Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. n. 53 del 5 marzo 1998)
Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del
comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla
verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni
fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle
disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni
edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è
subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di
cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, decreto
legislativo n. 346 del 1999)
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione,
un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la
sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea,
attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti,
la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco
(il dirigente - circolare interni n. 2 del 27 gennaio 2000 - n.d.r.), sussistendo ragioni di pubblico interesse, può
annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare
i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
(comma così modificato
dall'art. 83-bis, comma 19, legge n. 27 del 2012)
4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le
parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza
entro quindici giorni.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 2,
decreto legislativo n. 346 del 1999)
5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di, incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad
altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore
a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse
e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le
modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei
titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi
interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne
assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono
un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione
delle vertenze collettive.
(ai sensi dell'art. 19, comma 4,
della legge n. 57 del 2001 le parole
"tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite
anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che
posticipato del rifornimento)
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta
la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti.
(comma aggiunto dalla legge n. 496 del 1999)
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 2. Competenze comunali e regionali
1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e
la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i
comuni, entro sessanta giorni
(*) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti
impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese
quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è
tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni
dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere
preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai
fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
(termine ridotto da 120 a 60 giorni
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 496 del 1999)
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di sessanta giorni (*)
dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano
individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le
disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro
il termine di centoventi giorni.
(*) (termine ridotto da 120 a 60 giorni
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 496 del 1999)
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni
previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente,
ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di
carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la
relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle
prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò
sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla
domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il
richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda.
(commi così sostituiti dall'articolo 1 del
decreto legislativo n. 346 del 1999)
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 3. Norme transitorie
1. Fino al 30 giugno 2000
in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione
della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i
consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in
esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle
medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello
della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri
(*). Le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 1, del d.P.R. 13 dicembre 1996 si applicano
esclusivamente al potenziamento degli impianti.
(comma così sostituito dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 346 del 1999, poi dall'art. 2, comma 3,
della legge n. 496 del 1999)
(*) (tali disposizioni non si applicano ai self-service con pagamento
posticipato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 496 del 1999)
2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.
11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
Art. 4. Decreti ministeriali
1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.
Art. 5. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio (omissis)
Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete (omissis)
Art. 7. Orario di servizio
1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i
comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo
3, comma 2, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al
cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire
autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti
prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.
(comma così modificato dall'art. 83-bis, comma 20,
legge n. 27 del 2012)
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.
Art. 8. Agenzia delle scorte (omissis)
Art. 9. Compiti dell'Agenzia (omissis)
Art. 10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.
2. 1 contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di
installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e
rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono
serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con
la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere
la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990,
anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.
(comma così modificato dall'art. 5, comma
13, decreto legislativo n. 346 del 1999)