LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 18
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.

Art. 1 - finalità e principi

1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" nonché al decreto-legge 25 maggio 1985, n. 312, "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO I - COMPETENZE

Art. 2 - Funzioni di competenza regionale

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, ad essa delegate dall'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939, per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza della Regione, ad eccezione degli interventi indicati dagli articoli 6, 7 e 16, per l'effettuazione dei quali le predette funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;
b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli previsti dai piani di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 "Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915 del 1982. Funzioni della regione e delle province".
c) interventi riguardanti l'attività mineraria.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della legge 1497 del 1939.

Art. 3 - Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939.

Art. 4 - Funzioni di competenza comunale

1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939, nonché agli articoli 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", per l'esecuzione di ogni tipo di intervento ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 2, 6 e 7 della presente legge.

2. E' subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985; il sindaco si esprime previo parere della commissione edilizia; il parere del sindaco, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del d.p.r. 616/1977, come integrato dal d.l. 312/1985 convertito in legge 431/1985

Art. 5 - Integrazione delle commissioni edilizie comunali

1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla regione.

2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

Art. 6 - Interventi riguardanti i boschi

1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale", le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939, per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.

Art. 7 - Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939, sono subdelegate alle province:
a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo II della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo III della legge regionale 21/1993.

TITOLO II - NORME PROCEDURALI

Art. 8 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 1497/1939

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 "Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, 1497 sulla protezione delle bellezze naturali", il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 1939 è, in ogni caso preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia di inizio lavori, nonchè all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.

2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli articoli 6 e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.

3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni, corredate dalla necessaria documentazione.

Art. 9 - Supporto agli enti subdelegati

1. La giunta regionale assicura agli enti subdelegati che, intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante i propri servizi competenti.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la giunta regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.

Art. 10 - Procedure nell'ambito dei parchi

1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 1939 è rilasciata dal sindaco previa certificazione dell'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento.

2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.

3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta per gli interventi di cui al successivo art. 16.

Art. 11 - Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497 del 1939 è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell’art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 così come modificato dall’art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 1497 del 1939, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione amministrativa, qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesistici tutelati.

TITOLO III - VALENZA PAESISTICA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

Art. 12 - Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" ha valenza paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.

2. E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 57/1985 relativamente ai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.

Art. 13 - Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesitico-ambientali, il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del paesaggio:

a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali;
b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla legge 1497 del 1939, ovvero in base agli elenchi definiti dall'art. 1, comma 1, del d.l. 312/1985 convertito in legge 431/1985;
c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.

2. I comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 1.

Art. 14 - Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono esercitate dalla regione, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 16.

Art. 16 - Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico

1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 15, nonché del termine ivi fissato, nelle aree ivi previste sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti casi:
a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale", ivi compresi gli ampliamenti;
b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 1497/1939;
c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;
d) recinzioni;
e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 "Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi", ovvero dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della stessa legge regionale 14/1984;
f) opere interrate, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,5.
g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.

Art. 17 - Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava

1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II della legge regionale n. 18/1982 e successive modificazioni, la regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 15 della legge 1497 del 1939 concernenti l'attività estrattiva di cava.

Art. 18 - Modificazioni degli artt. 2 e 3 della legge regionale 57/1985

1. L’art. 2 della legge regionale 57/1985, è così sostituito:
"Art. 2
1. Il provvedimento di cui all’art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.
2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 1497 del 1939 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti paesistici ove esistente.
".

2. Il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:
"2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l’indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione."

3. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:
"3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale."

Art. 19 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni";
b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 "Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi".

2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 57/1985:

a) legge regionale 26 settembre 1992, n. 32 "Subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali";
b) legge regionale 28 aprile 1995, n. 31 "Modifica delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali".

Art. 20 - Decorrenza

La presente legge si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all'articolo 3. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.