LAVORI
PUBBLICI - 031
T.A.R.
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria – Sentenza n. 209 dell'8 marzo
2001
(Pres. Caruso - rel. est. Stanizzi) (identica
la sentenza n. 212 in pari data)
Il conflitto tra il d.P.R. n. 34 del 2000
(quinto capoverso delle premesse all'allegato
A e articolo
30) con quanto disposto dal regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554
del 1999 agli articoli
2, 73, 74 e 95,
va risolto nel senso della prevalenza di questi ultimi, e non solo per la
successione delle norme nel tempo, ma anche per ragioni di logica - Diversamente
argomentando il d.P.R. n. 554 del 1999 sarebbe "nato morto". Ne consegue
che per la partecipazione alle gare, di norma, è sufficiente la qualificazione
nella categoria prevalente e non influiscono le cosiddette "categorie a
qualificazione obbligatoria".
(Ovviamente il
principio affermato fa salve le eccezioni di legge, non oggetto di causa, quali l'obbligo di possesso dei requisiti qualora
ricorra il caso - invero poco probabile - di cui all'articolo
13, comma 7 della legge n. 109 del 1994 - ovvero
l'alternativa tra possesso dei requisiti o obbligo di subappalto in presenza di
categorie scorporabili della serie OG (opere generali) o elencate all'articolo
72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, che non superino - ciascuna - il 15%
dell'importo dell'appalto. La questione è di massimo rilievo in quanto
influisce radicalmente sulle modalità di redazione dei bandi di gara e di
individuazione dei requisiti dei concorrenti. Sono pertanto smentiti i bandi-tipo diffusi
dall'Autorità dove è data per scontata la rilevanza alle cosiddette
"categorie a qualificazione obbligatoria" con l'obbligo conseguente,
per i concorrenti, di possedere requisiti plurimi in presenza di tali categorie
- n.d.r.).
(Si veda, contra, il commento del dr. Lino Bellagamba)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 209/2001 Registro Sentenze - n. 3130/2000 Registro Ricorsi
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CALABRIA
SEZIONE
STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente f.f.
Elena Stanizzi,
Giudice Rel. Estensore
Caterina Criscenti,
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 3130/2000 R.G. proposto dall’Impresa Costruzioni F.lli N. s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. M.A.L. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. D.M. sito in Reggio Calabria, Via ...;
contro
- il Comune di Bianco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. V.P. presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via ... è elettivamente domiciliato;
e nei confronti di
- A.T.I. S.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del
provvedimento del 31 ottobre 2000 di esclusione della ricorrente dalla gara
mediante pubblico incanto per la costruzione di opere varie, miste, viabilità e
marciapiedi, centro capoluogo e Frazione Pardesca;
- del
provvedimento del 16 novembre 2000 di aggiudicazione provvisoria della gara
all’A.T.I. S.S.;
e per ottenere
il risarcimento del danno conseguente all’illegittima esclusione dalla gara;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata;
Visti gli atti
tutti della causa;
Uditi alla
pubblica udienza del 21 febbraio 2001 l'Avv. M.A.L. per la
parte ricorrente e l'Avv. S.D. in dichiarata delega dell’Avv. V.P. per l'Amministrazione costituita - Giudice relatore la
Dott.ssa Elena Stanizzi;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto la società odierna ricorrente di aver partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di opere varie, miste, viabilità e marciapiedi del centro capoluogo e Frazione Pardesca, per un importo a base d’asta di lire 530.327.600, con indicazione, nel relativo bando di gara, della categoria prevalente OG3 (strade-autostrade) per un importo di lire 461.338.601 e dell’ulteriore categoria OS24 (verde e arredo urbano) per un importo di lire 68.988.999.
Con il gravato provvedimento, la ricorrente è stata esclusa dalla gara per non aver dichiarato il possesso della categoria OS24 né il subappalto, con conseguente aggiudicazione in via provvisoria all’A.T.I. S.S..
