Decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127
Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo
2 della legge 7 agosto 2015, n.
124
(G.U. 13 luglio
2016, n.
162)
Titolo I - Disciplina generale della conferenza di servizi
Art. 1 Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi
1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:
«Art.
14. (Conferenze di servizi).
(omissis)
Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)
(omissis)
Art.
14-ter. (Conferenza simultanea)
(omissis)
Art. 14-quater. (Decisione
della conferenza di servizi)
(omissis)
Art.
14-quinquies. (Rimedi per le
amministrazioni dissenzienti) (omissis)»
Titolo II - Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi
Art. 2. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;b) all'articolo 20:
1) al comma 3:
a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;2) il comma 5-bis è abrogato;
3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;
4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
5) il comma 9 è abrogato.
Art. 3. Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
b) al comma 3, le parole «può indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».
Art. 4. Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;
c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;
d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.
Art. 6. Disposizioni di
coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica
1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono
l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la
comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente,
sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 7. Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti
avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 8. Clausola generale di coordinamento
1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.