LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l’utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2.  I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

a) la gestione dei rifiuti urbani;
b) la distribuzione dell’energia elettrica e termica e del gas naturale;
c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l’uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell’ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
f) trasparenza dell’azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

9-bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

Art. 2. Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.
(comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006, poi modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009, poi dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

1-bis. (abrogato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L’assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l’integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006 poi modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L’erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività  di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività  di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

6-bis. Alla scadenza dell’eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell’ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest’ultimo. Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell’affidamento, così da garantirne il trasferimento all’ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006, poi modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell’Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l’affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L’affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

a) in maniera diffusa sul territorio;
b) con regolarità e continuità della prestazione;
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell’ambiente;
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l’adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall’utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all’articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalità di gestione per l’erogazione dei servizi;
b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l’attestazione di eccellenza regionale di cui all’articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L’applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 3. Garante dei servizi locali di interesse economico generale

1. È istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell’esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.

2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, vigila sull’applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

Art. 4. Osservatorio regionale risorse e servizi

1. L’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all’articolo 3, commi 172-bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi.

2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all’ articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l’Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:

a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell’attività di affidamento dei servizi;
c) monitorare l’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
f) redigere capitolati tipo per le gare per l’affidamento dei servizi;
g) comparare le carte dei servizi di cui all’articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell’utente, la qualità, l’efficienza e l’economicità dei servizi prestati, al fine di assegnare l’attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all’articolo 6;
i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi;
l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
m) monitorare lo stato delle risorse connesse all’erogazione dei servizi.

3. L’Osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al Consiglio regionale.

Art. 5. Zone territoriali e soggetti svantaggiati

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l’esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.

2. Con regolamento regionale, sentiti l’Unione province lombarde (UPL), l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) ed il Garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.

3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l’impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 6. Contratto di servizio

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 2 e che prevede in particolare:

a) l’individuazione puntuale delle attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto;
b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
c) il livello e la qualità delle prestazioni;
d) le modalità di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto;
e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza;
f) l’applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell’ente locale, e i diritti degli utenti;
g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;
(lettera così modificata dall'art. 1 legge reg. n. 12 del 2007)
i) l’approvazione della carta dei servizi di cui all’articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell’utente;
k) le garanzie fideiussorie a carico dell’erogatore;
l) l’obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché l’obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
m) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all’erogazione stessa.

Art. 7. Carta dei servizi

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività  svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità  delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

a) l’eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
c) l’accessibilità, la continuità, la sicurezza, l’efficienza ed efficacia del servizio;
d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
e) le condizioni del rapporto contrattuale con l’utente;
f) la garanzia del flusso di informazioni all’utente, per le quali quest’ultimo esercita il diritto di accesso;
g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente;
h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all’obbligo di corrispondere l’indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all’Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all’Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest’ultimo.

3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.

Art. 8. Monitoraggio dell’erogazione dei servizi

1. L’attività di monitoraggio dell’esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:

a) la verifica periodica a campione;
b) il riscontro sulla congruenza e sull’affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
c) il controllo di qualità sui servizi prestati;
d) l’acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.

2. La Giunta regionale, sentiti l’UPL, l’ANCI, l’UNCEM e d’intesa con il Garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.

3. La Giunta regionale, tramite l’Osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l’utenza.

4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un’attestazione annuale di eccellenza, che premia l’impegno nel campo della soddisfazione dell’utente.

5. Il comune, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, trasmette all’Osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti.

Art. 9. Sostegno alle forme di associazione per l’affidamento dei servizi

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all’affidamento congiunto di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell’erogazione dei servizi.

2. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:

a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all’affidamento dei servizi ed alle funzioni di vigilanza e di controllo sull’erogazione dei servizi;
b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio.

Art. 10. Diritto di accesso e di interconnessione delle reti

1. Al fine di consentire l’estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l’erogazione di un determinato servizio, devono garantire l’accesso agli erogatori e l’interconnessione di altre reti esistenti.

2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al Garante dei servizi.

Art. 11. Incentivi e altri interventi agevolativi

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell’ambiente e nell’interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR s.p.a.

2.  La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell’intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi.

Art. 12. Disposizioni particolari

1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall’evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall’ articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) .

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all’articolo 55, comma 3, al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Art. 13. Educazione e formazione nell’ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l’educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell’attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l’apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all’erogazione dei servizi.

Art. 13-bis. Potere sostitutivo della Regione
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.
(comma così modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto.

