Ministero dell'interno
CIRCOLARE 18 dicembre 1998, n. 559/Leg/240.517.8
Istruzioni applicative concernenti il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento
antimafia)
1. Soggetti tenuti a richiedere la «documentazione antimafia»
I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti «soggetti
attivi» del relativo procedimento) sono indicati nell’articolo 1 del regolamento. Si tratta degli
stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate
dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall’articolo 1 del decreto legislativo 490/1994.
Sono escluse soltanto le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i
provvedimenti di propria competenza, in quanto organi in grado di procedere «ex se»
all’acquisizione delle informazioni concernenti l’eventuale esistenza di
interdizioni antimafia (articolo 1, comma 2, lettera c). Anche le Camere di commercio,
industria e artigianato sono esentate dall’acquisire ulteriore documentazione quando
la «non sussistenza» delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito
informativo automatizzato di cui agli articoli
6 e seguenti (articolo 6, comma 5). Analogo regime potrà essere adottato a favore di
altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti informatici di cui all’articolo 4.
A proposito degli enti o aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle
società o imprese comunque controllate dallo Stato, si precisa che non rientrano in tale
categoria gli enti, società o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a
seguito di «privatizzazione» (o altra forma di «de-istituzionalizzazione»), abbia
perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di «golden share», o abbia
rinunciato a dettare una specifica disciplina «pubblicistica» del servizio pubblico
eventualmente reso dall’ente, azienda, o società.
Attesa la notevole varietà delle specifiche disposizioni in base alle quali le
«privatizzazioni» vengono attuate, la valutazione circa la persistenza o meno delle
connotazioni pubblicistiche richieste dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base
dei criteri sopra indicati.
2. Soggetti legittimati a richiedere la documentazione antimafia
Sono, inoltre, «legittimati» a richiedere la documentazione antimafia e a
trattarne i dati i «sostituti» della Pubblica amministrazione, ossia i concessionari di
opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell’articolo
10-quinquies della legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell’articolo 1, comma 1, del regolamento, nonché
i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di
normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali
disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica
amministrazione, come a suo tempo precisato con la richiamata circolare del 1994.
Nell’ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempo per l’acquisizione
della medesima documentazione, sono inoltre «legittimati» a richiederla direttamente
anche i soggetti cui la documentazione stessa si riferisce (i cosiddetti «soggetti
passivi») con le seguenti modalità:
a) direttamente alle Camere di commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento;
b) direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di commercio sono rilasciate senza l’apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata, anche mediante estensione «per conoscenza» della richiesta inoltrata alla Prefettura;
c) direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e comunque indicando espressamente l’Amministrazione destinataria, nel caso di richiesta delle «informazioni» di cui al successivo articolo 10.
Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà
allegarsi il certificato camerale o la dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di
cui all’articolo 10, comma 3. Qualora
l’interessato intenda, inoltre, avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà
esibirsi la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (vedi anche paragrafo 5).
Dell’avvenuta presentazione della richiesta la Prefettura rilascerà attestazione,
anche mediante timbro con data e sigla del dipendente incaricato, apposto su copia della
richiesta.
Si precisa, inoltre, che solo per la comunicazione di cui all’articolo 3, l’interessato può provvedere
anche al ritiro del documento, direttamente o mediante persona delegata, con le modalità
di cui al periodo precedente, mentre le informazioni di cui all’articolo 10 debbono essere trasmesse
direttamente, a cura della Prefettura, all’Amministrazione interessata (ovvero al
concessionario o altro soggetto incaricato dell’istruttoria) indicata dal
richiedente.