Avverso tale
provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
- violazione di
legge;
- eccesso di
potere per contraddittorietà della condotta della stazione appaltante;
- eccesso di
potere per illogicità della motivazione.
Assume parte
ricorrente, in primo luogo, che la propria esclusione dalla gara sarebbe stata
disposta in violazione degli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 554
del 1999, ai sensi dei quali è necessario il
possesso della qualificazione nella sola categoria di opere generali che
rappresenta la categoria prevalente ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando come categoria prevalente, così consentendo di
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera anche se
non in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltarle.
Sostiene in
proposito parte ricorrente che l’eccezione al principio della qualificazione
unicamente per la categoria prevalente è costituita unicamente dalle opere
specializzate di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n.
554 del 1999, nella cui
elencazione peraltro non è compresa la categoria OS24.
Ne
discenderebbe, secondo tesi ricorsuale, l’illegittimità della disposta
esclusione, non essendo necessaria la qualificazione per la categoria OS24, in
violazione anche dell’art. 34 della legge quadro n. 109 del 1994 che prescrive
l’indicazione della volontà di procedere al subappalto all’atto
dell’offerta.
Denuncia, inoltre, parte ricorrente, il contrasto della gravata esclusione con le prescrizioni del bando, che richiede unicamente la qualificazione per la categoria OG3 per la classifica I, ovvero il possesso dei requisiti indicati all’art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000, disciplinante il regime transitorio, che richiede la dimostrazione dell’esecuzione di lavorazioni appartenenti a quelle della categoria prevalente oggetto dell’appalto, per un importo almeno pari al 40% di quello da affidare.
Lamenta, ancora, la contraddittorietà del bando, laddove richiede nel punto relativo alla qualificazione il possesso della qualificazione per la categoria prevalente OG3 ovvero dei requisiti di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000, mentre individua quale altra lavorazione costituente l’opera la categoria OS24, specificando che la stessa è eseguibile direttamente dall’impresa aggiudicataria se in possesso della relativa qualificazione, ovvero subappaltabile o affidabile a cottimo e comunque scorporabile.
Altro profilo di
contraddittorietà denunciato da parte ricorrente è quello tra il bando e
l’Allegato A, che ricalca i requisiti dell’art. 28 del D.P.R. n. 34 del
2000, previsti per appalti di importo inferiore a 150.000 euro.
Nel precisare,
inoltre, che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
34 del 2000 è fatto divieto alle
stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dal regolamento, che per il periodo transitorio sono quelli indicati nell’art.
31, patrocina parte ricorrente la tesi della prevalenza del D.P.R. n. 554
del 1999 sul D.P.R. n. 34 del 2000 e ciò sulla
base dei principi regolanti la successione delle norme nel tempo.
Nell’invocare
a sostegno della propria tesi anche l’art. 95 del D.P.R. n. 554
del 1999, e nel sostenere l’illegittimità
dell’aggiudicazione provvisoria disposta a favore dell’A.T.I. S.S.
che ha dichiarato l’esecuzione di lavori per un importo inferiore
all’importo a base d’asta, contesta, infine, parte ricorrente, le
argomentazioni riportate nel verbale di gara con le quali sono state decise le
doglianze avanzate da parte ricorrente ed inerenti la richiesta, nell’Allegato
A, di un importo di lavori eseguiti pari all’importo del contratto da
stipulare (ex art. 28 del D.P.R. n. 34 del 2000) invece che pari all’1,75 di
tale importo (ex art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000), sostenendo che invece
l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto sospendere la gara e far luogo
all’annullamento del bando.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione Comunale sostenendo, con articolate controdeduzioni e successiva memoria, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia
(omissis)
Nel merito,
sostiene sostanzialmente parte resistente la prevalenza del D.P.R. n. 34 del
2000 sul D.P.R. n. 554 del 1999,
in quanto trattasi di normativa speciale disciplinante il sistema delle
qualificazioni.
