Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150
art. 1 (sostituisce l'articolo 7 della legge n. 1150 del 1942)
art. 2 (abrogato dall'articolo 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)
1. Le indicazioni del piano regolatore generale, nella
parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli
preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono
ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore
generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i
piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere
protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 179
del 20 maggio 1999, nella parte in cui consente
all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati
all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo
secondo le modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi)
2. (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata)
1. L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
art. 4 (omissis - norma transitoria la cui efficacia è cessata)
art. 5 (sostituisce l'articolo 40, primo comma, legge n. 1150 del 1942)
art. 6 (omissis)