Decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(G.U. n. 59 del 12 marzo 2003)
1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a), b), c), d) (lettere soppresse dal d.lgs. n. 121 del 2020)
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;
h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;
l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
p) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 121 del 2020)
q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla stradaù
1-bis. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche o i fanghi risultanti dalla operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 121 del 2020)
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 4. Classificazione delle discariche
1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.
Art. 5. Obiettivi di riduzione
del conferimento di rifiuti in discarica
(articolo così sostituito dall'art.
47 della legge n. 221 del 2015)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all’interno del territorio al momento del maggiore afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea.
4-bis. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.
4-ter. Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
Art. 5-bis. Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilità dei rifiuti urbani è garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualità dei rifiuti urbani è assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonché all'articolo 11 del presente decreto.
3. Qualora in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo
5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalità, i criteri generali
per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Art. 6. Rifiuti non ammessi in
discarica a) rifiuti allo stato liquido; 2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti
individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2
dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate
nella stessa tabella. 3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di
renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7. Art. 7. Criteri di ammissibilità
dei rifiuti in
discarica 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo
dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile; 2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente
decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre
il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti
sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione
dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di
discarica. 3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente,
se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria
di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle
discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con
oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica,
effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite
laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono
l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello
nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6. 5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o
contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato
conformemente a quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno
2019. Art. 7-bis. Caratterizzazione di base 1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in
ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad
effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti
conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del
conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le
caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è
effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5. 3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e
ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e,
comunque, almeno una volta l'anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente
generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.
Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente
generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di
rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una
categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella
corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria. 5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non
determinabilità di quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilità di
garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per
un periodo di cinque anni. Art. 7-ter. Verifica di conformità 1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata
categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo
7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire
se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i
criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto. 2. La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal
produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza
prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i rifiuti non regolarmente
generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto,
non deve essere effettuata la verifica di conformità. 3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore
utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la
caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test
di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di
cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni
analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.
4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque
anni. Art. 7-quater. Discariche per rifiuti inerti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono
smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4
che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione
di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai
criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere ammessi
in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento
analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente
da un'unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati
nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte; 2. E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti
inerti che contengono PCB, come definiti dal
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati
secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in
concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4.
Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui
all'Allegato IV del
regolamento (CE) n. 2019/1021. 3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un
esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla
tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti
dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per
rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze
come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da
aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una
discarica appartenente ad una categoria diversa. Art. 7-quinquies.
Discariche per rifiuti non pericolosi 1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono
essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani non pericolosi; 2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è
consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani
di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi
nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti. 3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi
in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che
rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che,
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4. 5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi
stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento
preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione,
presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni
negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che
hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 e che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato
6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a
dell'Allegato 4; 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in
discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che
non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4. 7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti: a) i rifiuti costituiti da fibre minerali
artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o
non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle
appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli
stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono
coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o
trincee; sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi
senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali. Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica,
in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella
definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure
adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono
essere conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti
contenenti amianto; Art. 7-sexies. Sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi 1. Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto
le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori
confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso
contenuto organico o biodegradabile; 2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente
competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti,
caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle
caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle
emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per
specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7. Le
autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di
discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli
della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di
valutazione del rischio di cui all'Allegato 7. 3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere
incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per
rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7. 4. Le autorità territorialmente competenti possono,
altresì, autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi
derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di
bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 7-septies. Discariche
per rifiuti pericolosi 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno
le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato
conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4. Ai fini
della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono
sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. Le
modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis. 2. Le analisi di controllo relative a PCB, diossine,
furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico
del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità
territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il
fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. 3. Le autorità competenti possono autorizzare,
all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa
valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche
per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purché sia garantita
all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da
quelli pericolosi. Art. 7-octies. Criteri di ammissibilità in depositi
sotterranei 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti,
i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli
indicati al comma 3. 2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi
sotterranei, è effettuata da parte del richiedente, la valutazione della
sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I rifiuti
sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i
rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o
biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi: a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1; 4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito
sotterraneo, è effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione,
la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in
questione, in conformità a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 1. Tale
valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo
dalla biosfera è accettabile. 5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità e i
differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase
di stoccaggio. Art. 8. Domanda di
autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli
articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni,
completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve
altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni: a) l'identità del richiedente e del gestore,
se sono diversi; Art. 9. Condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione delle discariche 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le
seguenti condizioni: a) il progetto di discarica soddisfi tutte le
prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2; 2. Prima dell'inizio delle operazioni di
smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente
verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è
subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non
comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente
alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. 3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce
condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio. 4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata
al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli
sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del
servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni
regionali. Art. 10. Contenuto
dell'autorizzazione 1. (abrogato dall'articolo
19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005) 2. Ove non previsto dagli articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno: a) l'ubicazione della discarica, nonché la
delimitazione dell'area interessata; 3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica
è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie
finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci
l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia
finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale
della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria
per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti
autorizzati. 4.