Ne conseguirebbe
la necessità della qualificazione anche per le opere speciali indicate nella
tabella di corrispondenza allegata al predetto D.P.R. n. 34, come anche
affermato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° marzo
2000.
Alla pubblica
udienza del 21 febbraio 2001 la causa è stata chiamata e trattenuta per la
decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui è stata disposta l’esclusione della società odierna ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di opere varie, miste, viabilità e marciapiedi del centro capoluogo e Frazione Pardesca, per un importo a base d’asta di lire 530.327.600, per mancata dichiarazione del possesso della qualificazione per la categoria OS24 (verde e arredo urbano) o di voler procedere al subappalto.
(omissis)
Ne discende che
la frammentazione, nel testo del bando di gara, della disciplina inerente i
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale, rendendo
ambigue e non univoche le relative clausole, non determina ex se un pregiudizio
al concorrente nel senso di escluderlo con certezza dalla gara, dipendendo tale
eventualità dall’applicazione concreta che di dette clausole viene operata
dall’Amministrazione procedente.
In relazione a
ciò non può ritenersi sussistente in capo alla ricorrente un onere di
impugnazione del bando fino a quando l’Amministrazione non abbia proceduto ad
un’interpretazione dello stesso che risulti lesiva della propria posizione.
Passando
all’esame del merito del ricorso, con un primo ordine di censure parte
ricorrente denuncia l’illegittimità della gravata esclusione dalla gara in
quanto disposta in violazione degli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 554
del 21 dicembre 1999, ai sensi dei quali sarebbe
richiesto, ai fini della partecipazione alle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori pubblici, unicamente il possesso della qualificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente
ovvero della qualificazione nella categoria di opere specializzate indicate nel
bando come categoria prevalente, così consentendo all’impresa di eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera anche se non in
possesso delle relative qualificazioni, con facoltà, a determinate condizioni,
di subappaltarle.
Secondo tesi
ricorsuale, inoltre, il predetto principio della necessità della qualificazione
con esclusivo riferimento alla categoria prevalente subirebbe eccezione
unicamente per le opere specializzate di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n.
554 del 1999, nella cui elencazione peraltro non è compresa la categoria OS24.
A tale tesi si contrappone quella patrocinata dall’Amministrazione Comunale resistente, secondo la quale, ai sensi del D.P.R. n. 34 del 2000, sarebbe necessaria la qualificazione anche per le opere speciali indicate nella tabella di corrispondenza allegata al predetto D.P.R. n. 34 – tra cui è ricompresa anche la OS24 – come peraltro anche affermato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° marzo 2000, e la cui prevalenza sulle disposizioni di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 deriverebbe dal carattere speciale delle relative disposizioni, dedicate alla qualificazione delle imprese.
Il rispettivo impianto teorico sotteso alle contrapposte tesi, sopra illustrate, inerenti la ricostruzione della normativa disciplinante la qualificazione delle imprese, nell’evidenziare la sussistenza di una problematica concernente il coordinamento tra le discipline introdotte rispettivamente dal D.P.R. n. 554 del 1999 e dal D.P.R. n. 34 del 2000, consacra due diverse ipotesi di soluzione delle dicotomie normative che emergono da tali discipline regolamentari, propugnando, da un lato, la regola della prevalenza del regolamento n. 34 del 2000 in quanto normativa di carattere speciale (secondo tesi di parte resistente), dall’altro, la tesi della prevalenza del regolamento generale in quanto entrato in vigore successivamente al primo (secondo tesi ricorsuale).
La soluzione di tale problematica passa necessariamente dalla previa ricostruzione della normativa di riferimento, la quale consente di porre in evidenza gli aspetti delle due normative regolamentari che presentano problemi di coordinamento.
Il D.P.R. n. 554
del 21 dicembre 1999 – pubblicato in data 28
aprile 2000 e recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici – dedica ai requisiti per la partecipazione alle gare per
l’affidamento di lavori pubblici innanzitutto gli artt. 73 e 74.
