Legge 28 febbraio 2008, n. 31
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria
(G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008)
Artt. 1 e 2. (omissis)
Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2009.
(comma così modificato dall'articolo
4-bis, comma 10, legge
n. 129 del 2008)
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis. (abrogato dall'articolo 4-bis, comma 10, legge n. 129 del 2008)
Artt. da 4 a 14. (omissis)
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la
devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine
del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è
differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, dell'articolo 3 della citata legge
n. 244 del 2007, le parole «al 30 settembre e fino alla data di entrata
in vigore della presente legge» sono soppresse.
(I termini sono
differiti al 30 marzo 2009 dall'articolo 1-ter, della legge n. 201 del 2008)
Artt. da 16 a 18. (omissis)
Art. 19. Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo
256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite
agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009.
(comma così modificato
dall'art. 4, comma 5, legge n. 129 del 2008)
Art. 19-bis. Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice (omissis)
Art. 20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1. Il
termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, è differito al 30 giugno 2009.
(comma così modificato
dall'art. 5, comma 1-bis, legge n. 33 del 2009, poi dall'art. 1-bis, comma 1, legge n. 77 del 2009)
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Artt. da 21 a 26. (omissis)
Art. 27. Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 31
dicembre 2008, le
regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri
definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti
attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa
qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i
contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti
per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(comma così
modificato dall'art. 4-bis, comma 14, legge n. 129 del 2008)
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
Artt. da 28 a 30. (omissis)
Art. 31. (soppresso dalla legge di conversione)
Art. 32. Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni".
Art. 32-bis. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2007, convertito dalla legge n. 243 del 2007 (omissis)
Artt. da 33 a 39. (omissis)
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, e' trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008";
2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite";b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,";
c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1 rientrano".
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre
2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il
seguente:
"32-bis. Le regioni a statuto speciale
provvedono ad adottare le disposizioni idonee a
perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma entro
la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo
ordinario prevista dal comma 31 si applica anche
agli enti locali delle regioni a statuto speciale".
Art. 40-bis. Proroga di termini in materia di patto di stabilità
1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008".
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
Artt. da 41 a 43. (omissis)
Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Artt. da 44-bis a 52.(omissis)