Legge 6 novembre
2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265 del 13
novembre 2012)
Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;
(lettera così sostituita dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
(lettera così sostituita dall'art. 54-bis, comma 1, lett. a), legge n. 98 del 2013)e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
f-bis) (lettera abrogata dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016 come integrato dal d.lgs. n. 56 del 2017)g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
2-bis.
Il Piano
nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.
281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato
annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di
prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui
all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di
cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimensione e ai
diversi settori di attività degli enti, individua i
principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene
l'indicazione di
obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione
delle misure di contrasto alla corruzione.
(comma
introdotto dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
3. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),
l'Autorità nazionale
anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante
richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole
sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle
disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza
citati.
(comma così
sostituito dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) (lettera soppressa dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
6. I
comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono
aggregarsi per
definire in comune, tramite accordi ai sensi
dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la
prevenzione
della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel
Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della
predisposizione del piano triennale per la prevenzione
della
corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il
necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche
al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel
rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato
dalla Commissione.
(comma così
sostituito dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
7.
L'organo di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in servizio,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per
lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli
enti locali,
il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o
nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle
unioni di
comuni, può essere nominato un unico responsabile della
prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo
di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione
le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in
materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica
agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i
nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure
in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue
funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiedere informazioni
all'organo di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al
comma 3,
articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(comma così
sostituito dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
8.
L'organo di
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia
di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro
il 31 gennaio
di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato
dalla giunta.
L'attività di elaborazione del piano non può essere
affidata a
soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro
lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare
e formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare
in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a
rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal
personale di cui al comma 11.
(comma così
sostituito dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
8-bis. L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini
della validazione
della Relazione sulla performance, che i piani triennali
per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli
obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione
strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14
in rapporto
agli obiettivi inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla
trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può
chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
le informazioni e i documenti necessari per lo
svolgimento del
controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorità nazionale
anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza.
(comma
introdotto dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
(lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
(lettera così modificata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:
a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
14. In
caso di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste
dal Piano,
il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del
presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché, per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità
e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da
parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure
di
prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente
individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo trasmette
all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati
dell'attività
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.
Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce
sull'attività.
(comma così
sostituito dall'art.
41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.
19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. (commi abrogati dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. (comma abrogato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
32. Con riferimento ai procedimenti
di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a
pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente;
l’oggetto del bando; l’elenco degli
operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario; l’importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento
dell’opera, servizio o fornitura;
l’importo delle somme liquidate.
Le stazioni appaltanti sono tenute
altresì a trasmettere le predette
informazioni ogni semestre alla
commissione di cui al comma 2. Entro
il 31 gennaio di ogni anno, tali
informazioni, relativamente all’anno
precedente, sono pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente scaricabili
in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali
informazioni all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le
pubblica nel proprio sito web in
una sezione liberamente consultabile da
tutti i cittadini, catalogate in base
alla tipologia di stazione appaltante e
per regione. L’Autorità individua con
propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalità di
trasmissione. Entro il 30 aprile di
ciascun anno, l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al
presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica
l’articolo 6, comma 11, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
(comma così
modificato dall'art.
8, comma 2,
legge n. 69 del 2015)
32-bis. Nelle controversie concernenti le
materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo
133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione
o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art.
8, comma 3,
legge n. 69 del 2015)
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;
g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».
38. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della
legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è
aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Conflitto di interessi)
1. Il responsabile
del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche
potenziale».
42. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. L’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente:
«Art. 54. (Codice di
comportamento)
1. Il
Governo definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione,
il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura
dell’interesse pubblico. Il codice
contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in
relazione alle funzioni attribuite, e
comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di
accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilità, in connessione
con l’espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati, fatti
salvi i regali d’uso, purché di modico
valore e nei limiti delle normali
relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente, che lo
sottoscrive all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri
contenuti nel codice di comportamento,
compresi quelli relativi all’attuazione
del Piano di prevenzione della
corruzione, è fonte di responsabilità
disciplinare. La violazione dei doveri è
altresì rilevante ai fini della
responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti. Violazioni gravi o
reiterate del codice comportano
l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e
per l’Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli
appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia, il
codice è adottato dall’organo di
autogoverno.