3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 14. Sistema integrato di gestione dei rifiuti

1.  La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l’autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

a) assicurare un’efficace protezione della salute e dell’ambiente;
b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
d) incentivare e sostenere l’effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d’aria e quant’altro contenente sostanze lesive dell’ozono stratosferico;
e) incentivare l’adozione di forme di autosmaltimento;
f) promuovere l’utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità , efficienza, efficacia e trasparenza.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

Art. 15. Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all’articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall’articolo 49 del D.Lgs. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell’importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l’introduzione della tassa sul sacco.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

3-bis. Ai fini dell’attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell’ambito dei provvedimenti autorizzatori all’esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell’opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall’esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge reg. n. 9 del 2013)

Art. 16. Funzioni delle province

1. Fermo restando quanto stabilito dall’ articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 spetta alle province:

a) l’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;
b) l’approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale;
(lettera così sostituita dall'art. 2 legge reg. n. 12 del 2007, poi modificata dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
b-bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare;
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
c)
(abrogata dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
d)
(abrogata dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
e)
(abrogata dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
g) l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all’ articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all’ articolo 40 del D.Lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;
h-bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(lettera introdotta dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo.

Art. 17. Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze stabilite dall’ articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell’articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1);
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge reg. n. 9 del 2013)
c) l’approvazione, ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;
(lettera così sostituita dall'art. 3 legge reg. n. 12 del 2007)
c-bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono 'impianti a carattere innovativo' quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
c-ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5;
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
c-quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
(lettera introdotta dall'art. 9, comma 1, legge reg. n. 24 del 2014)
d) (lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
e) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
f) l’individuazione dei criteri con cui sono determinati l’importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
h) l’emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
i) l’approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell’ articolo 5 del D.Lgs. 36/2003.

1-bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.
(coma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

1-ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c-ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.
(coma introdotto dall'art. 24 della legge reg. n. 7 del 2010)

2. Per l’istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Art. 17-bis. Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti
(articolo introdotto dall'art. 8, comma 1, legge reg. n. 24 del 2014)

1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio 'chi inquina paga', di cui agli articoli 3-ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall'attività di gestione di rifiuti di cui al Titolo III bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. E' fatta salva l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29-decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 211, nonché di divieto d'inizio ovvero di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell'autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 13-bis.

2. L'intervento di cui al primo periodo del comma 1 è disposto dall'autorità competente, che procede a:

a) determinare i criteri e le modalità idonee a prevenire o a ridurre una eventuale contaminazione, prescrivendo le azioni ritenute necessarie;
b) assegnare al soggetto obbligato un termine congruo entro cui provvedere, scaduto il quale provvede d'ufficio.

3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione del pericolo, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.

4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione può finanziare i progetti di intervento predisposti dall'autorità competente, secondo un ordine di priorità definito sulla base dei rischi in atto.

5. Le misure di cui ai commi 1, 4 e 6 sono adottate nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio. Le spese sostenute dall'autorità competente, a seguito dell'avvio delle procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa e nelle more della loro riscossione ovvero nei casi di incapienza delle stesse, sono interamente a carico del soggetto obbligato, sul quale le autorità si rivalgono.

6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento da parte della Regione ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione adotta i necessari provvedimenti d'urgenza; qualora il soggetto tenuto a intervenire non si conformi alle prescrizioni impartite con il provvedimento, la Regione interviene d'ufficio con le modalità di cui al comma 2, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1, 4 e 6 previsti per il 2014 in € 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti' titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

8. Per gli esercizi successivi al 2014 le spese di cui ai commi 1, 4 e 6 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti'.

Art. 18. Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto

1. L’ARPA gestisce l’Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell’Osservatorio risorse e servizi di cui all’articolo 4; l’ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all’ articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L’ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell’ articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/1997.

3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

4. L’Osservatorio regionale sui rifiuti:

a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente commissione consiliare, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;
b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell’attività di pianificazione.

5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l’attestazione di eccellenza di cui all’articolo 8, comma 4, al fine di premiare l’impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo.

Capo II - Pianificazione

Art. 19. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all’ articolo 22 del D.Lgs. 22/1997, concorre all’attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l’effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l’innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.

2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi, e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale definite con il concorso delle province.

3. La pianificazione regionale è costituita dall’atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi. La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), legge reg. n. 9 del 2013)

4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.

5. L’atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20. Piani provinciali di gestione dei rifiuti

1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell’ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio.
(comma modificato dall'art. 4 della legge reg. n. 12 del 2007, poi dall'art. 1, comma 1, lett. d), legge reg. n. 9 del 2013)

2. (abrogato dall'art. 15 della legge reg. n. 3 del 2011)

3. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.
(comma modificato dall'art. 4 legge reg. n. 12 del 2007, poi dall'art. 1, comma 1, lett. e), legge reg. n. 9 del 2013)

4. I piani provinciali elaborati su un orizzonte temporale coincidente con quello del programma regionale contengono, in particolare:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 9 del 2013)

a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all’incenerimento o alla discarica;
b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per la riduzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;
c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali;
d) il censimento degli impianti esistenti, in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi sia ai rifiuti urbani sia ai rifiuti speciali;
e) l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f)
(lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. i), legge reg. n. 9 del 2013)
g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.

