DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013
Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
(G.U. n. 164 del 15 luglio 2013)
aggiornato al d.p.c.m. 24 novembre 2016
 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(omissis)

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui ai comma 1;
e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Art. 2. Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione

1. L'elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'art. 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto art. 1.

2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
(comma così sostituito dal d.p.c.m. 24 novembre 2016)

a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Art. 3. Procedimento di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

2. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8.

3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del Codice antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede all'iscrizione dell'impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.

Art. 3-bis. Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
(articolo introdotto dal d.p.c.m. 24 novembre 2016)

1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.

Art. 4. Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione

1. Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

2. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della n. 241 del 1990.

4. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 5. Aggiornamento periodico dell'elenco

1. L'impresa comunica, con le modalità di cui all'art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa puo' richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.

2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 3.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge.

Art. 6. Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica

1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei confronti delle imprese.

Art. 7. Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
(comma così sostituito dal d.p.c.m. 24 novembre 2016)

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.

2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.

Art. 8. Pubblicazione dell'elenco

1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.

2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione "Amministrazione trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate alle finalità indicate al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalità per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati nazionale dei contratti pubblici i cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in relazione alle disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, del presente decreto.

Art. 9. Norme finali e transitorie

1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sulla base di disposizioni previgenti, è inserita d'ufficio, per la sezione corrispondente, nell'elenco istituito presso la stessa Prefettura.

2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validità per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione già conseguita.

3. La Prefettura a cui è stata presentata l'istanza di iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delle disposizioni previgenti alla legge, trasmette d'ufficio a quella competente la documentazione in proprio possesso ai fini della conclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo il caso in cui sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui al comma 1.

4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività, individuati, secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera h-bis), del medesimo articolo.

5. Fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica, le Prefetture competenti effettuano le verifiche di cui all'art. 4 utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicati dall'art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.

Art. 10. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Roma, 18 aprile 2013