Legge 6 agosto 2008, n.
133
Conversione del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria
(G.U. n. 195 del
21 agosto 2008)
Art. 1. Finalità e ambito di intervento (omissis)
Art. 2. Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. (comma abrogato dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016)
3. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di
installazione delle reti dorsali.
(comma così modificato
dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016)
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche e che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. è comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Può applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica,
la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito
dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l’ente gestore
dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4.
(comma così
sostituito dall'art. 5-bis, comma 2, legge n. 73 del 2010)
Art. 3. Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e
stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che
svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle
medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di
tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non
può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e
sviluppo.».
Art. 4. Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Art. 5. Sorveglianza dei prezzi (omissis)
Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (omissis)
Art. 6-bis. (abrogato dall'art. 1, comma 2, legge n. 99 del 2009)
Artt. da 6-ter a 6-sexies. (omissis)
Art. 7. «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 (omissis)
Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali
di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree
di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine
di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello
svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare,
previo espletamento della procedura di valutazione di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici, per un
periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione
di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi
tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati
di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano
accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il
programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione
decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga
accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza
dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato
per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
(comma introdotto dall'art. 38, comma 10,
legge n. 164 del 2014)
1-ter. Nel caso di attività di
cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo
1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.
(comma introdotto dall'art. 38, comma 10, legge n. 164 del 2014)
1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali".
(comma introdotto dall'art. 38, comma 10, legge n. 164 del 2014)
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi (omissis)
Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni (omissis)
Art. 11. Piano Casa
1. Al fine di garantire su tutto il
territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per
il pieno sviluppo della persona umana,
è approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, un piano nazionale di
edilizia abitativa.
(comma così modificato dall'art. 7-quater, comma
12, legge n. 33 del 2009)
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale [anche] sociale.
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, 26 marzo 2010 , n. 121, limitatamente alla parola "anche")
4. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove la stipulazione
di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare
gli interventi sulla effettiva
richiesta abitativa nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di
riferimento, attraverso la
realizzazione di programmi integrati
di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana,
caratterizzati da elevati livelli di
qualità in termini di vivibilità,
salubrità, sicurezza e sostenibilità
ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi
di mobilità, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di
soggetti pubblici e privati.
[Decorsi
novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli
accordi di programma possono essere
comunque approvati.]
Tale intesa va resa nella seduta del CIPE nella
quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali
rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di
programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di
economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero
disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
(ultimo periodo dichiarato
costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale, 26 marzo 2010 ,
n. 121)
(comma così modificato
dall'art. 45, comma 3, legge n. 214 del 2011, poi dall'art. 58,
comma 1, legge n. 27 del 2012)
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
[9. L'attuazione del piano nazionale
può essere realizzata, in alternativa
alle previsioni di cui al comma 4, con
le modalità approvative di cui alla
parte II, titolo III, capo III, del
citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]
(comma
dichiarato costituzionalmente
illegittimo da Corte costituzionale,
26 marzo 2010 , n. 121)
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: «1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.»a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13.
Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico
(rubrica così modificata
dall'art. 12, comma 12, legge n. 111 del 2011)
1. In attuazione
degli articoli 47 e 117, commi secondo,
lettera m), e terzo della Costituzione, al
fine di assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, i livelli essenziali delle
prestazioni e favorire l'accesso alla
proprietà dell'abitazione, entro il 30
giugno 2014, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa
della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approvano con decreto
le procedure di alienazione degli immobili
di proprietà dei comuni,
degli enti pubblici anche territoriali,
nonché degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, anche in
deroga alle disposizioni procedurali
previste dalla legge 24 dicembre 1993, n.
560. Il suddetto
decreto dovrà tenere conto anche della
possibilità di favorire la dismissione degli
alloggi nei condomini misti nei quali la
proprietà pubblica è inferiore al 50 per
cento oltre che in quelli inseriti in
situazioni abitative estranee all’edilizia
residenziale pubblica, al fine di conseguire
una razionalizzazione del patrimonio e una
riduzione degli oneri a carico della finanza
locale.