3. Soggetti e rapporti esenti
Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell’articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la «documentazione antimafia» nei seguenti casi:
a) nei rapporti tra gli stessi soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all’articolo 1, comma 1, anche perché le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente integrato e modificato. Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute — salvo quanto detto nel successivo punto b) — nella fase per così dire «costitutiva» del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la Pubblica amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche;
b) nei rapporti con soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità, circa la non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Sarà utile indicare, da parte dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che l’esenzione non riguarda i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia «verifica antimafia»: sia ai fini dell’iscrizione in albi (compreso l’albo nazionale dei costruttori) o registri (compresi quelli delle Camere di commercio), dia per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati, contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o l’autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 31 maggio 1965, n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello stesso comma e a quelle del successivo comma 2);
c) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale indipendentemente dal valore;
d) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.
Particolarmente importante è quest’ultima previsione (articolo 1, comma 2, lettera e), che estende
da 50 milioni - importo precedentemente fissato dall’articolo 5 della legge 17
gennaio 1994, n. 47, ora abrogato - a 300 milioni il limite entro il quale non è più
richiesta né la certificazione della Camera di commercio, munita dell’apposita
dicitura «antimafia», né la comunicazione della Prefettura, né
l’autocertificazione di cui all’articolo
5 del regolamento.
L’esenzione in parola non trova applicazione nei casi in cui il valore non è
giuridicamente determinabile, né per le autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur
adottate per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, non sono di per sé
suscettibili di una valutazione economica.
Anche i provvedimenti di autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell’esenzione
in parola, salvo quanto si dirà relativamente all’applicazione dell’articolo 12, comma 4.
Si fa presente, infine, che eventuali richieste agli interessati di produrre la
documentazione antimafia, anche quando la stessa non è prescritta, potrebbero costituire
un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
A tale riguardo, si rappresenta l’opportunità di richiamare l’attenzione delle
Amministrazioni interessate per le iniziative di carattere organizzativo utili per una
più agile trattazione dei procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i
necessari collegamenti fra provvedimenti esentati dalle «cautele antimafia» e quelli,
relativi agli stessi soggetti, che rientrano invece nell’ambito di applicazione
dell’articolo 10 del regolamento.
Ciò perché l’eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause
interdittive previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965, comunicata dal
Prefetto in applicazione della citata disposizione del regolamento, e acquisita agli atti
dell’Amministrazione, non potrebbe mancare di produrre effetti anche per i
procedimenti esentati.
4. Tipologie della «documentazione antimafia»
Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come «documentazione antimafia», appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:
a) certificati «camerali» provvisti della dicitura «Nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla Cciaa utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma».
Tali certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione, e hanno effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del regolamento;
b) autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (anche dall’impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l’interessato attesta che nei propri confronti «non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575». Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall’articolo 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio eccetera), ovvero nei casi d’urgenza di cui all’articolo 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o questo è privo dell’apposita dicitura antimafia. La peculiarità della materia trattata e l’eccezionalità del ricorso all’autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all’autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall’articolo 2, commi 10 e 11, della legge 191/1998;
(orientamento mutato: con successiva circolare è stata ammessa la soppressione dell'autentica della firma ad opera del d.P.R. n. 403 del 1998 e dell'articolo 2, commi 10 e 11, della legge n. 191 del 1998)
c) collegamenti telematici, utili soltanto per l’attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di commercio, a norma dell’articolo 6, comma 5, del regolamento e possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell’articolo 4;
d) comunicazioni scritte del Prefetto, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965.
Salvo i casi di esenzione di cui all’articolo 1, comma 2, già illustrati, e i casi in cui si può procedere mediante autocertificazione, l’acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche dall’interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l’indicazione liberatoria circa l’insussistenza delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del procedimento.
Si precisa che la comunicazione del Prefetto attestante l’insussistenza delle predette cause di divieto, sospensione o decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle «dettagliate informazioni» di cui al punto seguente, attestando di per sé l’effetto interdittivo, rende inutile il rilascio delle ulteriori informazioni;
e) informazioni scritte del Prefetto, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno di «tentativi di infiltrazione mafiosa», di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all’apposito paragrafo.