5. I piani sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:
(comma modificato dall'art. 4 legge reg. n. 12 del 2007, poi dall'art. 15 legge reg. n. 3 del 2011, poi dall'art. 1, comma 1, lett. j) e k), legge n. 9 del 2013)

a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti o del suo aggiornamento, la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge reg. n. 9 del 2013)
b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;
c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell’elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

5-bis. L’adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti deve comunque avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione, in attuazione dell’articolo 13-bis, assegna alla provincia inadempiente un termine di sessanta giorni per provvedere.
(comma introdotto dall'art. 15 della legge reg. n. 3 del 2011)

5-ter. Alla pianificazione provinciale di gestione dei rifiuti si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 6, del d. lgs. 152/2006.
(comma introdotto dall'art. 15 della legge reg. n. 3 del 2011)

6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni.

6-bis. (comma introdotto dall'art. 15 della legge reg. n. 3 del 2011 poi soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. m), legge n. 9 del 2013)

Capo III - Bonifiche e azioni per lo sviluppo del recupero

Art. 21. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l'iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.

2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l'esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall'autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' Collegato 2007).

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell'autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della l. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalità che, garantendo l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualità dell'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa è ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell'ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi.

4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilità economica degli interventi, l'acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l'approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione è esente dall'obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonché dei comuni e delle province interessate, ove ciò sia compatibile con la normativa statale vigente.

5.  Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all'articolo 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facoltà, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l'iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all'atto dell'acquisizione in disponibilità delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l'obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all'acquisizione in disponibilità delle aree.

7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà delle aree nell'ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell'ambito di procedure giudiziali di esecuzione.

8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera m), del d.lgs. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 250 del d.lgs 152/2006. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati.

9.  comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo è svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalità, all'atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralità di siti contaminati, lo svincolo è effettuato in misura proporzionale all'incidenza del sito, oggetto dell'intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L'obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell'ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonché delle eventuali possibilità di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all'articolo 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale.

10.  I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).

11. L'elenco dei siti contaminati compresi nell'anagrafe regionale di cui all'articolo 251 del d.lgs. 152/2006è periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall'inclusione nell'anagrafe regionale.

12. Sono escluse dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalità previste dal d.lgs. 36/2003 e dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

13.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge.

14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell'inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo.

15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge 426/1998, qualora le attività di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell'ambito di accordi di programma di cui alla l.r. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'), è ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull'intero territorio regionale della struttura di vendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 21-bis. Incentivi per la bonifica di siti contaminati
(articolo introdotto dall'art. 32, comma 1, legge reg. n. 7 del 2012)

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell'anagrafe regionale di cui al comma 11 dell'articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.

3. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 invita il proprietario non responsabile della contaminazione, anche su richiesta di quest'ultimo, ad adempiere alle procedure previste dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando i requisiti per accedere agli incentivi previsti dai commi 1 e 2.

4. Il proprietario che intende richiedere gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 presenta al comune entro otto mesi dalla comunicazione di cui al comma 3:

a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell'area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo;
b) l'assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;
c) un cronoprogramma di intervento.

5. La mancata presentazione al comune, entro dodici mesi dall'invito di cui al comma 3, della documentazione di cui al comma 4, comporta la cessazione dell'efficacia del piano delle regole relativamente all'area interessata e la conseguente inefficacia di qualsiasi previsione sul regime giuridico dei suoli.

6. A seguito dell'attestazione del comune della perdita d'efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all'articolo 21.

Art. 22. Azioni per lo sviluppo del recupero

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all’approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l’utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:

a) l’effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;
b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 23;
e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.

4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:

a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del compost lombardo;
b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
c) incentivare l’estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.

5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

Art. 23. Obiettivi di riciclo e recupero

1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:

1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009;
2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 2010:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento;
3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.

2. Con decorrenza 1º gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l’incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità  di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). 
(comma così modificato dall'art. 5 della egge reg. n. 12 del 2007, poi dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

Art. 24. Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico

1. È istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all’incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all’introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati.

2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall’insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell’effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell’energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall’insediamento di nuovi impianti.

Titolo III - DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 25. Finalità

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell’Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell’uso razionale dell’energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;
c) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli utenti;
d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell’energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell’energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;
e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica, dell'energia termica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità , efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l’Osservatorio risorse e servizi.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)
b) promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l’utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l’impiego dell’idrogeno;
c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell’uso dei biocarburanti;
e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;
f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;
g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l’uso di impianti ed apparecchi più efficienti.

3. La Regione inoltre:

a) contribuisce al contenimento dell’incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
b) regolamenta l’organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione;
(lettera così sostituita dall'art. 18, comma 1, legge reg. n. 5 del 2004)
d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell’utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l’integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

3-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società regionali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, legge reg. n. 36 del 2004, poi modificato dall'art. 1, comma 8, legge reg. n. 17 del 2008)

Art. 26. Tutela dei consumatori e utenti

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie, anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle Camere di Commercio.

2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate di cui all’articolo 5, anche a integrazione di quanto definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione favorisce:

a) la conclusione di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l’utilizzo del gas;
b) la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico;
c) l’individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
d) l’adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata.

