DECRETO LEGISLATIVO 26
marzo 2008, n. 62
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in relazione ai beni culturali
(G.U. n. 84 del 9
aprile 2008)
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identità culturale collettiva).
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».
Art. 2. Modifiche alla parte seconda
1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica, dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» è sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono soppresse;
b) all'articolo 11:
1) nella rubrica, la parola: «Beni» è sostituita dalla seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e 65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65 e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
8) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole:
«archivio
informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il
Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole:
«a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico.»;
f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.»;
g) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola:
«distrutti,»
è
inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» è inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
m) all'articolo 26, comma 2, le parole:
«Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
o) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla città
metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla
città metropolitana»;
q) all'articolo 37:
1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
3) al comma 4, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
r) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità al pubblico dei beni culturali»;
2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
s) all'articolo 39:
1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
t) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
2) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite commissioni» sono inserite le seguenti: «di sorveglianza» e le parole: «rappresentanti del Ministero e» sono sostituite dalle seguenti: «il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti»; al secondo periodo, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri»; dopo le parole: «stati maggiori» sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo le parole: «dell'aeronautica» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;
u) all'articolo 42, il comma 3-bis è abrogato;
v) all'articolo 43, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico,
ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato
competenti, delle sezioni separate di archivio di cui
all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne
sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
z) all'articolo 44, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:
«enti depositanti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in
parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare
pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da
parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
aa) all'articolo 46, comma 5, le parole: «ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo»;
bb) all'articolo 49, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il collocamento o l'affissione possono
essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri
enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti
abilitativi.»;
cc) all'articolo 52, comma 1, la parola: «ambientale» è
sostituita dalla seguente: «paesaggistico»;
dd) all'articolo 53, comma 2, le parole: «nei modi» sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalità»;
ee) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «beni culturali demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;»;
3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;
4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;
5) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.»;
ff) all'articolo 55:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. 3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.»;
gg) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
«Articolo 55-bis (Clausola risolutiva).
1. Le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono
riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono
obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto
di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione.»;
hh) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. 4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»;
ii) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Articolo 57 (Cessione di beni culturali in favore dello Stato).
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»;
ll) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Articolo 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al
comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri
immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del
locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»;
mm) all'articolo 60, comma 1, le parole: «l'altro ente pubblico
territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri
enti pubblici territoriali interessati»;
nn) all'articolo 62, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al
comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo
e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»;
oo) all'articolo 63:
1) al comma 1 dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche a mezzo di funzionari da lui delegati» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati»;
3) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta giorni» sono inserite le seguenti: «dalle comunicazioni di cui al presente comma»;
pp) all'articolo 64, comma 1, primo periodo, la parola:
«attestante» è sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la
parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «delle opere
medesime»;
qq) al capo V, la rubrica della sezione I è sostituita dalla
seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»;
rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 è inserito il
seguente:
«Articolo 64-bis (Controllo sulla circolazione).
1. Il controllo
sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare
l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti,
quali individuate in base al presente codice ed alle norme
previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci.»;
ss) al capo V, dopo l'articolo 64-bis è inserita la seguente
sezione: «Sezione I-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso
nel territorio nazionale»;
tt) all'articolo 65, comma 3, lettera c), le parole: «dei beni»
sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»;
uu) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «le cose e i beni indicati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose indicate»; la parola: «presentarli» è sostituita dalla seguente: «presentarle» e le parole: «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna di esse»;
2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo le parole: «Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione»;
5) al comma 6, le parole: «le cose o i beni sono sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;
6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse;
vv) all'articolo 69, comma 3, le parole: «i beni rimangono
assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose rimangono
assoggettate»;
zz) all'articolo 70:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono inserite le seguenti: «, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le parole: «della cosa o del bene per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «della cosa per la quale»;
2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse;
aaa) all'articolo 71, comma 3, le parole: «Qualora la cosa o il
bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse
richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10,»;
bbb) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa
la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di
dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.»;
ccc) all'articolo 73, comma 1, lettera a), le
parole: «regolamento (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 974/2001»;
ddd) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice» sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.»;
eee) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente:
«Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione
europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro»;
fff) all'articolo 75:
1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. è illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» è inserita la seguente: «anche»; le parole: «l'uscita o l'esportazione temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione temporanea» e le parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione».
ggg) all'articolo 76:
1) al comma 2, lettera b), primo periodo, la parola: «culturale» è soppressa;
2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» è soppressa;
3) al comma 2, lettera f), primo periodo, la parola: «culturale» è soppressa;
hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole:
«lettere b) e c).» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»;
iii) la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente:«Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione
internazionale dei beni culturali»;
lll) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:
«Articolo 87 (Convenzione UNIDROIT).
1. Resta ferma la disciplina
dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale
dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma
il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione,
con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione
medesima.»;
mmm) dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:
«Articolo 87-bis (Convenzione UNESCO).