5. Documentazione da allegare alle richieste
Sia le comunicazioni prefettizie di cui all’articolo 3 del regolamento, sia le
informazioni di cui al successivo articolo 10,
sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione
dell’impresa presso la Camera di commercio. Nel caso delle «comunicazioni» si
tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un
certificato privo della apposita dicitura antimafia.
Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi
una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da altro
soggetto legalmente abilitato, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento,
contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui
al modello in allegato, esclusa, beninteso, la apposita dicitura antimafia. La
dichiarazione sostitutiva o integrativa sarà comunque necessaria quando i dati del
certificato camerale non corrispondono più al reale assetto gestionale o societario.
Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante
dichiarazione del legale rappresentante) con l’indicazione dei consorziati che
detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei
consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando, ad esempio, il consorzio
svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le
imprese di costruzioni il certificato è integrato con l’indicazione del direttore
tecnico.
Non sono più richiesti né l’indicazione dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato, per i quali si rinvia al paragrafo 9, né il certificato di
residenza.
La richiesta di informazioni di cui all’articolo
10 del regolamento, da compilarsi, secondo il modello allegato alle presenti
istruzioni, deve inoltre contenere l’indicazione dell’Amministrazione
destinataria, nonché l’oggetto, anche generico, con indicazione della normativa di
riferimento (esempio: «agevolazioni finanziarie di cui alla legge...»), e il
valore del contratto subcontratto, concessione o erogazione, anche mediante la sola
attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso articolo 10.
Infine, nel caso di lavori o forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il
certificato camerale sia privo della apposita dicitura antimafia di cui all’articolo 9, dovrà allegarsi, da parte di
ciascuna persona interessata, l’autocertificazione di cui all’articolo 5.
Nel caso di richiesta effettuata dai privati è consentita la presentazione e, per le sole
comunicazioni di cui all’articolo 3 del
regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita delega scritta, con
sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto esibita: la
Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d’ufficio o trattenerne copia.
Poiché la documentazione antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica
amministrazione, nell’ampia accezione qui disciplinata dall’articolo 1, comma 1, del regolamento, appare
indifferente, ai fini del bollo, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della
stessa Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che
né le "comunicazioni", né le "informazioni" del Prefetto sono
contemplate nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni),
concernente l’imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba
pervenirsi anche relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.
6. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia
L’articolo 2, comma 1, del regolamento
uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia,
prevedendo, sia per le "comunicazioni" che per le "informazioni",
l’utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia
autenticata e per un procedimento diverso.
Particolarmente significativa è la previsione dell’articolo 2, comma 2, che consente
all’Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o
eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione. La
norma deve essere interpretata nel senso che la documentazione in corso di validità è
richiesta solo nel momento dell’aggiudicazione della gara o della stipula del
contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non è più necessario
acquisirne una nuova, ancorché gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva
al periodo di validità di quella già in possesso, salvo quanto si dirà a proposito
delle variazioni nell’assetto gestionale delle imprese.
Al riguardo appare opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti interessati e delle
Amministrazioni, affinché la richiesta della "documentazione antimafia" venga
presentata solo poco prima del momento in cui è necessario acquisirla.
Si aggiunge che l’articolo 13 del
regolamento, abrogando espressamente l’articolo
2 del d.lgs. n. 490 del 1994, ha soppresso anche l’obbligo di rinnovo della
documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi", già previsto, dal comma 2-quater del predetto articolo 2, per i
contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio.
Nondimeno, quando siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia,
variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa (escluse, comunque,
le figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il
legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione
all’Amministrazione competente, e dovrà essere aggiornata la documentazione
antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie eccetera).
Anche per tali incombenti si utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello
allegato.