Art. 27. Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;
c)
(lettera abrogata  dall'art. 15 della legge reg. n. 3 del 2011)
d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).
(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
d-bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
(lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)
d-ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d-bis), in funzione della vetustà dell’edificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
(lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)

Art. 28. Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all’articolo 30;
b) a rilasciare l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.P.R. 412/1993;
c) a effettuare il controllo ai sensi del d.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
d) a esercitare le competenze di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’ art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale;
(lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lettera a), legge reg. n. 7 del 2012)
e-bis) a rilasciare l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) e dell’articolo 44, comma 1, lettera h);
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 52-quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell’articolo 52-sexies del citato d.P.R. 327/2001.
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
e-quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
(lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)
e-quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e-quater), in funzione della vetustà dell’edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.
(lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)

Art. 29. Funzioni della Regione

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all’articolo 30;
b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
c) promuovere interventi a tutela dall’inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l’acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l’impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
d) concedere incentivi per l’effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell’uso razionale dell’energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
e) concedere i contributi previsti dall’ articolo 13 del D.Lgs. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
f) rilasciare l’autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all’articolo 10 del d.lgs. 164/2000;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi; l’autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
h)
(lettera soppressa dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)
i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera b);
i-bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale, linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all'articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1-bis;
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009, poi così sostituita dall'art. 11, comma 1, legge reg. n. 11 del 2011)
i-ter) definire, con deliberazione della Giunta regionale e ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.
(lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, legge reg. n. 11 del 2011)

1-bis. Nelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), la Giunta regionale individua le aree non idonee all'istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
(comma introdotto dall'art. 11, comma 1, legge reg. n. 11 del 2011)

1-ter. A partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1-bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, e non possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e al comma 1, lettera i bis), del presente articolo.
(comma introdotto dall'art. 11, comma 1, legge reg. n. 11 del 2011)

1-quater. A seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 244/2007, la Giunta regionale aggiorna il Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 2.
(comma introdotto dall'art. 11, comma 1, legge reg. n. 11 del 2011)

1-quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
(comma introdotto dall'art. 25, comma 3, legge reg. n. 7 del 2012)

1-sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 30, comma 2-bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 28/2011.
(comma introdotto dall'art. 25, comma 3, legge reg. n. 7 del 2012)

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l’acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell’ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all’IReR, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall’ articolo 7 della L.R. 16/1996, per l’effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Art. 29-bis. Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica
(articolo introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera b), gge reg. n. 7 del 2012)

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN, secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:

a) sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, se non dichiarate inamovibili, per ragioni di prevalente interesse pubblico;
b) sono soggette, fuori dai casi di cui al comma 7, a denuncia di inizio lavori (DIL), i nuovi interventi e le varianti che implicano un aumento della tensione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1;
c) sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i nuovi interventi e le varianti non rientranti nelle tipologie previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce quanto non ricompreso nel regime autorizzatorio o di DIL per le infrastrutture lineari e puntuali di cui al comma 2.

4. I distributori di energia elettrica sono tenuti a:

a) rendere pubblico il piano di sviluppo della rete elettrica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
b) censire le infrastrutture elettriche di distribuzione di nuova costruzione, quelle esistenti ovvero quelle sostitutive di queste ultime, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
c) inviare la comunicazione relativa all'attività di cui alla lettera b) al gestore del catasto di cui al comma 8.

5. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:

a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle 'smart grid', di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 28/2011;
b) in aree urbane, sono realizzati, di norma, in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo ovvero nei casi di incompatibilità con i tempi di realizzazione degli stessi stabiliti dalla AEEG ai fini della connessione;
c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 gHz).

6. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo la presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione e aventi uno sviluppo lineare individuato dal regolamento di cui al comma 1, nonché la progettazione di aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevedono la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi.

7. Le infrastrutture elettriche, di cui al comma 1, sottoposte a regime autorizzativo e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo le modalità previste dal d.lgs. 28/2011.

8. E' istituito il catasto regionale degli elettrodotti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della l. 36/2001, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all'ARPA.

9. Alle spese derivanti dalla implementazione del catasto degli elettrodotti, istituito ai sensi del comma 8, si provvede con i finanziamenti statali previsti dalla l. 36/2001 per la realizzazione dei catasti regionali, da stanziarsi all'UPB 6.4.4.2.163 'Prevenzione degli inquinamenti di natura fisica' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

10. Ai fini dell'implementazione del catasto di cui al comma 8, il gestore della RTN è tenuto a comunicare al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni ed i dati per il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con gli stessi tempi e modalità previsti per l'implementazione di quest'ultimo. Ove non diversamente disposto in attuazione dell'articolo 7 della l. 36/2001, il gestore della RTN fornisce al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni e i dati suddetti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in essere all'entrata in vigore del presente articolo, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla provincia competente ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e).

12. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative, applicate secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1:

a) 50 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di omessa presentazione della DIL, di cui al comma 2, lett. b), o in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 2, lett. c);
b) 70 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di non conformità delle opere ovvero di omesso adempimento alle connesse misure prescrittive;
c) da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro per il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 10;
d) 100 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di accertamento di rischi per l'incolumità e la salute pubblica, pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali e danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni e inadempienze di cui alle lettere a) e b).

13. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono introitate dall'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione. La Regione è competente per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 12 lettera c).

14. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt) incompatibili con le previsioni del presente articolo, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Il regolamento individua espressamente le norme abrogate ai sensi del presente comma.

Art. 30. Pianificazione energetica regionale

1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall’atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PEAR, determina:
(comma così modificato dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)

a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:

1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;
2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
4) al miglioramento dell’efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;

b) le linee d’azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell’energia;
c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l’adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell’area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

2. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale di cui all’articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.
(comma così modificato dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)

2-bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:
(comma aggiunto dall'art. 25, comma 4, legge reg. n. 7 del 2012)

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 6, del d.lgs. 28/2011;
b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.

Art. 31. Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili

1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell’economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l’assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.

2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.

2-bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge reg. n. 24 del 2006)

3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell’accordo di Kyoto.

4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.

5. L’assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Unione europea.

Art. 32. Gas naturale ed energia elettrica

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l’ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.

2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:

a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell’interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Art. 33. Formazione di un mercato efficiente di energia

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un’utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale.

2. La Regione favorisce l’organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l’effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l’accesso al mercato liberalizzato dell’energia elettrica e del gas.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea.

Art. 33-bis. Disposizioni particolari
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000 (dall'art. 14 - n.d.r.) è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del d.lgs. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell’articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.

3-bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo. L'universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all'ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia termica.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

a) l'ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo;
b) i parametri per l'individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l'adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio.

3-quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all'articolo 3 e all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3 ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell'energia termica per l'anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell'anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente:
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009)

a) centoventi giorni prima dell'avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita;
b) all'inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.

Titolo IV - DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO

Art. 34. Finalità

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;
b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.

2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l’alloggiamento di:

a) reti di acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
e) reti di teleriscaldamento;
f) condutture di distribuzione del gas.

3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

4. L’infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 35. Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’articolo 38;
b) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
d) ad assicurare il collegamento con l’Osservatorio risorse e servizi ai fini dell’aggiornamento della banca dati.

Art. 36. Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

a) all’individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
b) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell’infrastruttura, previa intesa con l’altra o le altre province.

Art. 37. Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) l’individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;
b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
c) la promozione di studi e ricerche per l’impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l’accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell’area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
d) la fissazione di criteri per assicurare l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l’individuazione delle condizioni per l’interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.

Art. 38. Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.

2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

Art. 39. Realizzazione delle infrastrutture

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell’autorizzazione; l’autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l’utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.

2. L’autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l’autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all’Osservatorio risorse e servizi.

3. Qualora l’infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall’ente superi l’effettiva necessità.

5. Nel caso in cui l’infrastruttura sia posizionata sotto un’area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall’ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un’indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Art. 40. Gestione delle infrastrutture

1. L’attività di gestione dell’infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

a) l’obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l’accesso all’infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
b) le tariffe per l’utilizzo dell’infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all’Osservatorio risorse e servizi;
c) i criteri di gestione e manutenzione dell’infrastruttura;
d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell’area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

2. Le reti dei servizi, alloggiate all’interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio.

Titolo V - DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 41. Finalità

1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l’uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell’Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;
g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.

3. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:

a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell’acqua;
b) individua misure e promuove la ricerca e l’adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
d) incentiva l’adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell’ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;
e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.

Art. 42. Funzioni dei comuni

1. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

2. (comma abrogato dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti di governo dell'ambito, sulla base dell'individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

Art. 43. Funzioni delle province e della Città metropolitana
(articolo così sostituito dall'art. 8, comma 12, legge reg. n. 22 del 2015)

1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d’acqua pubblica di cui all’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/2006;
b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell’articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);

c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

f) l’asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
f-bis) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.
(lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, legge reg. n. 38 del 2015)

2. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.

Art. 44. Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell’attuazione della pianificazione regionale;
b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l’erogazione dei servizi, di cui al titolo I;
c) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l’individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
d) la riscossione e l’introito dei canoni di cui all’articolo 52, comma 4;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all’utilizzazione di acque comuni;
f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l’affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l’affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l’intesa con le regioni o province autonome interessate;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;
h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d’acqua ai sensi del r.d. 1775/1933;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)
h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;
(lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 5 del 2007, poi sostituita dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)
h-ter) (lettera abrogata dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)
h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione;
(lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)
h-quinquies) l’esercizio dell’attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.
(lettera aggiunta dall'art. 15 legge reg. n. 3 del 2011)

1-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

Capo II - Pianificazione della tutela e dell’uso delle acque

Art. 45. Piano di tutela delle acque
(articolo sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.

2. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 48, comma 2, lettera b), della presente legge sono adeguati entro sei mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del PTA.