5. Ciascuna pubblica
amministrazione definisce, con procedura
aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione,
un proprio codice di comportamento che
integra e specifica il codice di
comportamento di cui al comma 1. Al
codice di comportamento di cui al
presente comma si applicano le
disposizioni del comma 3. A tali fini,
la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli
uniformi per singoli settori o tipologie
di amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici
di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni
verificano annualmente lo stato di
applicazione dei codici e organizzano
attività di formazione del personale per
la conoscenza e la corretta applicazione
degli stessi».
45. I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 35-bis. (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici)
1.
Coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche
con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione
a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati,
anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all’acquisizione di
beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle
commissioni per la scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al
comma l integra le leggi e regolamenti
che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi
segretari».
47. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».
48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 54-bis. (Tutela del
dipendente pubblico che segnala
illeciti).
(comma
implicitamente abrogato dall'art. 1
della
legge n. 179 del 2017)
52. Per le attività imprenditoriali di cui al
comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie
stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, è
obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la
consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco
è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è
disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di
infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1,
legge n. 114 del 2014;
si veda anche il
d.p.c.m. 18 aprile 2013)
52-bis.
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della
comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini
della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1,
legge n. 114 del 2014)
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)
b) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
(lettera da i-bis a i-quater aggiunte all'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)
54. L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
58. (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti alloro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
62. All’articolo
1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies
sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di
responsabilità, l’entità del danno
all’immagine della pubblica
amministrazione derivante dalla
commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con
sentenza passata in giudicato si
presume, salva prova contraria, pari al
doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di
responsabilità aventi ad oggetto atti o
fatti di cui al comma 1-sexies,
il sequestro conservativo di cui
all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso
in tutti i casi di fondato timore di
attenuazione della garanzia del credito
erariale».
63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all’armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di elettorato attivo;
f) il prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all’assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso
istituzioni, organi ed enti pubblici,
nazionali ed internazionali attribuiti
in posizioni apicali o semiapicali,
compresi quelli, comunque denominati,
negli uffici di diretta collaborazione,
ivi inclusi quelli di consulente
giuridico, nonché quelli di componente
degli organismi indipendenti di
valutazione, a magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato,
devono essere svolti con contestuale
collocamento in posizione di fuori
ruolo, che deve permanere per tutta la
durata dell’incarico. Gli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore
della presente legge cessano di diritto
se nei centottanta giorni successivi non
viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori
ruolo. E' escluso il ricorso
all'istituto dell'aspettativa.
(comma così
modificato dall'art. 8, comma 1,
legge n. 114 del 2014)
67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all’Avvocatura dello Stato;
b) durata dell’incarico;
c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l’articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. (Concussione). Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. (Corruzione per l’esercizio della funzione). Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;i) dopo l’articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
l) all’articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio»;
m) all’articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;n) all’articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;o) all’articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all’articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all’articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. (Traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».
76. L’articolo 2635 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra
privati).
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o
altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedeltà, cagionando
nocumento alla società, sono puniti con
la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione
fino a un anno e sei mesi se il fatto è
commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra
utilità alle persone indicate nel primo
e nel secondo comma è punito con le pene
ivi previste.
Le pene stabilite nei commi
precedenti sono raddoppiate se si tratta
di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona
offesa, salvo che dal fatto derivi una
distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».
78. All’articolo 308 del codice di
procedura penale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda
per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
primo comma, e 320 del codice penale, le
misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall’inizio della loro
esecuzione. In ogni caso, qualora esse
siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la
rinnovazione anche oltre sei mesi
dall’inizio dell’esecuzione, fermo
restando che comunque la loro efficacia
viene meno se dall’inizio della loro
esecuzione è decorso un periodo di tempo
pari al triplo dei termini previsti
dall’articolo 303».
79. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
80. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l’esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;
b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
83. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
Art. 2. (Clausola di invarianza)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.