Art. 1. Disposizioni per l’aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l’accesso al SIMPT
1. Per le finalità indicate al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell’intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l’accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l’accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l’accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2. Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le controversie relative ai progetti
speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31
dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa
d’ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31
dicembre 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale
procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano
iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla
controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale
non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un
massimo del 50 per cento dell’importo riconosciuto al netto di rivalutazione
monetaria e interessi. All’ammontare definito in sede transattiva si applica
un coefficiente di maggiorazione forfetario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L’esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi
dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’ufficio lo
stesso termine decorre dalla data dell’avvio del procedimento. Nel caso di
accettazione della proposta l’Amministrazione può ricorrere al parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di
sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di
contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo
occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l’Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della
richiesta da parte dell’Amministrazione interessata, vale il principio del
silenzio assenso. L’Amministrazione provvede al pagamento degli importi
entro i due mesi successivi all’acquisizione del parere dell’Avvocatura
generale dello Stato.
3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i
termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento
si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera
CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all’articolo 2, comma 2, della
legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai
sensi dell’articolo 9 del presente decreto».
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall’organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n .96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell’economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l’aspetto dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.
(comma così sostituito dall'art.
12, comma 8, legge n. 134 del 2012)
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall’articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all’attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell’esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l’utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l’assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all’avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell’articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all’istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina».
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3. Disposizioni in materia di servitù
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all’imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’autorità espropriante può procedere, ai sensi dell’articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 4. Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall’articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall’articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall’articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall’articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall’articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.
Art. 5. Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia
1. All’articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione».
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del citato d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2003.
(termine così prorogato dall'art. 3 del decreto-legge n. 122 del 2002, introdotto in
sede di conversione dalla legge n. 185 del 2002)
4. Entro il termine del 30 giugno 2003, il
Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad
introdurre nel citato testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, senza oneri per il bilancio dello Stato, le
modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e
l’adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute
alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la
massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di
immissione nel possesso.
(termine così prorogato dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge n.
236 del 2002, introdotto in
sede di conversione dalla legge n. 284 del 2002)
5. All’articolo 59, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo la
lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis)
il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa»;
«b-ter)
il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche».
Art. 6.
Disposizioni relative
al Registro
italiano dighe
(omissis)
Art. 7. Modifiche alla legge
11 febbraio
1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici
(abrogato dall'articolo
256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
Art. 8. Sviluppo Italia Spa
(abrogato dall'articolo
55-bis della legge n. 27 del 2012)
Art. 9. Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.
1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.
2. All’articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».
Art. 11. Disposizioni in materia di ferrovie
e trasporti pubblici locali
(omissis)
Art. 12. Regolazione di partite debitorie con le ferrovie
concesse ed in ex gestione commissariale governativa
(omissis)
Art. 13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell’approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l’anno 2002, di 160.400.000 euro per l’anno 2003 e di 109.400.000 euro per l’anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l’anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, è sostituito dai seguenti:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è operata, a mezzo
di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e
inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a
fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell’approvvigionamento
energetico del Paese e per l’adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell’ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il
Governo, nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici,
tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti.
L’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle
risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome
e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti
idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini
dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli
accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e
sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.».
4. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi».
5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei
promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari
straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico».
6. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l’approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE
integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità
ambientale e la localizzazione urbanistica dell’intervento nonché la pubblica
utilità dell’opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso,
autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione
di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato».
7. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».
8. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente».
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell’Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l’anno 2002, 384.300.000 euro per l’anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14. Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello stretto di Messina
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all’opera in oggetto, in virtù della inclusione dell’attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell’opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
Art. 15. Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’Ente nazionale per le strade (ANAS) o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale,il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n 340, ai fini dell'attuazione dei Piani di mobilità urbana.
3. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all’obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell’avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l’effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
1. Al fine di ridurre l’impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l’utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell’articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l’ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell’Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell’ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All’individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, su motivata proposta dell’ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l’ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 17. Veicoli a minimo impatto ambientale
(omissis)
Art. 18. Interventi in materia di mobilità ciclistica
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19. Realizzazione di opere di interesse locale
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n.668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l’ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell’opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio «Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio – variante alla strada provinciale n. 55» e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell’ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n.101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell’area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 2.500.000 euro per l’anno 2004, da attribuire all’ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 2.500.000 euro per l’anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d’Ezzelino–Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Romano d’Ezzelino;
r) per l’adeguamento dell’ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell’inserimento ambientale relativi all’ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo fra Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;
u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant’Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il km 21,400 ed il km 21,800 e tra il km 20,700 e il km 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Como;
dd) per la realizzazione dell’asse viario a valle dell’abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, 1.500.000 euro per l’anno 2003 e 1.500.000 euro per l’anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l’anno 2002, 9.000.000 di euro per l’anno 2003 e 10.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera ff), determinato in 22.325.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448..
