari di cui all’articolo 20, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
(comma così modificato dall'art. 4,
comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.
Art. 35. Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei prece denti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 36. Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)
FINALITA’
- Fondo per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie
- Contratto di programma con RFI
- Professionalizzazione Forze armate - per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui
agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4
novembre
- Provvidenze alle vittime dell’uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri
- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri
di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Unione italiana ciechi
- Interventi di carattere sociale di cui all’ articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni; stipula di convenzioni con i
comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
di cui all’ articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo
dell’informazione
- Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9,
comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
(trattino aggiunto dall'art. 1,
comma 6-quinquies, legge n. 14 del 2012)