Il primo dei
citati articoli richiede, al fine di cui sopra, al comma 1, “la qualificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente,
e che identifica la categoria dei lavori da appaltare”. Dispone, inoltre, che
nei casi in cui “assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la
gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata”, dovendosi intendere per categoria prevalente quella
di importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento.
L’art. 74 del
D.P.R. n. 554 del 1999
dispone che “le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto
previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l’opera o il lavoro, anche se non in possesso delle relarive
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.
Il richiamato
comma 2 prescrive che non possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni indicate all’art. 72, comma 4, il quale
fornisce un’elencazione delle opere da considerarsi speciali se di importo
singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del
lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
La disciplina
inerente i requisiti per l’assunzione di lavori pubblici contenuta nel D.P.R.
n. 554 del 1999 è
completata dal disposto dell’art. 95, ai sensi del quale “l’impresa
singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente
per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi
alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”
Il sistema di
qualificazione delle imprese che discende dalle sopra illustrate disposizioni
richiede, pertanto, la qualificazione nella sola categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori e non anche per le ulteriori categorie – ovvero
la qualificazione per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili
per i singoli importi - fatta unicamente eccezione per le lavorazioni speciali
indicate all’art. 72, commi 3 e 4, per le quali è necessaria la relativa
qualificazione se di importo superiore a quelli indicati all’art. 73, comma 3
(10% dell’importo complessivo o 150.000 euro).
In materia di
qualificazione delle imprese è intervenuto, inoltre, il D.P.R. n. 34 del 25
gennaio 2000 – pubblicato sulla G.U. del 29 febbraio 2000, e quindi entrato in
vigore in data anteriore a quella di cui al D.P.R. n. 554, pur se adottato,
quest’ultimo, in data antecedente rispetto al primo – recante norme
regolamentari in materia di istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici.
Viene in
rilievo, ai fini che qui interessano, innanzitutto l’art. 30, inserito nel
titolo dedicato alle disposizioni transitorie, il quale prescrive che i bandi di
gara indichino la categoria prevalente (da intendersi quella di importo più
elevato tra quelle costituenti l’intervento) con la relativa classifica
secondo l’Allegato A, le parti appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l’opera diverse dalla categoria prevalente con
i relativi importi e categorie, di importo superiore al 10% dell’importo
complessivo dell’opera o di importo superiore a 150.000 euro, che sono a
scelta del concorrente subappaltabili, affidabili a cottimo e comunque
scorporabili.
Il richiamato
Allegato A precisa, nelle relative premesse, che “le lavorazioni di cui alle
categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali
nell’allegata tabella di ‘corrispondenze nuove e vecchie categorie’ è
prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi come
parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni”.
Nella richiamata
tabella, la categoria OS24 – concernente la fattispecie in esame – è
indicata tra quelle a qualificazione obbligatoria.
Andando ad
applicare alla fattispecie in esame le regole sopradelineate, ne discende che ai
sensi del D.P.R. n. 554 del 1999
non è necessaria la qualificazione nella categoria OS24 in quanto non
ricompresa tra quelle speciali di cui all’art. 72, comma 4, e le cui
lavorazioni, pertanto, possono essere eseguite direttamente dall’impresa
aggiudicataria in possesso della qualifica per la categoria prevalente OG3 per
l’importo totale dei lavori.
Al contrario, in
applicazione del D.P.R. n. 34 del 2000, rientrando la categoria OS24 tra quelle
a qualificazione obbligatoria elencate nella tabella di corrispondenze allegata
al regolamento, le relative lavorazioni possono essere eseguite dall’impresa
aggiudicataria solo se in possesso della relativa qualificazione, oppure
affidabili in subappalto, a cottimo o comunque scorporabili.
Ciò posto, il
Collegio non ritiene di dover risolvere la questione sulla base dell’invocato
(da parte resistente) criterio di specialità della normativa regolamentare
introdotta dal D.P.R. n. 34 del 2000.