Art. 20. Interventi per i campionati mondiali di sci alpino
del 2005 in Valtellina
(omissis)
Art. 21. Giochi olimpici invernali Torino 2006
(omissis)
Art. 22. Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio
2003»
(omissis)
Art. 23. Finanziamenti
per il programma «Genova capitale europea della cultura 2004»
(omissis)
Art. 24. Differimento di
termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione
urbana
(omissis)
Art. 25. Interventi aeroportuali
(omissis)
Art. 26. Recepimento degli annessi alla Convenzione
internazionale per l’aviazione civile internazionale
(omissis)
Art. 27. Programmi di riabilitazione urbana
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi di riabilitazione urbana», nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull’attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del
valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano
attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione
al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo
schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione
del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è
abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore
delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all’articolo
5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei
beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in
convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di
altre proprietà immobiliari site nel comune.
(Circolare Ministero Infrastrutture 29 gennaio 2003, n.
879: Piani attuativi di iniziativa privata - Chiarimenti del ministero in merito
alle possibilità di attuazione, in risposta al quesito ANCE a proposito dei
Piani Attuativi di cui all'art. 27 della legge n. 166 del 2002 ha sostenuto che
la possibilità di costituire un Consorzio tra proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nel piano attuativo (da
valutare in base all'imponibile catastale), al fine di presentare al Comune
proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione,
ha portata
generale)
Art. 28. Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 29. Modifiche all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
1. All’articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra»;
b) alla lettera g), le parole da: «per le cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.
Art. 30. Conferimento di immobili in uso governativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di
polizia
(omissis)
Art. 31. Disposizioni in materia di impianti a fune
1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di
cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno
godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità
al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento
con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999,
n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali
potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro
idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni».
(il termine di "due anni" è prorogato al 31 marzo
2011 dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)
2. Possono usufruire della proroga di cui all’articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell’anno 2002, l’ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l’anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all’innovazione e all’ammodernamento degli impianti a fune.
Art. 32. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, come modificata dall’articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:
«a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di
valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad
assicurare l’equilibrio finanziario, che deve, tra l’altro, indicare l’investimento
complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di
esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l’equilibrio
del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e
pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio
comunale».
2. All’articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: «Entro 240 giorni» fino a: «distinta per lotti funzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,»
3. All’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva
dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli
adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori,
per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull’esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario
è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento
rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà
elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi
progetti».
4. All’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso
di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione
delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all’avanzamento
dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Art. 33. Disposizioni in materia di capitanerie di porto -
guardia costiera
(omissis)
Art. 34. Benefici per le imprese armatoriali che
esercitano il cabotaggio
(omissis)
Art. 35. Programma di ricerca in materia di
cabotaggio e navigazione a corto raggio
(omissis)
Art. 36. Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all’articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall’articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Art. 37. Disposizioni sugli interporti
1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
«e) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i
centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli
multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo
stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci
pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già
individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale
integrato dei trasporti».
3. L’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all’intermodalità.
4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.
Art. 38. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
(omissis)
Art. 39. Realizzazione del piano triennale per l’informatica
(omissis)
Art. 40. Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l’installazione e l’accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell’attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All’articolo 16 del testo unico di cui al
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma
7, è inserito il seguente:
«7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7
rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni».
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41. Riassetto in materia di
telecomunicazioni
(omissis)
Art. 42. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici
1. Il termine per l’occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l’ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull’immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. All’articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce causa di decadenza l’alienazione dell’immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l’immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità».
4. (omissis)
5. (omissis)
Art. 43. Ulteriori disposizioni per
garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968
(omissis)
1. All’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli immobili interessati dall’intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L’individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall’intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione».
Art. 45. Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con esclusione» sono inserite le seguenti: «, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: «attraverso» è sostituita dalle seguenti: «a seguito di»;
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle società dalle stesse controllate» sono aggiunte le seguenti: «o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali»;
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica»;
f) al comma 2, lettera e), le parole: «strumentali funzionali all’effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «essenziali per l’effettuazione».
Art. 46. Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
Art. 47. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.