1. Resta ferma la
disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali,
adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella
Convenzione medesima.»;
nnn) all'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale.»;
ooo) all'articolo 92, comma 1, lettera b), le parole:
«ai sensi
dell'articolo 89;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi
scopi istituzionali o statutari;»;
ppp) all'articolo 94:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;
2) al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» sono sostituite dalle seguenti: «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,»;
qqq) all'articolo 96, comma 1, la parola: «monumenti»
è
sostituita dalle seguenti: «beni culturali immobili»;
rrr) all'articolo 101:
1) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «acquisisce,» è inserita la seguente: «cataloga,»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «raccoglie» è inserita la seguente: «, cataloga»;
sss) all'articolo 104, comma 3, le parole: «al comune o alla
città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla città metropolitana»;
ttt) all'articolo 107, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni
siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale
e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti
nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale.»;
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo
periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro
ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali.»;
vvv) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono» sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il grave inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»;
zzz) all'articolo 117 la rubrica: «Servizi aggiuntivi»
è
sostituita dalla seguente. «Servizi per il pubblico»;
aaaa) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Articolo 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale).
1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per
diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la
fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per
l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di
aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la
predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai
docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione
e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilità.»;
bbbb) all'articolo 120, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in
beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di
dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal
Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.»;
cccc) all'articolo 122:
1) al comma 2, le parole: «, ove ancora operante,» sono soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
dddd) all'articolo 123, comma 2, la parola:
«diffusi»
è
sostituita dalle seguenti: «ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione»;
eeee) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole:
«notificate a
norma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 22 della legge
22 dicembre 1939, n. 2006,».
1. Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 182:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;
3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;
5) al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettere a) ed d-bis)» e, alla lettera b), le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
6) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004».
b) all'articolo 184:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e interpretative»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.».
Art. 4. Abrogazioni e interpretazione autentica
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1, comma 3;
b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131;
c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all'articolo 14-duodecies.
2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è eccettuato il comma 5 del medesimo articolo.
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2006, n. 63
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio
(G.U. n. 84 del 9 aprile 2008)
Art. 1. Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».
Art. 2. Modifiche alla Parte terza
1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 è sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio).
1. Per paesaggio si intende il
territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori
culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori
culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi
aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo
sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche
promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza,
apposite attività di conoscenza, informazione e formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai
principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità
e sostenibilità.»;
b) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali).
1. La Repubblica si
conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati
fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione
e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è
stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con
riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio,
adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di
ratifica ed esecuzione.»;
c) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio).
1. Il Ministero e
le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e
la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi,
delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale
per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro,
nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime
finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la
definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di
pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti
interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati
all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,
i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo
territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al
comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica).
1. Lo Stato e le
regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei
differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.
A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra
Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste
dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono
specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli
131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle
morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori
paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori
paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o più commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» è sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico).
1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su
iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero
su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati,
acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni
interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano
la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata
avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della
relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai
valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi
dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree
considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni
d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di
iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o
l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può
formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. è fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente, previo parere della regione interessata che deve
essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente» è soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola «paesaggistico» è soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell'articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. 3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 è abrogato;
m) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali).
1. Le disposizioni di
cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138,
comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139
provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai
sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole
interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al
suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte
di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è
adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere
dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta
di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma
1.»;
n) dopo l'articolo 141 è inserito il seguente:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico).
1. Il Ministero e le regioni
provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse
pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità
stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti: «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico).
1. L'elaborazione del piano
paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione,
mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse
dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto
di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di
notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai
fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della
tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di
trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la
definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1,
terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto
di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo
stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la
revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e
141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo
accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è
subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4,
lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle
previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida
prioritarie per progetti di conservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali,
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono
consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative
previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9».
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero, delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» è sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;
s) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione).
1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o
in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1,
lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla
verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il
parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del
Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria
non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia
delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a
forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero
a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al
comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli
accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando
comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi
delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento
amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni
dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma
8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi,
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere
scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di
snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del
rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle
istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere
incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8
luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si
applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca
ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si
pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo 147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 è soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» è sostituita dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 è abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo
è sostituito dal
seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della
preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a),
la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della
notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
3) il comma 2 è soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «è vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «è vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati).
1. Qualora la
tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla
lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo
della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli
articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione
competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo
146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare
che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la
bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di
cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle
prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente
codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale
si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che
ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica).
1. La disciplina dettata al Capo IV si applica
anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con
l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale
data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti
delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando
le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione
delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto
prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle
deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via
transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in
vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica
redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini
dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.».
Art. 3. Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».
Art. 4. Modifiche alla Parte quinta
1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
Art. 5. Abrogazioni
1. All'articolo 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.