Le risorse derivanti dalle alienazioni
devono essere destinate esclusivamente a un programma
straordinario di realizzazione o di
acquisto di nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica e
di manutenzione straordinaria del patrimonio
esistente.
(comma così sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 80 del 2014)
2. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 26 marzo 2010 , n. 121)
2-bis. E' istituito nello stato di
previsione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito
Fondo, che opera attraverso un conto
corrente di tesoreria, destinato alla
concessione di contributi in conto interessi
su finanziamenti per l'acquisto
da parte dei conduttori degli
alloggi di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati di
cui al comma 1. A tali
contributi hanno accesso anche i soci
assegnatari di alloggi di cooperative
edilizie a proprietà indivisa per
l’acquisizione dell’alloggio, posto in
vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del
Fondo è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i
criteri, le condizioni e le modalità per
l'operatività del Fondo di cui al presente
comma.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 80 del 2014)
2-ter.
All’articolo 1, comma 48, lettera c)
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le
parole: "monogenitoriali con figli minori"
sono inserite le seguenti: ", da parte dei
conduttori di alloggi di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati".
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 80 del 2014)
2-quater. Con apposite convenzioni, da
stipularsi tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e istituzioni
finanziarie nazionali o dell'Unione europea
o con le relative associazioni di
rappresentanza, possono essere disciplinate
forme di partecipazione finanziaria e nella
gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al
fine di aumentarne le disponibilità e
rendere diffuso sull'intero territorio
nazionale il relativo accesso.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 80 del 2014)
3. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 26 marzo 2010 , n. 121)
3-bis.
Al fine di agevolare l'accesso al
credito, a partire dal 1° settembre
2008, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della gioventù, un
Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte
delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli
minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo
periodo è pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventù,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i criteri per l'accesso al
Fondo di cui al primo periodo e le
modalità di funzionamento del
medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di
politiche abitative.
A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì
consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui
all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si
applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di
cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
(comma modificato
dall'art. 2, comma 39, legge n.
191
del 2009, poi così modificato dall'art. 6, comma 3, legge n. 124 del
2013)
3-ter. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 26 marzo 2010 , n. 121)
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-quinquies.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi
assegnati in
attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti
privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne
danno
comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei
conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e
le
certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni
parlamentari con
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater,
nonché
il rendiconto annuale previsto per gli enti locali
dall'articolo 158
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
sostituiti dalle
certificazioni disciplinate dal presente comma.
(comma aggiunto
dall'art. 8, comma 25, legge n. 44
del 2012)
Art. 14. Expo Milano 2015 (omissis)
Art. 14-bis. Infrastrutture militari (omissis)
Art. 15. Costo dei libri scolastici (omissis)
Art. 16. Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università (omissis)
Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza (omissis)
Art. 18. Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche
1. (comma abrogato dall'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016)
2.(comma abrogato dall'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2016)
2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al
principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente
controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle
disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al
precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di
contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con
propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli
stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende
speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al
precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei
costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per
le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione.
(comma aggiunto dall'art. 19,
comma 1, legge n. 102 del 2009, poi sostituito dall'art. 1, comma 557, n.
147 del 2013, poi dall'art. 4, comma 12-bis, legge n.
89 del 2014, poi modificato dall'art. 3, comma
5-quinquies, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 27
del d.lgs. n. 175 del 2016)
3.
(comma abrogato dall'art. 28
del d.lgs. n. 175 del 2016)
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro (omissis)
Art. 20. Disposizioni in materia contributiva (omissis)
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (omissis)
Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado;
f) di attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani di cui alla
lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a
favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica.».
2. All'articolo 72 comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,l e parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità
per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (omissis)
Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economicaArt. 24. Taglia - leggi
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Art. 25. Taglia - oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi relativo alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza,
sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla
progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il
coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione
degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la
semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la
partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15
sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
(comma così modificato dall'art. 6, comma 2,
lettera f), legge n. 106 del 2011)
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26. Taglia - enti
1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con
esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria, della Resistenza e
delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.