3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

4. Il PTA è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.

5. Il PTA è integrato dalla valutazione ambientale, secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE e agli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 152/2006.

6. Il PTA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è sottoposto a revisione e aggiornamento secondo la scadenza prevista dalla normativa statale. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del PTA da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

7. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.

8. In attuazione della normativa comunitaria e statale in materia e ai fini della identificazione della classe di qualità dei corpi idrici individuati dal Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e della verifica del mantenimento ovvero del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale fissato in fase di pianificazione, con deliberazione della Giunta regionale è approvata la Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per garantire la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni di monitoraggio nei casi di avvio di attività di trasformazione del territorio che possano interferire con la suddetta Rete.

Art. 46. Osservatorio regionale sulle risorse idriche

1. È istituito l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell’Osservatorio risorse e servizi di cui all’articolo 4.

2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all’ articolo 11 della L.R. 16/1996, attraverso l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:

a) l’integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l’alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all’impatto degli interventi;
e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

Art. 46-bis. Controllo ambientale e valutazione qualitativa e quantitativa delle acque
(articolo introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) svolge l'attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) e, in particolare, provvede:

a) al monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, secondo le scadenze previste negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio di cui all'articolo 45, comma 8, senza alcun onere aggiuntivo e con le modalità e le tipologie di analisi che ogni sei anni saranno aggiornate con delibera di Giunta Regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea;

b) alla proposta alla Regione di classificazione dei corpi idrici ai sensi del d.lgs. 152/2006;

c) alle attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente;

d) all'archiviazione dei dati di monitoraggio e di controllo su sistemi informativi condivisi con Regione in raccordo coi sistemi nazionali, provvedendo anche al trasferimento dei dati sui sistemi informativi ambientali nazionali, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 152/2006;

e) all'elaborazione periodica dei dati di cui alla lettera d) per la Giunta regionale e alla pubblicazione degli stessi sul portale di ARPA;

f) a fornire un sopporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del PTA di cui all'articolo 45.

Capo III - Servizio idrico integrato

Art. 47. Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell’organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all’efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1-bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l’organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006, poi dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1-bis, individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d’intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d’ambito, di cui all’articolo 48, per interambiti.
(comma così modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

Art. 48. Attribuzione delle funzioni delle Autorità d’ambito
(art. così sostituito dall'art. 5, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), dal 1º gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo 1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l’ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
(comma così modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

1-bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito

1-ter. Il Comune di Milano adegua l’esistente Azienda Speciale dell’Autorità d’ATO della città di Milano, che permane, alle norme di cui alla presente legge.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

2. L’ente di governo dell'ambito esercita, tramite l’Ufficio d’ambito, le seguenti funzioni e attività:
(comma modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010, poi dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) (abrogata)
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’ente di governo dell'ambito  acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell’ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente di governo dell'ambito procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente di governo dell'ambito trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l'invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l'adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4 bis, l'ente di governo dell'ambito non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

4-bis. Trascorsi sessanta giorni dall’invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l’ente di governo dell'ambito approva il piano d’ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali. Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010, poi modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

Art. 49. Organizzazione del servizio idrico integrato
(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

1. Le province e il Comune di Milano, per l’ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.
(comma così modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

2. - 3. - 4. - 5. (commi abrogati dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

6. Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo dell'ambito, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

7. L’esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull’albo pretorio elettronico dell’Ufficio d’ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all’affidamento del servizio.

Art. 50. Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all’articolo 11, per l’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli eventuali incentivi e ai contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di:
(alinea così modificato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 1010)

a) b) c)  (lettere abrogate dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)
d)
(lettera abrogata dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)
e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico;
f-bis) avvenuta approvazione ovvero aggiornamento del piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 45 della presente legge;
f-ter) avvenuta determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale competente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
f-quater) avvenuta individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
f-quinquies) avvenuto affidamento del servizio ad un unico soggetto per ogni ATO, ai sensi dell'articolo 49 comma 1.
(lettere aggiunte dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

2-bis. Nelle more dell'approvazione del primo aggiornamento del PTA successivo all'entrata in vigore della legge 'Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)', la concessione di eventuali incentivi e contributi, nei limiti delle risorse a bilancio, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere f ter), f quater) e f quinquies) del comma 2 e a condizione che i piani d'ambito o i relativi aggiornamenti siano stati approvati dopo la data del 1 gennaio 2011.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

3. (comma abrogato dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

3-bis. (comma introdotto dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009, poi abrogato dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

Art. 51. Tariffa
(articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge reg. n. 1 del 2009)

1. Gli enti di governo dell'ambito determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d’ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell’esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito e ripartita secondo quanto stabilito nel piano d’ambito, nel contratto di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

3.  (comma abrogato dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

Art. 51-bis. Clausola valutativa
(articolo introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 21 del 2010)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) come si è svolto il processo di costituzione degli uffici d’ambito nelle diverse realtà provinciali, con riferimento ai tempi, alle modalità e alle eventuali criticità incontrate;

b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento all’approvazione dei piani d’ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l’utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;

c) quale è lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

d) (lettera abrogata dall'art. 1 della legge reg. n. 29 del 2014)

e) quale è stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l’esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell’articolo 48; strutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;

f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;

g) quale è stata l’entità degli incentivi e contribuiti regionali erogati ai sensi dell’articolo 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.

