Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n.
151
Disposizioni di carattere
finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti
locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed
opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali
(G.U. 30 dicembre 2013, n. 304)
Art. 1. (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. L’applicazione dei commi 33 e 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, è soppresso l’ultimo periodo;
b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: “dell’andamento della spesa primaria corrente e”;
c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: “ferma restando la copertura” sono inserite le seguenti: “a carico del bilancio regionale”;
d) al comma 573 , le parole: “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” e le parole: “in pendenza del termine di trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in pendenza del termine di novanta giorni”;
e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014,”, sono inserite le seguenti: “fermo restando l’accertamento delle relative somme nel 2013,”.
Art. 2. (Disposizioni in materia di immobili pubblici)
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”.
2. All’articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: “comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al”.
3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».
4. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell’articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell’Agenzia del Demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;
b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:
«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».
2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;
b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;
c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;
d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;
e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
7. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall’Accordo tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta dell’11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo di 23 milioni di euro nell’anno 2013. Per i servizi dell’anno 2014 e seguenti la regione Valle d’Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l’individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.
Art. 4. (Disposizioni concernenti Roma Capitale)
1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».
2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 5. (Disposizioni in materia di Expo 2015)
1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;
b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie in materia di Province)
1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
Art. 7. (Misure per la Regione Sardegna)
1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013 n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d’impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.
4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l’anno 2014.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122 che vengono a tal fine versati all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 (omossis)