Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536
Primi chiarimenti in ordine all'applicazione
delle disposizioni di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e
integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(G.U. n.
265 del 13 novembre 2012)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Con la presente circolare, sentito l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, si forniscono alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, resisi necessari a seguito di segnalazioni all'uopo pervenute su questioni di carattere ermeneutico concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), di seguito, per brevità, denominato regolamento.
1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
3. La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
4. Avvalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali
5. Avvalimento e subappalto. Ulteriore problematica concerne la correlazione tra avvalimento e subappalto.
6. Documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi
7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro
8. Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive.
9. Costi della sicurezza e utili d'impresa - art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010
1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
Servizi di
architettura ed ingegneria. L'art.
4, comma 2, lettera m-bis) del decreto-legge 13.05.2011, n.
70, come convertito con legge 12.07.2011, n. 106, ha
modificato il
comma 11
dell'art. 125 del codice, innalzando il limite
dell'importo consentito per affidamento diretto in economia
di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro. L'art.
267, comma 10, del regolamento stabilisce che i servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo
inferiore a 20.000 euro, possono essere affidati, secondo
quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del codice, nel
rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo. Parimenti
l'art. 334,
comma 1, del regolamento prevede la procedura di cottimo
fiduciario per affidamenti "di importo pari o superiore a
20.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 125, comma 9,
del codice".
Con riferimento alla soglia di 20.000 euro, dalla lettura
delle norme del codice e regolamentari sopra indicate
risulta evidente la sussistenza di un difetto di
coordinamento tra le medesime disposizioni. Al riguardo,
come noto, in applicazione del principio di gerarchia delle
fonti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4
delle c.d. preleggi, le disposizioni contenute in fonti
di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di
rango secondario (siano esse anteriori o successive salva,
in quest'ultimo caso, l'ipotesi di cc.dd. regolamenti di
delegificazione, fattispecie, nella quale non è sussumibile
il d.P.R. n. 207/2010).
Pertanto, si chiarisce che l'importo massimo consentito per
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in
economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi
6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi
pari a 40.000 euro. L'art.
267, comma 10, del regolamento prima della modifica
operata dall'art.
4, comma 15, lettera b-bis), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 stabiliva che "I servizi di cui
all'art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia
inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo
quanto previsto dall'art. 125, comma 11, secondo periodo,
del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo
periodo, del codice medesimo".
A seguito della modifica operata dal provvedimento normativo
da ultimo cennato, l'art.
267, comma 10 prevede che "I servizi di cui all'art.
252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia inferiore a
20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto
dall'art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'art.
125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo". Al
riguardo, la soppressione del riferimento al secondo periodo
del comma 11 dell'art. 125 ha inteso assoggettare,
integralmente, anche i servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria al regime generale di cui all'art.
125, comma 11, del codice dei contratti ferma restando
l'indicazione di tali servizi nel provvedimento di cui al
citato art. 125, comma 10, primo periodo del medesimo
codice.
2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
L'art.
266 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato "Modalità di
svolgimento della gara", al comma 4, prevede che le
offerte siano valutate in conformità al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'art.
261, comma 1, del regolamento dispone che i servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo pari o
superiore a 100.000 euro siano affidati dalle stazioni
appaltanti secondo le disposizioni previste dall'art. 91,
comma 1, del codice e dal titolo II della parte III del
medesimo d.P.R. n. 207/2010, con esclusione dell'art. 267.
Di converso, per i servizi di importo stimato inferiore a
100.000 euro, l'art.
267, al comma 1, stabilisce l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art.
91, comma 2, del codice e del solo
art. 267 del
regolamento: sono escluse, quindi, le restanti
disposizioni del titolo II della parte III del d.P.R. n.
207/2010.
Ciò posto, dalla lettura del combinato disposto delle
richiamate norme regolamentari si evince che l'obbligo di
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dal comma 4 dell'art. 266 - inserito
nel titolo II della parte III del regolamento - vige
unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o
superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di
importo inferiore a tale soglia è possibile operare una
scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, tanto più
che il rinvio all'art.
91, comma 2, del codice, operato dal primo comma dell'art.
267 del regolamento, implica l'obbligo di servirsi della
procedura di cui all'art.
57, comma 6, del codice, che contempla utilmente il
ricorso ad entrambi i criteri di aggiudicazione.
3. La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
Il
comma 2
dell'art. 4 del decreto-legge 70/2011, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione n. 106/2011, ha
modificato il
comma 1
dell'art. 62 del d.lgs. n. 163/2006 reintroducendo la
possibilità di ricorrere alla c.d. "forcella" nelle
procedure ristrette per l'acquisizione di servizi e
forniture. Il richiamato articolo, nella formulazione
vigente, dispone: "1. Nelle procedure ristrette relative
a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel
dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto,
le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o
la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio,
possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a
partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,
oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo
dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano
opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero
massimo."