(abrogato dall'articolo
19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005) 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo
28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un
impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo
dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni. 6. La regione assicura che l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle
autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo
delle acque. Art. 11. Verifica in loco e procedure di ammissione 1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve
fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali
dei rifiuti da collocare in discarica. 2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti
alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli
articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei
documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata
secondo le modalità previste al comma 5. 3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da
lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. 4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica
sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorità territorialmente
competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni
prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a
disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non
inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati su carichi in
ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di
scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere
preventivamente concordato con gli Enti di controllo. 5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il
gestore dell'impianto: a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti,
compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo
193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti; Art. 12. Procedura di chiusura 1. La procedura di chiusura della discarica o di
una parte di essa è avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini
stabiliti dall'autorizzazione; 2. La procedura di chiusura della discarica può essere
attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica
e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a
quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, tenuto conto di
quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis). 3. La discarica, o una parte della stessa, è
considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente
al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito
un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal
gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a
quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta,
in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle
condizioni, stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva
della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto
il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente. Art. 13. Gestione operativa e
post-operativa 1. Nella gestione e dopo la chiusura della
discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e
di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i),
nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela
delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli
ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere
assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
funzionali ed impiantistiche della discarica. 2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli
della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione
successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che
la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare,
devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e
delle acque di falda che possano essere interessate. 3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati
in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita
segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo
dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee. 4. Il gestore della discarica è responsabile
della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Al fine di dimostrare la conformità della
discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze
sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare
all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate
dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l),
completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e
dei programmi si controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni
relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere
almeno i seguenti elementi: a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e
loro andamento stagionale; 6. Il gestore deve, inoltre, notificare
all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negatici
sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo
e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle
misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. 6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa
deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una
valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della
discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e
biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi
trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale
(anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il
percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto
è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del
percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso
apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente
decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al
fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche. 1. La garanzia per l'attivazione e la gestione
operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura
l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere
prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed
alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In
caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo
10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti. 2. La garanzia per la gestione successiva alla
chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano
eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.
In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la
post-chiusura può essere prestata per lotti. 3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi
1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo
necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla
chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un
termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente: a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta
per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12,
comma 3; 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono
costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 384, e devono
essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi
indicati nei citati commi. 5. Nel caso di impianti di discarica la cui
coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri
previsti è ridotto nella misura del 40%. 6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti
realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la
garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per
rifiuti inerti. Art. 15. Costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in
discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i
cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi
stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un
periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i). 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo
7, commi 1, all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1, è punito con la sanzione prevista dall'articolo
51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si
applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di
cui all'articolo 11. 2. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 7-septies, diluisce o miscela i rifiuti, al solo
fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo
5, è punito con la sanzione di cui all'articolo
51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Art. 16-bis. Adeguamento della normativa
tecnica 1. Gli Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. 2. Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una
richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine, non superiore a
120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere evasa. Entro il termine
indicato, ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare una Relazione tecnico-scientifica. In caso di inutile
decorrenza di detto termine, si procede ai sensi del comma 1. Art. 16-ter. Deroghe 1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri
specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del
presente decreto qualora: a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo
le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni
della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici
previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per
l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; 2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel
fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente
competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
seguenti parametri: a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle
tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4; 4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della
medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero
annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo, sulla base
delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è
elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17
novembre 2000 della Commissione. Art. 17. Disposizioni
transitorie e finali 1. Le discariche già autorizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31
dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo
smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti
di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale
del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 d.P.R. 8 agosto 1994,
nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai
rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano
di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l'autorità
competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione
dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità
di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità
competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie
di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a
favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia
finanziaria. 4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di
adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti
pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23
marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento,
che non può essere successivo al 1° ottobre 2008. 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento
di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un
termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1°
ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008. 5. In caso di mancata approvazione del piano di
cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura
della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera
c). 6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo de paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2,
restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di
ammissibilità previsti dalla deliberazione; 7. Le regioni adeguano la loro normativa alla
presente disciplina. 7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h),
dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a
partire dal 1° gennaio 2024.
1. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei
al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento
in discarica dei seguenti rifiuti:
b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e
Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come
H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per
cento;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come
H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in
concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi
dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti
da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti
sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio,
ecc.);
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti
fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB) come
definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità
superiore a 50 ppm; l'elenco dei PCB da prendere in considerazione è
riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in
quantità superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine,
PCDD) e dei furani (policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in
considerazione ai fini della verifica di ammissibilità in discarica, con i
rispettivi fattori di equivalenza, è riportato nella tabella 1B
dell'Allegato 3;
l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o
rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso
riferito al materiale di supporto;
m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli
pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso
triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi
quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm.
n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla
preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti
derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta
differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior
risultato ambientale conformemente all'articolo
179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di
ammissibilità stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al
presente decreto;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi
per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di
discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove
siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga
che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento
al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi
dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia
dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio.
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui
all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di
cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle
concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e non contengono
contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla
tabella 4 dell'Allegato 4.
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i
criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di
ammissione previsti al comma 5.
b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non
pericolosi biodegradabili;
c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità
fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai
criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del
Regno Unito. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo
16-bis;
d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli
acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts
14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo
16-bis.
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono
essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base
di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5 per cento
ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a
dell'Allegato 4;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi in conformità con quanto stabilito nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio
2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che
ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato
4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato
1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente
competente.
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in
discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per
rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di
biogas.
b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire a contatto con
l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo
stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, una generazione di
sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra
reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e per
l'integrità della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva
e, in particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per
le pressioni parziali dei componenti e che in condizioni di saturazione in
un contenitore formano concentrazioni superiori del 10 per cento alla
concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni
geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle
condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti
volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non
identificate.
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da
depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della capacità totale della
discarica, accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile
per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche,
geologiche e geotecniche, finalizzata alla identificazione della natura dei
terreni e degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di
circolazione idrica del sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di
dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica, eseguita con prelievo
di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11
marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonché
della valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che contribuiscono
alla scelta della localizzazione dell'opera, alla sua progettazione e al suo
esercizio come previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
con particolare riferimento alle acque superficiali, all'acqua di falda, al
terreno di fondazione e all'aria;
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei
sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per
quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1;
f-bis) accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del
manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di
vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio
previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo
statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate
le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano
anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;
g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le
misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di
chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i
criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di
sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo redatto
secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2, nel quale devono essere indicate
tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal
funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase
operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni
adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di
percolato nel terreno e, alle misure adottate al fine di evitare le emissioni
fuggitive e diffuse di biogas e alle altre misure di prevenzione e
protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare,
la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito
da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2
nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità;
l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere
previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della
discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'aera stessa;
m) il piano economico-finanziario, redatto secondo
i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti
dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi
connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo
14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa
per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal
gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio
ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di
procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la
domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale
procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra
garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14.
b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una
adeguata formazione professionale e tecnica;
c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti,
ai sensi dell'art. 14;
e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del
paino regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove
esistente;
f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento
dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee
conformemente a quanto previsto all'allegato 2.
b) la categoria della discarica;
c) l'indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla
stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti,
nonché del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere
smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco
Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i
mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le
procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione
successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al
termine della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla
regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti
smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli
effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il
piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della
discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo
14, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo
scarico e verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate
nel formulario di identificazione, di cui all'articolo
193 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilità
previsti dal presente decreto;
c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e
le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti
depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte
del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo
190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di deposito di
rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o
mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla
allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto
pericoloso;
d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti
trasportati;
e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente
competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma
l'applicazione delle disposizioni del citato
regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.
b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione
della regione competente per territorio;
c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da
provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente
per territorio.
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di
trattamento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di
trattamento e smaltimento;
e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della
loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.
b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla
data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa,
caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto
delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica
discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la
corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite
relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore
limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la
corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la
specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per
la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite
relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore
limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato
per la corrispondente categoria di discarica.
b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4;
c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;
d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non
pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
(le scadenze del 31 dicembre 2006 sono
state introdotte dall'articolo 11-quaterdecies, comma 9, legge n. 248 del 2005)
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente
avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
d) l'articolo 6 del d.P.R. 8 agosto 1994.