Legge 27 maggio 2015, n. 69
Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di
falso in bilancio
(G.U. 30 maggio
2015, n.
124)
Capo I - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 1. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
g) all'articolo 319-ter:1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
i) all'articolo 323-bis:1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».
Art. 2.
Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia
di
sospensione condizionale della pena
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice
penale è
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la
sospensione
condizionale della pena è comunque subordinata al
pagamento di una
somma equivalente al profitto del reato ovvero
all'ammontare di
quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di
riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla
condotta del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico
servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore
dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale
risarcimento del danno».
Art. 3.
Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia
di
concussione
1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 317 (Concussione)
Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di
un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da
sei a dodici anni».
Art. 4. Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria
1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale
è inserito
il
seguente:
«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria)
Con la
sentenza di
condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318, 319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato
il pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente
ricevuto dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico
servizio a titolo
di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione
cui il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio appartiene,
ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore
dell'amministrazione della giustizia, restando
impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno».
Art. 5. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».
Art. 6. Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo
il comma
1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice
penale,
l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è
subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto
del reato».
Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione
1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».
Art. 8. Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,
n. 190,
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui
agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dopo il
comma 32 è inserito il seguente:
«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui
all'allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il
giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni
informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in
esito a una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti
contrastanti
con le regole della trasparenza».
Capo II - Disposizioni penali in materia di società e consorzi
Art. 9. Modifica dell'articolo 2621 del codice civile
1. L'articolo 2621 del codice civile
è sostituito dal
seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali)
Fuori dai
casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé
o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla
legge, consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque
anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le
omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di
terzi».
Art. 10. Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti
i seguenti:
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)
Salvo che
costituiscano più grave reato, si applica la pena da
sei mesi a tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621
sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni
della società
e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la
stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di
cui all'articolo 2621 riguardano società che non
superano i limiti indicati dal secondo comma
dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In tale caso, il delitto è procedibile a querela
della società, dei soci, dei creditori o degli altri
destinatari della
comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)
Ai
fini della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice
valuta, in modo
prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato
alla società,
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli
articoli 2621
e 2621-bis».
Art. 11. Modifica dell'articolo 2622 del codice civile
1. L'articolo 2622 del codice civile
è sostituito dal
seguente:
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società
quotate)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e
i
liquidatori di società emittenti strumenti finanziari
ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per
sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni
o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non
rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre
altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto
anni».
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
Art. 12.
Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità
amministrativa
degli enti in relazione ai reati societari
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo
8 giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
e) la lettera c) è abrogata.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.