Ciò in quanto,
pur essendo tale regolamento dedicato specificamente al sistema di
qualificazione delle imprese, in realtà esso non affronta ex professo la
questione della necessità o meno della qualificazione nelle categorie non
prevalenti ai fini della partecipazione alle gare, limitandosi a regolare –
oltretutto in una premessa alla tabella di conversione delle categorie del
vecchio Albo Nazionale dei Costruttori e quelle del nuovo sistema - il diverso
problema della eseguibilità dei relativi lavori da parte delle imprese
aggiudicatarie.
E’ dunque, a ben vedere, proprio la disciplina dettata dal D.P.R. n. 554 del 1999 l’unica ad affrontare specificamente ed esaustivamente la tematica della qualificazione, sicché le sue disposizioni in materia devono considerarsi prevalenti su quelle del D.P.R. n. 34 del 2000 non solo in base al criterio cronologico della successione nel tempo delle norme - che agisce, nel caso, a favore del D.P.R. n. 554 del 1999 il quale, pur se adottato in data anteriore al D.P.R. n. 34 del 2000, è entrato in vigore successivamente ad esso – ma anche perché costituiscono l’unica disciplina compiuta e sistematicamente coerente espressa dall’ordinamento sulla specifica problematica in esame.
Né, secondo il
Collegio, potrebbe – al fine di ricomporre in un’unica coerente disciplina
le norme in esame – farsi luogo all’integrazione delle due normative.
Ciò in quanto
il D.P.R. n. 34 del 2000 esprime, seppure implicitamente, un sistema di
qualificazione legato concettualmente al previgente sistema dell’Albo
Nazionale dei Costruttori ed improntato al principio della necessità della
qualificazione, oltre che per la categoria prevalente, anche per quelle – e
sono quasi tutte – individuate quali specializzate.
Diversamente, il
D.P.R. n. 554 del 1999
introduce espressamente un regime più elastico e “aperto” alla
partecipazione di un più alto numero di imprese, richiedendo unicamente la
qualificazione per la categoria prevalente, con conseguente possibilità per le
imprese in possesso di tale qualificazione di eseguire direttamente anche le
ulteriori lavorazioni con riferimento alle quali, invece, difettano delle
relative qualificazioni.
Trattasi, in
sostanza, di discipline regolamentari ispirate a finalità diverse e creatrici
di sistemi di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici
rispondenti a logiche diverse, che non possono trovare ragionevole composizione
in esito ad un procedimento di integrazione delle discipline.
Se non si
considerassero prevalenti le disposizioni innovative contenute nel D.P.R. n. 554
del 1999
quest’ultimo sarebbe, in parte qua, "nato morto", mentre lo stesso ha
inteso, come sopra esposto, dettare sul punto importanti innovazioni per
favorire la massima partecipazione alle gare pubbliche.
Alla luce delle
argomentazioni sin qui illustrate, deve conseguentemente ritenersi illegittima
la gravata esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente, disposta sul rilievo
della mancanza, in capo alla stessa, della qualificazione per la categoria OS24
e della mancata dichiarazione dell’intento di procedere al subappalto delle
lavorazioni inerenti detta categoria.
Analogamente
deve essere travolta da declaratoria di illegittimità la disposizione del bando
di gara che, nella parte in cui individua le altre lavorazioni – oltre quelle
appartenenti alla categoria generale – ne richiede la relativa qualificazione
o la dichiarazione di subappalto.
Ciò sia in
quanto in contrasto, come dianzi esposto, con le altre clausole del bando, sia
con le norme di cui al D.P.R. n. 554 del 1999
per i profili sopra evidenziati.
Ne discende che il ricorso, nella sua parte impugnatoria, va accolto, con assorbimento dei motivi non esaminati.
(omissis)
Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria,
Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3130/2000, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella sua parte impugnatoria, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti, lo rigetta quanto alla domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2001.
Il Presidente f.f. : f.to (Giuseppe Caruso)
Il Giudice estensore: f.to (Elena Stanizzi)
Pubblicata mediante deposito
il 8 marzo 2001