Legge 30 luglio 2004, n. 191
Conversione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica
(G.U. n. 178 del 31 luglio 2004, s.o. n. 135)
Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l' attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1^ marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il ministero delle Attività produttive comunica mensilmente al ministero dell'Economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.».
5. Dopo
l' articolo 198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:
«Articolo
198-bis. (Comunicazione del referto)
1.
Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197
e 198, la struttura operativa alla quale è
assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del
predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei
conti.».
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del consiglio dei ministri, al ministero dell'Interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta
nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del
15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve
essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di
revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di
capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive
per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di
cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per
legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte cost. n. 417 del 2005 nella parte in cui si riferisce alle Regioni e
agli enti locali)
10. La
spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal
2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti
posti in essere, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di
revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente
articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione,
da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte cost. n. 417 del 2005 nella parte in cui si riferisce alle Regioni e
agli enti locali)
11. In coerenza con le
riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai
fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006
assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente,
sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente
sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale
riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il
funzionamento di uffici all'estero, nonché alle
spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità
conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il
sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il
terzo ed il quarto periodo del comma 10.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte cost. n. 417 del 2005 nella parte in cui si riferisce alle Regioni e
agli enti locali)
12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».
Art. 1-bis. Ulteriori interventi correttivi
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15 milioni di euro.
6. All’articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero
3), è aggiunto il seguente:
"3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con
l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";
b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente:
"Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli
intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia";
c) all’articolo 39:
1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo";
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";
2) all’articolo 1:2.1) nel comma 1-bis, le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";
2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:
"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da società di persone, euro 45;
c) se presentate da società di capitali, euro 50";3) all’articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" è sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";
5) all’articolo 14, comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonché i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";
6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l’importo di lire "100" è sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2. Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».
3. Le disposizioni del comma
2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'articolo 3 della legge
n. 307 del 2004)
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'Ires dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il
secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è
sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo
comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più
richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e
al 1° luglio di ogni anno.».
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente».
Art. 3. Disposizioni in materia di finanza regionale
1.
All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21,
sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro
i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al
netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti
dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla
data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione
di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente.
21-ter.
L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi
agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma
21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;
c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Art. 4. Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'agenzia del Demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal ministero dell'Economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.».
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
2. Nell'allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. (comma abrogato dall'articolo 10, comma 3, legge n. 307 del 2004)
2-quinquies. Per consentire il completamento
degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche
economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e
all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 15 dicembre 2005.
(termine differito dall'art. 16 della legge n. 306 del 2004)
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.