2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

Capo IV - Tutela quali-quantitativa e utilizzazione delle acque

Art. 52. Criteri generali per l’attività regolamentare

1. Per le finalità e secondo i princìpi stabiliti dall’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del D.Lgs. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
c) dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua;
d) dell’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;
f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2. (comma abrogato dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

3. Nell’adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal D.Lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall’articolo 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l’uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d’uso delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d’uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

4-bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

4-ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l’Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l’adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.
(comma introdotto dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 5 del 2007)

5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

Art. 53. Disposizione particolari per le dighe

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle dighe e le modalità per l’attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità , in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, legge reg. n. 18 del 2006)

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svasi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell’utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L’Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l’incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell’invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d’ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

5. L’autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

Art. 53-bis. (Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)
(articolo introdotto dall'art. 14 della legge reg. n. 19 del 2010)

1. La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del “federalismo demaniale”, di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promuove:

a) l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;
b) la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;
c) la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climalteranti.

2. La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7.

[3. La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.]
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339)

4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni come previsto dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le province interessate. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. La Regione, sulla base delle intese concluse con le singole province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, provvede a trasferire parte dei proventi del canone aggiuntivo di cui al presente comma alle province e comuni interessati, prevedendo particolari condizioni per quelli rivieraschi, in misura non inferiore al 50 per cento delle somme introitate; gli importi fissati sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione programmato e sono destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati. E’ fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio di cui al comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del concessionario uscente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933.

6. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all’articolo 49, comma 1, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

[7. La Regione, ai sensi del d.lgs. 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro sei mesi dall’acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio. La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa fra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione. Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all’adeguamento legato al tasso annuo d’inflazione programmato, e in parte variabile e commisurato all’effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell’energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall’entrata in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata.

8. La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali.

9. In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell’articolo 44, comma secondo, della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla stessa legge, abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle province interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
b) la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale;
c) la partecipazione del socio privato alla società mista, sia compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento del capitale sociale.

Il ricorso all’affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della provincia competente che deve pervenire alla Regione entro centottanta giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta Regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8.

10. La Regione provvede al rilascio della concessione per l’uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo.]
(commi dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339)

11. Le disposizioni del presente articolo costituiscono l’attivazione della clausola di cedevolezza prevista all’articolo 15, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Sono fatte salve:

a) le disposizioni per le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 delle legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice) per le concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico fissate dall’articolo 15, comma 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
b) le disposizioni di legge per le compensazioni territoriali disciplinate dall’articolo 15, comma 6-ter, lettera a), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.

Art. 53-ter. (Disposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. n), legge reg. n. 9 del 2013)

1. Per le concessioni di derivazione d’acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall’entrata in vigore della legge recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)» è previsto l’obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d’acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (di seguito DMV) rilasciato in alveo dalle opere di presa. L’installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull’ambiente naturale.

2. L’autorità concedente esclude dall’obbligo di cui al comma 1:

a) le opere di presa per le quali la portata concessa è inferiore allo 0,5 per cento della portata media naturale annua del corso d’acqua in corrispondenza della sezione di derivazione;
b) le opere di presa esonerate dal rilascio del DMV in attuazione delle disposizioni contenute nel «Programma di tutela ed uso delle acque» di cui all’articolo 45, comma 3.

3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV devono essere rilevati e trasmessi per la loro elaborazione all’autorità concedente e all’ARPA. Ogni onere per l’installazione, la manutenzione degli strumenti e la trasmissione dei dati rilevati è a carico dei concessionari titolari dell’utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione. Tali dati, in forma aggregata di sintesi, sono resi pubblici su apposita sezione dei siti internet dell’ARPA e dell’autorità concedente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita l’ARPA, sono stabiliti tempi, specifiche tecniche e modalità operative per l’installazione dei dispositivi, le modalità per la misurazione e trasmissione dei dati, nonché i casi in cui non sussistono le condizioni tecniche per l’installazione, la misurazione e la trasmissione dei dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. La deliberazione stabilisce altresì le modalità e i tempi per l’adempimento dell’obbligo di installazione di cui al comma 1 per le concessioni rilasciate o rinnovate tra l’entrata in vigore della legge recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)» e l’approvazione della deliberazione.

