Legge 28 dicembre 1999, n. 496
C
onversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383
recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

(G.U. - n. 304 del 29 dicembre 1999)

Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni sessanta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente:
"6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti".

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, le compagnie petrolifere petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

Art. 2-bis.

1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.

5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".

6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.