Se la variazione è intervenuta successivamente alla conclusione o approvazione del
contratto o all’autorizzazione al subcontratto o alla deliberazione delle concessioni
o erogazioni, l’Amministrazione provvederà, senza sospendere o ritardare i
procedimenti in corso, a richiedere i riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la
Prefettura attesti, a seguito della richiesta, la sussistenza di una delle cause
interdittive di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
4 del d.lgs. n. 490/1994, l’Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza,
eventualmente avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all’articolo 11, comma 3, del regolamento.
7. Ambito oggettivo
L’ambito oggettivo della "documentazione antimafia" non ha subito modifiche
sostanziali, per cui restano escluse dall’obbligo dell’acquisizione di tale
documentazione, salvo espressa menzione (esempio licenze di polizia, iscrizioni nei
registri delle Camere di commercio eccetera) «quelle determinazioni amministrative
che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull’attività
imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e le iscrizioni nel registro
delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un valore di mera denuncia»,
ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur necessarie per lo svolgimento di
un’attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all’esercizio di
un’impresa.
Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non
attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali
personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.
8. Competenza territoriale
Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato
alcuna innovazione, per cui si rinvia alle precedenti istruzioni impartite.
Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria
delle imprese, società o consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini
della competenza territoriale, per il rilascio delle "informazioni", la sede di
detta articolazione.
9. Le informazioni del Prefetto
Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni
recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle «informazioni»
del Prefetto, già previste e disciplinate dall’articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e ora
dagli articoli 10 e 11 del regolamento,
soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei soggetti cui
si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all’amministrazione
interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire)
e la documentazione da allegare.
A quest’ultimo proposito, nel confermare che non occorre alcuna documentazione
dell’interessato circa i conviventi, si attira l’attenzione dei signori Prefetti
sul fatto che le informazioni negative, ove risultanti, possono riguardare chiunque,
convivente o meno nel territorio dello Stato, risulti possa determinare in qualsiasi modo
scelte o indirizzi dell’impresa, in relazione agli immutati contenuti sostanziali
dell’articolo 4 del citato d.lgs. e al
criterio ispiratore della disciplina antimafia in materia (cfr. articolo 10, comma 4,
legge n. 575/1965), tendente a focalizzare l’attenzione più sui rapporti e sulle
influenze di fatto (debitamente accertate), che non sugli aspetti formali della
titolarità delle imprese.
In proposito, si conferma che, per l’eventuale attivazione degli organi di polizia o
di altre verifiche, i Prefetti potranno trarre utili indicazioni, oltre che dagli atti
d’ufficio, dalla consultazione degli archivi informatici comunque disponibili. Si
ricorda, infatti, che la potestà di accertamento in materia è soggetta alla sussistenza
di «elementi comunque acquisiti» in relazione ai quali vi sia la «necessità
di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo
mafioso», come espressamente prevede l’articolo 1, comma 4, del d.l. n.
629/1982, come successivamente modificato e integrato.
Va pure confermato che l’accertamento della sussistenza di una delle cause di
sospensione, di divieto o di decadenza previste dall’articolo 10 della legge n.
575/1965 è comunque sufficiente a produrre gli effetti interdittivi dell’articolo 4
in questione, per cui se ne darà immediata comunicazione ostativa
all’Amministrazione interessata, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti.
Quanto ai peculiari contenuti delle «informazioni» prefettizie, si attira
l’attenzione sulla elencazione del comma 7
dell’articolo 10 del regolamento, che indica espressamente, con carattere di
tassatività, le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di «infiltrazione
mafiosa», al duplice fine di conferire all’attività informativa il massimo
possibile di certezza del diritto, compatibile con la finalità «preventiva»
dell’istituto, facendo riferimento ad accertamenti che abbiano comunque superato il
vaglio accurato dell’Autorità giudiziaria o amministrativa e il massimo possibile di
semplificazione amministrativa.
