Decreto
Legislativo 10 gennaio 2005, n. 9
Integrazioni al
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di
qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente
interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre
2001, n. 443
(G.U. n. 28 del 4
febbraio 2005)
Art. 1. Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente capo:
«Capo II-bis. Qualificazione dei contraenti generali
Art. 20-bis. Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente decreto legislativo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 20-octies, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 20-ter. Requisiti per le iscrizioni
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 20-quater; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
Art. 20-quater. Requisiti di ordine generale
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato d.P.R. n. 34 del 2000, da non oltre cinque anni.
Art. 20-quinquies. Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato d.P.R. n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato d.P.R. n. 34 del 2000. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti di appalto previsti dall'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello allegato al presente decreto.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del citato d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Art. 20-sexies. Consorzi stabili e Consorzi di cooperative
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la Classifica I e non più di quattro consorziati per la Classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
3. Per i Consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del Consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la Classifica I, a quindici milioni di euro per la Classifica II, a trenta milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il Consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di tale facoltà il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I Consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal Consorzio in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;
b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 20-octies;
d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Società di progetto, ovvero con la sola Società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente decreto.
Art. 20-septies. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente decreto legislativo non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'articolo 20-quinquies, comma 5.
Art. 20-octies. Norme di partecipazione alla gara
1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 20-quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa:
a) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi;
b) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire.
5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
10. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore può provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.
Art. 20-nonies. Gestione del sistema di qualificazione
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al citato d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 20-decies. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.
Art. 20-decies. Obbligo di comunicazione
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché agli osservatori regionali dei lavori pubblici, sul cui territorio insistono le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e gli osservatori regionali mettono a disposizione i dati agli altri Enti ed organismi interessati.
Art. 20-undecies. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. »