Legge 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
(G.U. n. 101 del 3 maggio 1999)

Art. 1 (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: (omissis)

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 é sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 2 (Successione dei mandati elettivi del sindaco)
(articolo abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

Art. 3 (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitant
i".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, é sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 4 (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresí competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Art. 5 (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: "Art. 7- bis. (omissis)"

Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente: (omissis)

Art. 7  (Durata degli organi elettivi di comuni e province)
(articolo abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

Art. 8 (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge n. 142 del 1990)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data
";

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. (comma abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

5. (comma abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

Art. 9 (Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici
".

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5- bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo , escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
3 . A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4 . L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5 . Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6 . Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puó, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale
".

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1 . La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco
".

5. L'articolo 5- bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1 . Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3 . Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4 . La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni
".

Art. 10 (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale) (omissis)

Art. 11 (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali) (omissis)

Art. 12 (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".

Art. 13 (Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princípi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.