Le fonti utilizzabili sono, pertanto, costituite da:
a) provvedimenti giudiziari che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del Codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale. Si conferma, in proposito, che devono essere valutati con cura anche i provvedimenti che, nel dispositivo o nella motivazione, risultino favorevoli agli interessati, nel senso di escludere i tentativi di infiltrazione mafiosa;
b) proposte dell’Autorità giudiziaria o amministrativa per l’applicazione di una misura di prevenzione antimafia, ovvero provvedimenti giudiziari, anche provvisori o cautelari, di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575. Anche in questo caso devono essere valutate con cura le eventuali risultanze favorevoli agli interessati;
c) accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento già pertinenti all’attività dell’Alto Commissario Antimafia e svolti su delega del ministro dell’Interno, ovvero a richiesta di altri Prefetti, atteso che essi sono volti, specificamente, all’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Particolare attenzione sarà rivolta alle risultanze di tali accertamenti, nella considerazione della specifica finalità e del fatto che essi dovranno comportare l’attivazione dei procedimenti censori previsti dall’ordinamento (denunce penali, proposte per l’applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione degli organi di controllo eccetera), senza di cui potrebbe dubitarsi della loro fondatezza.
Qualora non si riscontrino né la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o
decadenza di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965, né gli «elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa» di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 490/1994, derivanti
da accertamenti già disposti, la Prefettura rilascerà all’amministrazione
interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti,
delle condizioni interdittive previste dall’articolo 4 predetto, anche quando
permangano indicazioni negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito.
In tali circostanze i signori Prefetti non rinunceranno a stimolare, esaurita la procedura
prevista dall’articolo 10 del regolamento,
le attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, per i provvedimenti
giudiziari conseguenti, anche per darne successiva comunicazione alle Amministrazioni
interessate, per gli effetti di cui all’articolo
11, comma 3, dello stesso regolamento.
Anche l’assenza di riscontro nei termini prescritti può avere il medesimo effetto
«liberatorio» in quanto, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni
del prefetto (articolo 1, comma 2).
Il regolamento aggiunge che, trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l’avvio
dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la
concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente
dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono
tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le
facoltà di revoca o di recesso.
Poiché è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la
necessaria stabilità (tenuto conto della facoltà, prevista dal comma 4 dello stesso articolo 11, per le
amministrazioni, di sospendere le erogazioni finché le informazioni prefettizie non siano
pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare
all’amministrazione interessata l’attestazione richiesta.
Ciò non preclude, peraltro, l’aggiornamento delle informazioni - soprattutto nel
caso delle variazioni dell’assetto proprietario o gestionale di cui si è detto - e
il rilascio, anche in tempi successivi, di attestazioni sfavorevoli, con la connessa
facoltà, per le amministrazioni riceventi, di recedere dai contratti o di revocare i
provvedimenti già disposti.
10. Le cosiddette informazioni aggiuntive
L’articolo 10, comma 9, precisa
che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le
informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o
di polizia dei soggetti controllati.
Nel confermare, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n.
559/Leg/240.514.3 dell’8 gennaio 1996, va precisato che le notizie di cui
all’articolo 1-septies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere
comunicate alle amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai fini delle scelte
discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni
così trasmesse non hanno di per sé efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a
indirizzare le scelte discrezionali dell’Amministrazione.
Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in
parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che anche l’articolo 10, comma 9, fa salve le speciali
disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.
Fra queste si segnala la previsione dell’articolo
18 del d.lgs. n. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche dall’articolo 11 del d.lgs. n. 358 del 1992,
richiamati rispettivamente dall’articolo
22 del d.lgs. n. 158 del 1995 e dall’articolo
12 del d.lgs. n. 157 del 1995, secondo cui sono esclusi gli imprenditori che abbiano,
fra l’altro, subito condanne passate in giudicato per reati che incidono gravemente
sulla loro moralità professionale, ancorché l’interessato possa attestare mediante
un’autocertificazione che non ricorrono le condizioni ostative.
Per quanto concerne la qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli
appalti di opere o lavori pubblici, si fa presente che l’articolo 8 della legge n. 109 del 1994,
recentemente modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato),
facendo comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato).