L'art. 265,
comma 1 del regolamento rubricato "Numero massimo di
candidati da invitare" dispone: "1. Per le procedure
negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo
competitivo, nel caso di in cui la stazione appaltante si
avvale della facoltà di cui all'art.
62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati
in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara
risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso,
la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta
viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all'allegato
L e per i restanti tramite sorteggio pubblico."
Tale ultima disposizione, che disciplina il numero massimo
dei candidati da invitare in caso di utilizzo della
"forcella" per l'affidamento di servizi attinenti
l'architettura e l'ingegneria, non è stata modificata dal
citato decreto-legge 70/2011 convertito con legge n.
106/2011 e, pertanto, contempla - richiamando il disposto
del primo comma dell'art.
62 del codice nella formulazione previgente alla
modifica operata dal richiamato decreto legge - il ricorso
alla "forcella" unicamente nelle ipotesi di procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara e di dialogo
competitivo, e non anche con riguardo alla procedura
ristretta.
Pertanto, nel caso di utilizzo della "forcella" nella
procedura ristretta per l'affidamento di un servizio di
architettura ed ingegneria di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, è necessario chiarire se la scelta dei
soggetti da invitare a presentare offerta debba essere
effettuata unicamente secondo le modalità esplicitamente
previste dall'art.
265 del regolamento ("per una metà arrotondata per
difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per
i restanti tramite sorteggio pubblico") oppure se si
possano utilizzare altri criteri individuati ai sensi dell'art.
62 del codice da esplicitare e rendere noti nel bando,
ad esempio ricorrendo integralmente al sorteggio pubblico, e
non solo per una metà arrotondata per difetto, così come
previsto dall'art. 265 citato, ovvero con altre modalità.
La questione interpretativa nasce dal difetto di
coordinamento sussistente tra le disposizioni normative
de quibus.
Atteso, come già ricordato, che il regolamento non ha natura
delegificante si chiarisce che, in conformità all'art.
62, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti, oltre
alle modalità indicate espressamente nell'art.
265 del regolamento, possono indicare nel bando di gara
diversi criteri, purché oggettivi, non discriminatori e
rispettosi del principio di proporzionalità.
4. Avvalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali
L'art.
49, comma 1, del codice prevede l'istituto dell'avvalimento,
oltre che per le gare di lavori, anche per quelle di servizi
e forniture; inoltre ai sensi dell'art.
50, comma 4, le disposizioni del medesimo articolo
riferite ai lavori pubblici si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei servizi e forniture. L'art.
88 del regolamento rubricato "Contratto di
avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento"
è inserito nel capo II del titolo III della parte II del
regolamento che disciplina i lavori nei settori ordinari.
Con riferimento ai servizi e forniture non è presente un
richiamo espresso al citato art. 88 ovvero l'indicazione di
analoga disciplina.
Atteso che dalla lettura congiunta di entrambe le
disposizioni normative sopra richiamate risulta di tutta
evidenza che l'istituto dell'avvalimento sia applicabile
anche ai servizi e alle forniture, ne deriva la circostanza
che ove manchi il contratto di avvalimento (sia in lavori
che in servizi e forniture) ci sarà violazione dell'art.
49, c. 1, lettera f) del codice e che tale mancanza
comporterà l'esclusione del concorrente dalle procedure
selettive. Al riguardo si significa che la carenza in
argomento si concretizza sia nell'ipotesi di "mancanza
materiale" del contratto, che in presenza di un difetto
costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso
(contratto nullo, sottoposto a condizione meramente
potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto).
Ciò premesso, si chiarisce che il legislatore per i
contratti pubblici di lavori, attesa la specificità degli
stessi, ha inteso, in seno all'art.
88, comma 1, lettera a) del regolamento, chiarire che il
contratto di avvalimento debba avere un oggetto determinato
(quindi, per esempio, con allegazione specifica e
identificata delle risorse prestate), mentre, per servizi e
forniture, non essendo espressamente richiamato, e,
pertanto, (non)
applicabile l'art. 88, lo stesso legislatore di rango
secondario ha voluto consentire che il contratto di
avvalimento possa avere anche un oggetto determinabile ai
sensi dell'art.
1346 del codice civile ("L'oggetto del contratto deve
essere possibile, lecito, determinato o determinabile").
Pertanto, a norma del citato
art.
1346 c.c., ove un contratto abbia un oggetto
indeterminato, lo stesso sarà da reputarsi nullo e quindi
"mancante" a norma dell'art.
49, comma 1, lettera f) del codice dei contratti, con la
conseguenza che l'avvalimento è da ritenersi illegittimo.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai settori
speciali in virtù degli
articoli
230, 232 e 233 del codice e dell'art.
339, comma 1, lettera l) del regolamento.
