AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13 luglio 2016.
Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Delibera
n. 26166)
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 13 luglio 2016;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato
dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Visto il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato
con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
Vista le proprie delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121 e
4 dicembre 2014, n. 25207, con le quali si è ritenuto di apportare al
Regolamento le modifiche concernenti, tra l’altro, le modalità con cui tenere
conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante
per l’attribuzione del rating di legalità e al fine di rendere più capillare e
penetrante il controllo che l’Autorità è chiamata ad esercitare in sede di
rilascio del rating, aumentando nel contempo il livello di legalità richiesto
alle imprese;
Vista la propria delibera 23 settembre 2015, n. 25636 con la quale si è ritenuto
di procedere ad una revisione del Regolamento al fine di rendere ancora più efficace
il controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare per il rilascio del rating e
di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese, anche
a seguito delle esigenze emerse in stretta collaborazione con le istituzioni
preposte al controllo della legalità, Ministeri dell’interno e della giustizia,
l’Autorità nazionale anticorruzione e la Guardia di finanza;
Vista la consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento
avente ad oggetto, in particolare, talune modifiche degli articoli 2, comma 2,
lettere a), b) e l), 3, comma 5, 5, commi 3 e 3-quater, nonché 7, comma 2-bis,
tenutasi dal 5 ottobre 2015 al 5 novembre 2015;
Ritenuto di dover approvare in via definitiva le modifiche al Regolamento
attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14 novembre
2012, n. 24075, da ultimo modificato con delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014,
concernenti più in particolare, l’art. 2, comma 2, lettere a), b), g), i) e l),
comma 5, lettera d), comma 7, l’art. 3, comma 5, l’art. 4, commi 2 e 3, l’art.
5, commi 3 e 3-quater e l’art. 7, comma 2-bis;
Delibera
di approvare le modifiche al regolamento attuativo in materia
di rating di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento e il regolamento con le modifiche approvate sono
pubblicati nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
e nella Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 13 luglio 2016
Il presidente: PITRUZZELLA
Il segretario generale: CHIEPPA
ALLEGATO
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
Art. 2. Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’impresa, di cui all’art. 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
2. L’impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei procuratori speciali — qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli del titolare —, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori speciali — qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza —, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
d-bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 [sveglia, l'art. 8 del d.P.R. n. 207 del 2010 è stato abrogato il 18 aprile!] che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito il legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014. n. 114.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:
a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1599;
d) l’impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating potrà essere rilasciato altresì ove l’accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.
Art. 3. Valutazione dei requisiti
1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a * .
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e dalla Alleanza delle cooperative italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
(basta leggerli questi decantati "Protocolli di legalità", gemelli dei "Patti di integrità", per capirne il contenuto del tutto demagogico e l'assoluta inutilità pratica, come del resto sono inutili le Prefetture che li sollecitano)
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una * aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ***.
4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
5. Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).
Art. 4. Possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. Fino all’attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell’interno.
3. La sussistenza di annotazioni di cui all’art. 3 comma 5 è verificata dall’ANAC, mediante consultazione del Casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio.
Art. 5. Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.
3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia o l’ANAC hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con l’Autorità, ai sensi dell’art. 213, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating.
3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’interno, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento.
3-ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.
3-quater. L’Autorità per esigenze istruttorie può prorogare il termine di cui al comma 1 fino a un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa richiedente.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.
6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.
8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui all’art. 6, comma 8.
Art. 6. Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca
1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al precedente art. 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 2 del presente Regolamento, l’Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all’acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettere d), d-bis), e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.
8. L’Autorità, prima della formale adozione del provvedimento
di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i
motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio già
attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Durante tale periodo, il termine di cui all’art. 5, comma 1, è sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il
termine di cui all’art. 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni
richieste.
Art. 7. Obblighi informativi
1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all’Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente art. 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’art. 6, comma 4, del presente Regolamento.
2. Il Ministero dell’interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all’art. 2 nonché gli eventi di cui all’art. 6, comma 7, del presente Regolamento.
2-bis. Ogni anno l’Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, e invia l’elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di finanza comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche.
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’art. 5, commi 5 e 6.
Art. 8. Elenco delle imprese con rating di legalità
1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.