211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali,
degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Gli
enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i
regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono soppressi gli enti pubblici non
economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino,
approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di
riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del Consiglio dei Ministri
degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi
novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, legge n.
102 del 2008, poi dall'art. 10-bis, comma 2, legge n.
25 del 2010)
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".
6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 27. Taglia - carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di
amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita
dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è
conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
(omissis)
Art. 29. Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali
non sensibili e che trattano come unici dati sensibili
quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti e collaboratori anche a progetto,
senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero
dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza è sostituita
dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre
misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali
trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati
per correnti finalità amministrative e contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e artigiani, il Garante, sentito il
Ministro per la semplificazione normativa, individua
con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione
del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in
ordine all'adozione delle misure minime di cui al
comma 1.».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
3. (soppresso)
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notificazione è validamente effettuata solo se
è trasmessa
attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonché le
modalità per individuare il responsabile del
trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle
medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa.
Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identità
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni». Le carte di identità rilasciate a partire dal 1º gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32. Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33. Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al
d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito
dal seguente:
«1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo
precedente è fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa".
Art. 34. (soppresso)
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».
1-bis. L'atto di
trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo
2470 del codice civile può essere sottoscritto con
firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei
documenti informatici, ed è depositato, entro trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale,
a cura di un intermediario abilitato ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24
novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su
richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro
esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato
dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del
presente comma.
(comma così modificato dall'art. 16-bis, comma 11,
legge n. 2 del 2009)
1-ter. Tutti gli atti di natura
fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile
possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e
fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice
civile.
(comma modificato dall'art. 11-bis
della
legge n. 172 del 2017, poi dall'art. 1, comma 25, legge n. 205 del 2017)
Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».
Art.
38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente
articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono
adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione.
(comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
(lettera così modificata dall'art. 40, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 11-ter, legge n. 102 del 2009)
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio;
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al d.P.R. n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 2, lettera f-bis), legge n. 106 del 2011)
3-ter. In ogni caso, al
fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche
che risultino necessarie.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 2, lettera
f-bis), legge n. 106 del 2011)
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine
del mese successivo.
(comma così modificato dall'art. 40, comma 4,
legge n. 214 del 2011)
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro. Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse
rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione
va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
(comma così modificato dall'art.
19, comma 1,
legge n. 35 del 2012)
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del
testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
è sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4,
primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove
previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»;
c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»;
d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797;
d) il testo unico di cui al d.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al d.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo
svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori
di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del
lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I
datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono
comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato
affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della
violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale
dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per
eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo
6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare
ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel
caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si
applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: (omissis)
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.
Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (omissis)
Art. 42. Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;b) all'articolo 66-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (omissis)
Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (omissis)
Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica (omissis)
Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il
comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo».
Art. 46-bis. Revisione dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali (omissis)
Art. 47. Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il
comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è aggiunto il seguente:
«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche
del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente
articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi
servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì,
della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e
delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al
comma 9.».
Art. 48. Risparmio energetico
1. Le pubbliche
amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi
servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o
comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
(comma così modificato dall'art.
40, comma 2, legge n. 69 del 2009)
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
«Se
nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa
un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle
parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il
giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.».
Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. 2. 3. 4. (commi abrogati dall'art. 16, comma 11, legge n. 221 del 2012)
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del del regolamento di cui al d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il
seguente capo:
«Capo VI-bis:
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la
quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'articolo 211.
articolo
227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio
in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge
l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della
riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a
pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella
di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di
giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla
comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad
esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più rate,
l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.».
Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
è sostituito dal seguente:
«Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il
giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza».
Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa
riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata
presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del
processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione.
(comma
così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 23, d.lgs. n.
