Legge 4 novembre
2010, n. 183
Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego,
di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro
(G.U. n. 262 del
9 novembre 2010)
Art. 1. Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art. 2. Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della società Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;
d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
Art. 3. Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive
(omissis)
Art. 4. Misure contro il lavoro sommerso
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».
Art. 5. Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le
modalità individuati con circolare del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al
comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel
proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o
aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».
Art. 6. Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
1. All'articolo 27 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater,
è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli altri
professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive,
in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal
Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, società ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento
dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più
favorevole».
Art. 7. Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere
stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il
ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi
di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a
bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite
a servizi portuali».
Art. 8. Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».
Art. 9. Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009
1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».
Art. 10. Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale
1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».
Art. 11. Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari
1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.
Art. 12. Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. In caso di trasferimento dei
ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università
statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la
citata Scuola trasferisce all'università interessata le
risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento
retributivo del ricercatore trasferito».
Art. 13. Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché
il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e
dal presente decreto».
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.
Art. 14. Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai
trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di
lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi
previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle
amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi
all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».
Art. 15. Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Art. 17. Applicazione dei contratti collettivi del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al
personale ad essa trasferito
(omissis)
Art. 18. Aspettativa
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza
dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici
mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa è concessa
dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
(comma così modificato dall'art. 4,
comma 2, legge n. 56 del 2019)
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 19. Specificità delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(omissis)
Art. 20.
Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato
(omissis)
Art. 21. Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».
Art. 22. Età pensionabile dei dirigenti medici del
Servizio sanitario nazionale
(omissis)
Art. 23. Delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
(omissis)
Art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Art. 25. Certificati di malattia
1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26. Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 27. Disposizioni in materia di personale
dell'Amministrazione della difesa
(omissis)
Art. 28. Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
(omissis)
Art. 29. Concorsi interni per vice revisore
tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato
(omissis)
Art. 30. Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di
legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole
generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di
un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali,
trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi
generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto
di legittimità e non può essere esteso al sindacato di
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro o al
committente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce
motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto.
(comma così modificato dall'articolo
1, comma 43, legge n. 92 del 2012)
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 75. – (Finalità). – 1. Al fine di
ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti
possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia
dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di
lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente titolo».
5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31. Conciliazione e arbitrato
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).
(omissis)».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione).
(omissis)».
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della
controversia). (omissis)»
6. L'articolo 412-ter del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. – (Altre modalità di
conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva). (omissis)»
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8. L'articolo 412-quater del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. – (Altre modalità di
conciliazione e arbitrato).
(omissis)»
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento
di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato
che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo
precedente alla propria attività istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non
ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono
soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a
sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
suggerite dalla commissione adita».
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6
della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai
seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,
con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il
successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal
rifiuto o dal mancato accordo».
1-bis. In sede di prima
applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative
al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere 31 dicembre 2011.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 54, legge n.
10 del 2011)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;
(lettera così modificata dall'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015)b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) (lettera abrogata dalla legge n. 92 del 2012)
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. (comma abrogato dall'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015)
6. (comma abrogato dall'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015)7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.
Art. 33. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Accesso ispettivo, potere di
diffida e verbalizzazione unica). – 1. Il personale
ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei
tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle
attività di verifica compiute nel corso del primo accesso
ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla
persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla
tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo
accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle
norme di legge o del contratto collettivo in materia di
lavoro e legislazione sociale e qualora il personale
ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari
all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue
il procedimento sanzionatorio limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di
regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla
contestazione delle violazioni amministrative di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con
la notifica di un unico verbale di accertamento e
notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale
obbligato in solido. Il verbale di accertamento e
notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i
termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza
del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido
non sia stata fornita prova al personale ispettivo
dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme
previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli
effetti della contestazione e notificazione degli addebiti
accertati nei confronti del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti
dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi
3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari
amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per
le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è
esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino
sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il
trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3,
4 e 5».
Art. 34. Indicatore di situazione economica equivalente
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;
b) all'articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322»;c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 35. Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter. – (Indennizzi per le
aziende commerciali in crisi). –
(omissis) ».
2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
Art. 36. Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».
Art. 37. Sottrazione alle procedure esecutive dei
fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
(omissis)
Art. 38. Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è
dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su
istanza della parte interessata».
Art. 39. Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 40. Contribuzione figurativa
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Art. 41. Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42. Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 43. Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44. Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito
il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile
promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme
di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale».
Art. 45. Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui
al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello
stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12
giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale
inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in
sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando
che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di
malattia a carico dell'ente previdenziale».
Art. 46. Differimento di termini per l'esercizio
di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi
per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e
di occupazione femminile
(omissis)
Art. 47. Disposizione finalizzata ad assicurare
l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie
(omissis)
Art. 48. Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità
concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di
sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato
motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
congrua ai sensi della legislazione vigente;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. La previsione di cui al comma 1,
lettera a), trova applicazione solo in presenza di
una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province,
le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a
decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al
d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono tenute a conferire le
informazioni relative alle procedure comparative previste
dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive
e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della
borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei
dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel
rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di
accessibilità degli atti».
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 49. Nomina dei componenti di comitati
istituiti presso l'INPS
(omissis)
Art. 50. Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative
1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempoindeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.