Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
Art. 1 (omissis)
Art. 2. Attribuzione a province, comuni e comunità montane
1. Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Artt. da 3 a 6 (omissis)
Art. 7. Norme regionali di attuazione
1. Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
2. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8 (omissis)
Art. 9. Polizia amministrativa
1. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
2. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Artt. da 10 a 15 (omissis)
Art. 16 (abrogato dall'art. 274 del T.U. enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 2000)
Artt. da 17 a 77 (omissis)
Art. 78. Attribuzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di
a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 79. Materia del trasferimento
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
Art. 81. Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) (lettera abrogata dall'art. 54, comma 4, decreto legislativo n. 112 del 1998)
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
(da coordinare con l'art. 93, comma 1, lettera g) e con l'art. 94, comma 2, lettera a) , decreto legislativo n. 112 del 1998)
2. (comma abrogato dall'art. 4 d.P.R. n. 383 del 1994)
3. (comma abrogato dall'art. 4 d.P.R. n. 383 del 1994)
4. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte
delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede
sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
(da coordinare con l'art. 55, decreto legislativo n. 112 del 1998)
5. I progetti di investimento di cui all'art 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.
Art. 82. Beni ambientali
(i commi da 5 a 13 sono stati aggiunti dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito
dalla legge n. 431 del 1985)
(i commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166 decreto legislativo n. 490 del 1999)
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
2. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla-osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative ;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
h) lautorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
3. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.
5. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi in cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
6. Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
7. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
8. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
9. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali del le autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
10. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità della decisione regionale.
11. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
12. Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
13. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Artt. da 83 a 93 (omissis)
Art. 94. Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica
1. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. E trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del DL 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
3. Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 95. Attribuzione ai comuni
1. Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art. 96. Attribuzioni delle province
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
2. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
3. (omissis)
Artt. da 97 a 100 (omissis)
Art. 101. Funzioni amministrative trasferite
1. Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate da gli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.
2. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;
d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
3. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché alla commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'articolo 89 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
Artt. 102 e 103 (omissis)
Art. 104. Attribuzione agli enti locali
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico pro veniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico, prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.
2. Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.
3. (omissis)
4. (omissis)
Art. 105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
1. Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
Art. 106. Espropriazione per pubblica utilità (abrogato dall'art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)
Artt. da 107 alla fine (omissis)