104 del 2010, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 34 del 2019)
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.»;
c) (lettera abrogata dall'Allegato 4, art. 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
d) (lettera abrogata dall'Allegato 4, art. 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario(omissis)
Art. 56. Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 57. Servizi di Cabotaggio (omissis)
Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società
o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra
quelli che insistono nel relativo territorio.
(comma così sostituito
dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto
dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione
da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La
deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni
d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza
della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo
strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della
predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale
verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine
di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il
comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora
rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all’articolo 3 della direttiva
2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione
ambientale strategica.
(comma così sostituito
dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto
dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1
possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione
degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
(comma
così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni
inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle
previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita
mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio
di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene
all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione
edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.
(comma
aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)
Art. 59. Finmeccanica S.p.a. (omissis)
Art. 60. Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica (omissis)
Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
7. Le società, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 2, 5 e 6.
(comma così
sostituito dall'art. 8-novies, comma 1, legge n. 33 del 2009)
7-bis. (comma introdotto dall'art. 18, comma 4-sexies, legge n. 2 del 2009, poi abrogato dall'art. 35, comma 3, legge n. 183 del 2010)
8. (abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, legge n. 201 del 2008)
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1º gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";
b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, è inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della
carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».
Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti
derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
(articolo
così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 203 del 2008, poi così modificato
dall'art. 1, comma 572, legge n. 147 del 2013)
1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate
3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.
4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
6. (abrogato)
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All’articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.
10. Sono abrogati l’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l’articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Art. 63. Esigenze prioritarie (omissis)
Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (omissis)
Art. 65. Forze armate (omissis)
Art. 66. Turn over (omissis)
Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa (omissis)
Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 69. Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali (omissis)
Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio (omissis)
Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(omissis)
Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."
8. - 9. - 10. (commi 8, 9 e 10, abrogati dall'art. 1, comma 1, legge n. 114 del 2014)
11. Con decisione motivata con
riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti,
possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità
contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a
decorrere dal 1º gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e
il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un
preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età
anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del
citato comma 10 dell’articolo 24. Le disposizioni del presente comma non
si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e
ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale
e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno
di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che
abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma
5, legge n. 114 del 2014)
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.
Art. 73. Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla seguente «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
(alinea così modificato
dall'art. 2, comma 7-bis, legge n. 25 del 2010)
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.
Art. 75. Autorità indipendenti (soppresso)
Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. (abrogato dall'art. 14, comma 8, legge n. 122 del 2010)
2. (abrogato dall'art. 14, comma 8, legge n. 122 del 2010)
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. (abrogato dall'art. 14, comma 8, legge n. 122 del 20100)
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecento cinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. (comma abrogato dall'art. 3, comma 5, sesto periodo, legge n. 114 del 2014)
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.
8-bis. Le aziende speciali create
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai
vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi
titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma 103, legge n.
183 del 2011)
Art. 77. Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'armo 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
4-bis. Per gli enti per i quali negli anni
2007-2009, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili
dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole
del patto di stabilità interno.
(comma
introdotto dall'art. 14, comma 33-bis, legge n. 122 del
2010)
5. Il saldo finanziario tra entrate
finali e spese finali calcolato in termini di competenza
mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza
tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione
di crediti.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui
al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in
conto capitale sostenute dalle province e dai comuni
per l’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione
delle spese opera anche se esse sono effettuate in più
anni, purché nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
7-ter. Le province e i comuni che
beneficiano dell’esclusione di cui al comma 7-bis sono
tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, entro
il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco
delle spese escluse dal patto di stabilità interno,
ripartite nella parte corrente e nella parte in conto
capitale.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione
europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate
in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
(comma
introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, legge n. 42 del
2010)
7-quinquies. Nei casi in cui l’Unione europea
riconosca importi inferiori a quelli considerati
ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal
comma 7-quater, l’importo corrispondente alle
spese non riconosciute è incluso tra le spese del
patto di stabilita interno relativo all’anno in
cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell’ultimo
quadrimestre, il recupero può essere conseguito
anche nell’anno successivo.