5. Avvalimento e subappalto Ulteriore problematica concerne la correlazione tra avvalimento e subappalto.
L'art.
49, comma 10, del codice prevede che il contratto sia in
ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara,
alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei
lavori, e che l'impresa ausiliaria possa assumere il ruolo
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Pertanto occorre chiarire gli effetti applicativi derivanti
dalla correlazione tra i due istituti.
Al riguardo, nel rilevare che l'art.
118 del codice deriva dall'art.
18 della legge n. 55/90 ed ha, quindi, rilevanza anche a
fini di ordine pubblico e di lotta alla criminalità
organizzata, si chiarisce che l'art.
49, comma 10, del codice non può essere inteso come
derogatorio rispetto alle disposizioni di cui all'art. 118
della medesima norma, ma deve essere effettuata attenta
lettura tra le due norme in combinato disposto. Il citato
art. 49, comma 10 nel consentire ai concorrenti, in
conformità alla normativa comunitaria tesa a garantire la
massima concorrenza, di presentarsi in gara mediante
avvalimento, lascia l'onere organizzativo dei lavori,
servizi e forniture tutto in capo al concorrente, che
usufruirà solo di risorse di terzi (ausiliario).
A norma dell'art.
118 del codice, è consentito ai concorrenti di
partecipare alle procedure selettive con dichiarazione di
subappalto, purché nei limiti dello stesso art. 118.
Segnatamente, per quanto concerne i lavori, con riguardo
alla categoria prevalente, entro il limite del 30%, mentre,
per le altre categorie scorporabili non è indicato alcun
limite; per i servizi e le forniture, tale quota è riferita
all'importo complessivo del contratto. Per i lavori, si
richiama, altresì, la speciale disciplina relativa alle
disposizioni di cui all'art.
37, comma 11, del codice.
Tali limiti sono stati individuati in quanto con il
subappalto, l'appaltatore delegherà a terzi compiti
organizzativi e quindi, a differenza di quanto avviene nel
mero avvalimento, allocherà rischi su terzi. Ciò posto, l'art.
49, comma 10, del codice consente di mutare l'avvalimento
in subappalto, allorché il concorrente che partecipa
utilizzando la procedura dell'avvalimento possa, in sede
esecutiva, trasformare lo stesso in subappalto, qualora, ad
esempio, nella stessa fase esecutiva, si renda conto che i
compiti organizzativi che aveva mantenuto in capo a sé
attraverso l'utilizzo del mero avvalimento si rivelino di
complessa realizzazione, decidendo, pertanto, di chiedere un
maggior apporto al terzo, (trasformandolo da mero ausiliario
in subappaltatore) e, ciò anche nell'interesse della buona
esecuzione del contratto.
Tuttavia, ciò potrà avvenire nel rispetto dei limiti posti
dall'art.
118 del codice per cui, a titolo esemplificativo, nel
caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo
stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre
il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30%
massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il
restante 20%; ovviamente, sono fatte salve le ipotesi di
lavorazioni o attività scorporabili, per le quali un
avvalimento complessivo delle stesse potrà, specularmente,
mutare in subappalto complessivo. Analogamente, la
trasformazione de qua dovrà essere, altresì,
rispettosa dell'assunto di cui all'art.
49, comma 10, del codice, laddove consente all'impresa
ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore "nei
limiti dei requisiti prestati", nel senso che un
avvalimento del 10% dei requisiti potrà divenire un
subappalto fino al 10%, nonostante il limite normativamente
imposto sia pari al 30%.
La facoltà di trasformazione dell'avvalimento in subappalto
non può, però, essere esercitata in modo automatico,
dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente,
proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le
disposizioni di cui all'art. 118 del codice (a titolo
esemplificativo, conferire un prezzo al subappaltatore con
un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a
nulla valendo l'eventuale prezzo concordato per l'avvalimento
- e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza
per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti
in costanza di mero avvalimento).
6. Documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi
L'art.
137 del regolamento rubricato "Documenti facenti
parte integrante del contratto" al comma 3 prevede che i
documenti indicati al comma 1 possono anche non essere
materialmente allegati, purché siano conservati dalla
stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ad
eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi
unitari, che devono essere materialmente allegati al
contratto.
L'articolo in parola si riferisce ai contratti pubblici di
lavori.
Il regolamento non fornisce alcuna indicazione in merito ai
contratti relativi ai servizi e alle forniture.
In proposito si chiarisce che il principio enunciato all'art.
137, comma 3, deve essere applicato, in via analogica,
anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, in
quanto compatibile.
7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro
Un'ulteriore
problematica riguarda il documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Il
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge
n. 2/2009 prevede, all'art. 16-bis, comma 10, che le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d'ufficio il DURC,
anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge.
In conformità a tale assunto, il
regolamento
prevede, all'art. 6, comma 3, le fasi in cui il DURC, in
corso di validità, debba essere acquisito d'ufficio.