Attesa la delicatezza della materia e la concorrente competenza di altri Dicasteri, si fa
riserva di ulteriori istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta "clausola di
gradimento", talvolta ammessa dall’ordinamento.
Ulteriori disposizioni relative ai lavori pubblici
I commi 1 e 2 dell’articolo 12
consentono espressamente di sostituire l’impresa colpita dalle interdizioni
antimafia, quando si tratti di un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa
ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di un’impresa
partecipante ad un consorzio non obbligatorio, nell’intento di circoscrivere gli
effetti negativi dell’interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese
prive di controindicazioni.
Il comma 3 dello stesso articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni
amministrative, in una prospettiva di interscambio di dati anche ai fini della tenuta
dell’Albo nazionale dei costruttori. Il comma peraltro rinvia ad un successivo
decreto applicativo, che non è stato ancora adottato.
Particolarmente importante è la disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita
esigenza di prevenzione, dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella
provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di valore pari
o superiore al limite di valore di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
L’attenzione è principalmente rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle
aggiudicatarie, nei cui confronti gli accertamenti saranno comunque effettuati prima degli
atti formali di aggiudicazione, interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in
subappalto o con altro subcontratto, quali l’attività di cava, il movimento terra,
le forniture di calcestruzzo o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed
ogni altro lavoro che, nell’esperienza dei Signori Prefetti, eventualmente
corroborata dal parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
risulta interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa.
Tali accertamenti sono elettivamente finalizzati all’esigenza di corrispondere in
tempi brevi alle richieste delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche
circa la sussistenza o meno delle interdizioni antimafia, relativamente alle
autorizzazioni per la conclusione dei contratti (nel caso di lavori pubblici in
concessione) o dei subcontratti.
La norma in parola, inoltre estende espressamente gli effetti interdittivi di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo
490/1994, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall’appalto di
valore pari o superiore alla cosiddetta "soglia comunitaria", "indipendentemente
del valore delle opere o dei lavori", costituendo una evidente integrazione del
disposto dell’articolo 18, comma 3, n.
5, della legge 19 marzo 1990, n. 55, (non modificato nella parte qui di interesse), il
quale espressamente prescrive che «nei confronti dell’affidatario del subappalto
o del cottimo», non deve sussistere «alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.».
Si tratta pertanto di una innovazione estremamente significativa che introduce un efficace
strumento di contrasto delle "infiltrazioni mafiose" delle imprese, sulla quale
si richiama la massima attenzione sia delle Prefetture che delle Amministrazioni
interessate.
Premesso che gli accertamenti in parola sono arrivati dal Prefetto sulla base della
comunicazione, da parte della stazione appaltante, degli estremi del bando di gara
relativo ad opere e lavori pubblici di valore pari o superiore alla "soglia
comunitaria", tale comunicazione dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai
noti modelli GAP di cui all’articolo 1, comma 7, del d.l. 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
11. Ulteriori semplificazioni
Al fine di evitare adempimenti ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese,
si precisa che i certificati camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma
delle disposizioni previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e
funzionali indicati nelle presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.
Al medesimo fine, si allegano i modelli per:
- la richiesta delle informazioni di cui all’articolo 10 del regolamento;
- la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, di cui all’articolo 10, comma 4, e di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento;
- la comunicazione dell’avvio del procedimento di selezione del contraente, di cui
all’articolo 12, comma 4.
Relativamente al riscontro circa la insussistenza delle interdizioni di cui
all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo n. 490 del 1994, si ritiene sufficiente la seguente dicitura:
«Vista la richiesta e la relativa documentazione, nonché gli atti dell’Ufficio,
si comunica che nei confronti delle imprese (o società eccetera) e delle persone fisiche
sopra indicate (oppure: di cui alla predetta documentazione) non risultano sussistere,
alla data odierna, le cause interdittive di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e di cui all’articolo 4 del
d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490».