(comma
introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, legge n. 42 del
2010)
7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma
5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi
704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative
spese in conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera
anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime
risorse.
(comma
introdotto dall'art. 14, comma 33-bis, legge n. 122 del
2010)
8. (comma abrogato dall'art. 7-quater, comma 9, legge n. 33 del 2009)
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
9-bis. A decorrere dall’anno 2009, per gli enti di cui al
comma 3, lettera b), che nell’anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati
regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali
indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio
2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.
(comma
introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, legge n. 42 del
2010)
10. - 11. (commi abrogati dall'art. 1, comma 875, legge n. 205 del 2017)
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in
termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino
alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al
comma 4
dell'articolo 76.
(comma così
modificato dall'art. 9-bis, comma 4, legge n. 102 del
2009)
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite
convenzioni.
(comma così
modificato dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente
sono ridotti per un importo pari alla differenza, se
positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale,
e comunque per un importo non superiore al 5 per
cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per
l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
(alinea così
modificato dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l’anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità
di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai
sensi dell’articolo 183
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi
20 e 21 del presente articolo non si applicano agli
enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato
nell’anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 203 del
2008)
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno dì riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it». del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. (comma abrogato dall'art. 4, comma 4, legge n. 44 del 2012)
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome (omissis)
Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione
siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle
somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale
all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo
per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In
caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere
sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a
valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione
con riferimento ai due tributi sopraccitati.
(comma così
modificato dall'art. 11, comma 3, legge n. 122 del 2010)
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la
compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un
importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno
sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al
predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti
regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle
condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l’erogabilità
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio.
(comma così
modificato dall'art. 28, comma 6, legge n. 214 del 2011)
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, è sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le
regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali
infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla
devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano».
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1º gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale (omissis)
Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria (omissis)
Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (omissis)
Art. 81. Settori petrolifero e del gas
1. 15. (commi soppressi dalla legge di conversione)
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una
addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un
volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore
a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:
(comma
così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 98 del 2013)
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici
dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione
d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello
previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31
dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle
disposizioni di cui al comma 16.
La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge
mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti
il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo
16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
(comma
così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 125 del 2013)
19 - 38-ter. (omissis)
Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative (omissis)
Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. - 17. (omissis)
17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di
comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della
formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e
investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e
i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
(comma introdotto
dall'art. 7, comma 3, legge n.
225 del 2016)
17-ter. In fase di prima attuazione delle
disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone
fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini della formazione delle
liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle
istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.
(comma introdotto
dall'art. 7, comma 3, legge n.
225 del 2016)
18. - 25. (omissis)
26. - 27. - 28. (soppressi dalla legge di conversione)
28-bis. - 28-quinquies. (omissis)
28-sexies. (abrogato dall'art. 1, comma 814, legge n. 160 del 2019)
28-septies. - 28-undecies (omissis)
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
1. - 2. - 3. (commi abrogati dall'art. 1, comma 248, legge n. 190 del 2014)
4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta
giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo
mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni
superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale
adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane.
(commi da 4 a 5
così
sostituiti
dall'art. 1, comma
248, legge n.
190
del 2014)
6. - 11. (commi abrogati dall'art. 1, comma 248, legge n. 190 del 2014)
12. Ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di
merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni,
decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra
le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore,
conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e
organizzazioni associative dei committenti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 95, legge n.
147 del 2013)
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.
14. Alla violazione delle norme di
cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.
(comma così
sostituito
dall'art. 1, comma
248, legge n.
190
del 2014)
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.
16. (comma abrogato dall'art. 1, comma 248, legge n. 190 del 2014)
17. Al fine di garantire il pieno
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela
della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del
mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di
carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né
al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti
numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi
integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi
della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014.
(comma modificato dall'art. 17, comma 5, legge n. 214 del 2011,
poi dall'art. 1, comma 98, legge n. 124 del 2017)
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al d.P.R. Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. (abrogato)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al d.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 84. Copertura finanziaria (omissis)
Art. 85. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.