AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 7 dell'8 novembre 1999
Opere affini
(Criteri di valutazione della "affinità delle opere eseguite" rispetto a quella dell'affidamento ai fini della valutazione delle offerte)
(G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000)

Il Comune di C. pubblicava un bando di gara per l’affidamento di un incarico per redazione di progetto d’edilizia d’importo inferiore ai 200.000 Ecu e provvedeva al relativo affidamento.

Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di definire la relativa questione, emergeva che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad alcuni lavori eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo avviso, costituenti opere “non affini” a quelle oggetto dell’affidamento.

La valutazione di affinità delle opere costituisce questione a valenza generale che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto discrezionale dell’ente committente, quanto idonea a determinare per identiche fattispecie soluzioni differenti - che non risultano nemmeno motivate - con violazione dei principi d’imparzialità e di parità di trattamento propri dell’azione amministrativa.

La circostanza che manchi una espressa definizione normativa di opera affine non sta a significare che questo vuoto normativo non debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti nell’ordinamento di settore, ancorché in testo differente da quello della legge sui lavori pubblici.

Tenuto conto che questa nozione ha valenza sia nei lavori pubblici, cui si è fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e che pertiene allo svolgimento dell’attività di progettazione, ci si può riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina dettata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto.

Detta disciplina, richiamata più volte nella normativa vigente ed anche nello schema di Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse.

Le classi individuano nove differenti tipologie di interventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nella classi stesse.

Il richiamo al concetto di opere affini, ai fini della valutazione delle offerte, non può, peraltro, essere rinvenuto con riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale e funzionale del bene da realizzare, le classi, viceversa, pur individuando un’area di appartenenza delle tipologie di progetti, si riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa natura.

Alla luce di quanto precisato, pertanto, ai fini della valutazione delle offerte, l’affinità delle opere eseguite rispetto a quella oggetto dell’affidamento deve essere valutata sulla base dei principi desumibili dalla legge 143/1949, con riferimento alle classi di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui alla tabella che segue:

A) Opere appartenenti alla Classe I con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonché delle strutture di cui alle categorie f) e g);
B) Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte all’art. 31 lett. b), c), d) della legge 457/1978, Titolo IV;
C) Piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica;
D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;
E) Strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I;
F) Opere appartenenti alla Classe II;
G) Opere appartenenti alla Classe III;
H) Opere appartenenti alla Classe IV;
I) Opere appartenenti alla Classe V;
J) Opere appartenenti alla Classe VI;
K) Opere appartenenti alla Classe VII;
L) Opere appartenenti alla Classe VIII;
M) Opere appartenenti alla Classe IX.

Il Presidente: Garri
Il segretario: Verde

 

 


DETERMINAZIONE n. 8 dell'8 novembre 1999
Frazionamento degli incarichi di progettazione
(G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000)

L'O.M.T. pubblicava tre distinti bandi di gara relativi all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva di servizi concernenti la realizzazione di nuovi reparti di ospedale. Più specificamente i bandi riguardavano gli "impianti termoidraulici e di condizionamento dell'area e affini"; "impianti elettrici ed affini"; "opere statiche e strutturali".

Con esposto in data 8 aprile 1999, l'OICE segnalava a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che il disposto frazionamento non era giustificato da evidenti motivazioni tecniche.

Ne era conseguito che, risultando in tal modo "sotto soglia", le singole gare non erano aperte alle società di ingegneria, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportatevi dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

Venivano assunte informazioni e chiarimenti da parte della stazione appaltante.

L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato con la legge 18 novembre 1998, n. 415, a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative "parti") non dispone esplicitamente in merito alla possibilità o meno del frazionamento della progettazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute sembra, tuttavia, sottinteso il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; e tanto in considerazione del costante riferimento, che si evince dalle norme allorché si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali.

Peraltro, l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva CEE 92/50, dispone esplicitamente che «nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione» ed il quarto comma della stessa norma, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione stabilisce, comunque, che nel caso di ripartizione del servizio in più lotti, ai fini della determinazione degli onorari, si deve tener conto «della somma del valore dei singoli lotti».

E' consentita deroga a questa prescrizione, solo allorché il valore dei singoli lotti è inferiore a 80.000 ECU ed il valore stimato complessivo dei lotti così esentati dall'applicazione della disciplina comunitaria non supera il 20% del valore complessivo della progettazione.

In analogia all'indicato divieto, l'ultimo comma dell'art. 62 dello schema di regolamento generale in corso di approvazione stabilisce testualmente che «la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio».

Alla luce di queste prescrizioni, può concludersi che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata. E ciò tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono coinvolti sempre da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, tant'è che il legislatore, nel caso che il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109) che nell'offerta deve essere indicata «la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

Il Presidente