Legge
23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2010)
(Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 2009)
art. 1. Risultati differenziali (omissis)
1. - 10. (omissis)
10-bis. Ai fini dell'assegnazione
delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13,
commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il
2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle
risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla
data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai
debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti
in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.
(comma introdotto dall'art.
2, comma 7, legge n. 137 del 2013)
1. - 22. (omissis)
23. Per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal
Ministero dell’interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
(comma introdotto dall'art.
4, comma 4, legge n. 42 del 2010)
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e` superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell’Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell’Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell’amministrazione provinciale dell’Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l’anno 2009; per il solo comune dell’Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell’80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell’Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l’anno 2009.
24. - 67. (omissis)
67-bis. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre
2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che
istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo
non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la
piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo
4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale
indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo
0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015 e per l'anno 2016, in via transitoria, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche
conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento.
(comma così modificato
dall'art.
42, comma 14-ter, legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 4,
legge n. 21 del 2016)
68. - 79. (omissis)
80. Per la regione sottoposta al piano di
rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano,
delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente
ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013
alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di
esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione
dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle
predette maggiorazioni, ovvero la destinazione riguardanti lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio
sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo
sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in
ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza
del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente,
rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione
riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al
finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo
annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette
riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli
eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto
previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e
quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano
sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti,
anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione
del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di
attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da
provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale,
indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i
programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le
sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare
le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda
in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per
il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli
obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente
migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di
attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di
effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
(comma così modificato dall'art.
2, comma 6, legge n. 137 del 2013)
81. - 82. (omissis)
83. Qualora dall'esito delle verifiche di
cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei Ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2, della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini
perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'art. 12 e all'art. 9 della
citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione
nomina un commissario ad acta per
l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure
indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto
presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano.
Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti
i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della
deliberazione di nomina del commissario:
(comma così modificato dall'art.
2, comma 6, lettera a), legge n. 213 del 2012)
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. (omissis)
84-bis. In
caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto
periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento.
(comma introdotto dall'art.
2, comma 6, lettera b), legge n. 213 del 2012, poi sostituito dall'art.
1, comma 569, legge n. 190 del 2014)
85. - 182. (omissis)
183. Il contributo ordinario base
spettante agli enti locali a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di
euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12
milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118
milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede per l’anno 2010
alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l’anno 2011 il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i
quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l’anno 2012 la riduzione
del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione
residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha
luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell’anno
precedente. Con legge dello Stato è determinato l’ammontare della riduzione del
contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per
ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del
consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli
anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi
da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, legge n. 42 del 2010)
184. In relazione alle riduzioni del
contributo ordinario di cui al comma 183, il numero
dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento.
L'entità della riduzione è determinata con
arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non
sono computati il sindaco e il presidente della provincia.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, legge n. 42 del 2010)
185. Il numero
massimo degli assessori comunali è determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero
dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unità superiore. Il numero massimo degli
assessori provinciali è determinato, per ciascuna
provincia, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento
all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei
consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati,
rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.
(comma così modificato dall'art.1,
comma 1-bis, legge n. 42 del 2010)
185-bis. I circondari provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
soppressi. All’articolo 21 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
(comma introdotto dall'art.
1, comma 1-ter, legge n. 42 del 2010)
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Revisione delle circoscrizioni
provinciali"».
186. Al fine del
coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica,
i comuni devono adottare le seguenti misure:
(comma così modificato dall'articolo 1,
comma 1-quater, legge n. 42 del 2010)
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
186-bis.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito
territoriale di cui agli articoli 148 e
201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni. Decorso lo stesso termine,
ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito
territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni attribuiscono con legge le funzioni già
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli
articoli 148 e 201 del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in
ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al periodo precedente. I
medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 42 del 2010)
187. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa
di concorrere al finanziamento delle comunità montane
previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di
legge relative alle comunità montane. Nelle more
dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
30 per cento delle risorse finanziarie di cui al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del
1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle
comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e
ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(comma così modificata dall'art. 1,
comma 1-sexies, legge n. 42 del 2010)
188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.