Nello specifico:
"3 ...Omissis...
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa
al requisito di cui all'art.
38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art.
11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale."
Il
decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011
stabilisce, all'art. 4, comma 14-bis, che per i
contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e con le società
in house, i soggetti contraenti possano produrre una
dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di
regolarità contributiva, e che le amministrazioni procedenti
sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ciò posto, occorre chiarire - in riferimento ai contratti di
forniture e servizi fino a 20.000 euro - a quali fasi della
procedura individuate in seno all'art.
6, comma 3, del regolamento si applichi la novella
introdotta dal decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge
n. 106/2011 e, pertanto, se si possa procedere
all'affidamento ed alla successiva stipula di un contratto
solo sulla base dell'autocertificazione.
Al riguardo, anche se la richiamata norma si riferisce ai
"contratti stipulati" e ai "soggetti contraenti",
alla luce della ratio della stessa, finalizzata ad
introdurre criteri di massima semplificazione e alla
riduzione degli oneri amministrativi, si chiarisce che,
limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a
20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a
campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di
quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del
d.P.R. n.
445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla
regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi
individuate dall'art.
6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie
recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto.
8. Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive.
L'art.
77, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 dispone "In data
non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA
che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione,
stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si
sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di
validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare
alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del
triennio sino alla data di effettuazione della verifica con
esito positivo."
Il successivo comma 3 prevede che la SOA nei quarantacinque
giorni successivi alla stipula del contratto compie la
procedura di verifica triennale e che la procedura può
essere sospesa, per chiarimenti, per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni, trascorso il quale e,
comunque, trascorso un periodo complessivo non superiore a
novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta
a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità
individuate nel comma 7 del medesimo art. 77. Il comma 7
dispone che "Dell'esito della procedura di verifica la
SOA informa l'impresa e l'Autorità, inviando
all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le
modalità previste dall'art.
8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando
all'impresa e all'Autorità l'eventuale esito negativo; in
questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata
nella comunicazione, comunque non successiva alla data di
scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza
del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove
la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta,
l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione
della verifica."
La previgente disciplina recata dall'art.
15-bis del d.P.R. n. 34/2000 stabiliva che almeno
sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine
triennale, l'impresa doveva sottoporsi alla verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha
rilasciato l'attestazione oggetto della revisione e che la
SOA nei trenta giorni successivi doveva compiere la
prescritta istruttoria.
Rispetto alla previgente disciplina, il nuovo disposto
regolamentare non prevede un termine finale per la richiesta
di verifica triennale da parte dell'impresa. Ciò posto, sono
pervenute richieste di chiarimento in ordine alla corretta
interpretazione della normativa che disciplina l'efficacia
temporale delle attestazioni SOA.
Al riguardo, alla luce della normativa vigente nonché
dell'orientamento interpretativo reso dal Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria del 18 luglio 2012, sent. n. 27, si
chiarisce che l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo
dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure
selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di
sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito
contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.
L'assunto de quo trae giuridico fondamento dal
combinato disposto dei citati commi 1 e 7 dell'art.
77 del regolamento, la cui lettura congiunta consente di
operare una distinzione del regime all'uopo applicabile in
base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica
triennale. Infatti, nell'ipotesi in cui la richiesta venga
formulata dopo che sia spirato il termine triennale di
efficacia della verifica, il comma 1 dell'art. 77
espressamente dispone il divieto di partecipazione per le
imprese interessate alle procedure selettive, con la
conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva
opererà ex nunc.
A tale regime fa eccezione la differente ipotesi in cui
venga effettuata una richiesta tempestiva di verifica che,
anche allo scopo di garantire una maggiore apertura del
mercato seppur nel rispetto del superiore interesse
pubblico, consente l'ultravigenza dell'attestazione, in
pendenza dell'espletamento della procedura, purché attivata
nei termini, atteso, peraltro, che, come già ricordato, la
norma (art.
77, comma 1) prevede la preclusione alla partecipazione
alle procedure selettive unicamente in presenza di richiesta
tardiva.
9. Costi della sicurezza e utili d'impresa - art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010
Il codice dei
contratti, in varie disposizioni ed in particolare in quelle
contenute in seno all'art.
131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza -
necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che
derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell'art.
100 del d.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell'allegato
XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 -
"vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta".
Tale previsione è altresì contenuta nel punto 4.1.4. del
citato allegato XV al d.lgs n. 81/2008: "I costi della
sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici".
Ai sensi dell'art.
32, comma 4, lettera e), del regolamento tra le spese
generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico
dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.
Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della
sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di
un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da
ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle
spese generali e sono privi della quota di utile di impresa,
in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non
soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta,
sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
(Veca, ma che stai a dì?!)
Roma, 30 ottobre 2012
Il direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici: Veca