5. Nel rispetto della concorrenza e a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell'opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale, possono essere rilasciate nuove concessioni per l'utilizzo a scopo idroelettrico della portata rilasciata in alveo a titolo di DMV dalle opere di presa. La durata delle concessioni relative allo sfruttamento del DMV non può superare la durata delle concessioni di grande e piccola derivazione su cui insistono.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge reg. n. 14 del 2014)

6. L’autorità concedente può motivatamente escludere dall’obbligo di rilascio del DMV gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo traversa o in adiacenza della stessa e che restituiscono le acque turbinate nell’alveo del corso d’acqua immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua e senza sottensione di alveo naturale.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quelli dell’articolo 15, comma 4, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) comporta il venir meno delle condizioni essenziali della derivazione ai sensi dell’articolo 55 del r.d. 1775/1933.

Titolo VI - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54. Sanzioni

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 5.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;
b) da € 5.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all’Osservatorio risorse e servizi di cui all’articolo 7, comma 2;
c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall’articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal D.Lgs. 22/1997, comporta anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:

0a) da € 1.000 a € 10.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3;
(lettera introdotta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 9 del 2000)
a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l’accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall’articolo 23, comma 2;
b) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l’esercizio delle funzioni di controllo.

2-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:
(comma introdotto dall'art. 7, comma 1, legge reg. n. 5 del 2007)

a) da € 5.000 a € 50.000 per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del DMV previsto dall’articolo 95, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), legge reg. n. 9 del 2013)
b) da C 500 a C 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell’articolo 52, comma 4-ter;
c) da C 500 a C 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

3. L’irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l’introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

a) i proventi derivanti dall’applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);
b) i proventi derivanti dall’applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l’applicazione della sanzione da € 1.000 a € 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell’autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall’articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell’autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all’adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L’attività sanzionatoria prevista dal d.lgs. 152/1999 e dal comma 4, nonché l’introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, legge reg. n. 18 del 2006)

Art. 55. Norme transitorie

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 4.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge reg. n. 18 del 2006)

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l’erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all’articolo 6. L’erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l’impegno per l’aggiudicatario di proporre l’associazione del gestore uscente nell’erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. L’offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l’eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l’aggiudicazione della gara. Le condizioni dell’accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d).

5. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione nei casi di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all’individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e). Con l’entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l’autorizzazione compete alle province.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all’articolo 16, comma 2.

7. L’autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell’ articolo 25, comma 5, della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell’articolo 16.

8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

9. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 dell’11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.

10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 3 della L.R. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.

11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.

12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.

13. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell’ articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell’entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla L.R. 94/1980.

14. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all’articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 22, comma 3.

15. (comma abrogato dall'art. 1, comma 2, legge reg. n. 18 del 2006)

16. Il regolamento regionale di cui all’articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell’energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell’efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l’attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell’ articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

17-bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 14, legge reg. n. 19 del 2004)

17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l’attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 5, legge reg. n. 36 del 2004)

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all’articolo 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all’ articolo 44 del D.Lgs. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell’approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell’atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d’interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all’Autorità di bacino per l’espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell’Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell’approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell’ articolo 23, comma 9 ter, del D.Lgs. 152/1999, come modificato dall’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall’articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l’assenso dell’Autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all’articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

24-bis. A seguito dell’approvazione del programma regionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 19, come modificato dalla legge regionale recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)», le autorizzazioni inerenti gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati rilasciate successivamente all’entrata in vigore del presente comma sono soggette a rivalutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, per l’adeguamento alla nuova pianificazione regionale dei rifiuti.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. p), legge reg. n. 9 del 2013)

24-ter. La deliberazione di cui all’articolo 53-ter, comma 4, è approvata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)».
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. p), legge reg. n. 9 del 2013)

Art. 56. Modifica di leggi regionali (omissis)

Art. 57. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:

a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);
c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l’istituzione del catasto regionale);
d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l’istituzione del catasto regionale);
f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);
g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l’istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni);
i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94. Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
j) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie);
k) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province);
l) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 (Misure urgenti per l’attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali);
m) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili);
n) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 (Catasto dei rifiuti – Delega di funzioni);
o) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 (Modifica dell’ articolo 32 della legge regionale 1º luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle Province);
p) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all’albo nazionale);
q) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 “Catasto dei rifiuti – Delega di funzioni”);
r) comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:

a) legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico);
b) legge regionale 15 settembre 1989 n. 50 (Incentivazioni nel settore energetico);
c) legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);
d) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici).

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:

a) titolo III della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica);
b) legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque – Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento);
c) legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento);
d) legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee);
e) legge regionale 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32. Censimento e catasto delle acque – Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento);
f) legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001):

a) articolo 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;
b) articolo 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74 bis, 108 lettere b), c), f), g), j), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172-bis, 172-ter e 172-quater.

5. Con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento);
b) legge regionale 10 maggio 1990, n. 52 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62;
c) legge regionale 2 settembre 1996, n. 20 (Modifiche alle disposizioni del titolo II – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature – della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento);
d) legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);
e) articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 17 dicembre 2001, n. 26 e 20 dicembre 2002, n. 32, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.

6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 58. Norma finanziaria

1. All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l’approvazione dei relativi bilanci d’esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004-2006.