190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.
192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
194. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, fermo restando
l'importo dovuto di cui
al comma 195, le quote di risorse, fino ad una
percentuale stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal
trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare,
mediante riassegnazione, previo versamento
all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere
in un apposito fondo in conto capitale istituito nello
stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, previa verifica della
compatibilità finanziaria con gli equilibri di
finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in
sede di programma di stabilità e crescita, nonché
all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità
finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque
destinato all'entrata del bilancio dello Stato il
corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono
destinate alla realizzazione di un programma di
riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, definito con decreto del Ministro
della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore
della difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del
valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della
difesa al termine del programma di razionalizzazione
infrastrutturale.
(comma
così modificato
dall'art. 4, comma 6, legge n. 42 del
2010)
195. (omissis)
196. (omissis)
196-bis. Il termine per la
conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è
fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195,
nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori proventi
rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune
di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.
42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata
professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore
privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di
rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del
debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con
effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il medesimo Commissario
straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di
30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di
Roma ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo
42-bis del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con
determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza
giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire
l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate
anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito
inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è
autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai
crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario
straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al
documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del
contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del
loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo
inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma
Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di
cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai
fini del patto di stabilità interno.
(comma così
modificato
dall'art. 23-ter, comma 2, legge n. 135 del 2012, poi così modificato dall'art.
16, comma 5, legge n. 68 del 2014)
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede
mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.
(comma introdotto
dall'art. 2, comma 7, legge n. 10 del 2011)
197. - 212. (omissis)
213. - 214. (commi abrogati dall'art. 23, comma 36, legge n. 111 del 2011)
215. - 221. (omissis)
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale:
a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia de demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni:a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;
b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
(lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, legge n. 89 del 2014)
c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio.
E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piè vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
222-bis. L'ottimizzazione degli
spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici
e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate
pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente
disposizione piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia
del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. Una quota parte
pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno
successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa
conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni
sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal
presente decreto.
Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi
di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano
all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi
dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima
Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle
informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua
la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di
rispettiva competenza.
Queste ultime,
entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet
dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di
performance ivi riportati. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i
propri ordinamenti.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 9, legge n. 135 del 2012,
poi modificato dall'art. 1, comma 387, legge n. 147 del 2013, poi modificato
dall'art. 24, comma 2, legge n. 89 del 2014)
222-ter. Al fine del completamento
del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque
titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea,
le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalità di cui al d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di
archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi
di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222-bis. Le predette
Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi
ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per
consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli
logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 9, legge n. 135 del 2012)
222-quater. Le amministrazioni di
cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto
del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento
della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di
proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni
passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli
immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro
concreta attuazione, sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la
verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente
comma, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli
appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso
di ufficio. All'Agenzia
del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso
dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni
dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del
demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'amministrazione interessata i risultati della verifica. Nel caso di
disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità
dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei
risparmi individuati nel piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano
medesimo. Nel caso in cui, invece, il piano di
razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non
sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del
demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese
correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al
fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50
per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio
necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.
(comma introdotto dall'art. 24, comma
2, legge n. 89 del 2014, poi
modificato dall'art. 1, comma 272, legge n. 190 del 2014))
222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione
ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a
decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la
razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20
milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle
amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è
alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da:
(comma introdotto dall'art. 1, comma
272, legge n. 190 del 2014)
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
223. (omissis)
224. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa
derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
(comma così sostituito dall'art.
1, comma 387, legge n. 147 del 2015)
225. La società CONSIP Spa conclude
accordi quadro, ai sensi dell'articolo
59 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le
stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso
per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa,
le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti
di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e
di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di
cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, dall'articolo 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.
(comma così modificato dall'art.
1, comma 497, legge n. 208 del 2013)
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
228. - 253. (omissis)