Circolare INPS 18 luglio 2012, n. 98
Ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183.

SOMMARIO:

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art. 40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma.

Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

1. Premessa

Con la Circolare n .47 del 27 marzo 2012, sono state fornite le prime istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Sulla materia in questione il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione è nuovamente intervenuto con le circolari n.5 del 23 maggio 2012 e n.6 del 31 maggio 2012.

La prima circolare ministeriale citata fornisce chiarimenti in ordine al rilascio dei certificati per l’estero ed ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie; la seconda emana direttive in merito all’applicazione al DURC dell’art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000, all’acquisizione d’ufficio dello stesso nell’ambito dei lavori pubblici ed alle modalità di effettuazione della relativa richiesta.

2. Certificati rilasciati per l’estero

Com’è noto la norma di legge citata in premessa, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni richiedano ai privati la produzione di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni, garantendo il ricorso a pieno regime allo strumento dell’autocertificazione o acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ai procedimenti, ha previsto che su ogni certificato sia apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il D.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di produrre a un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.

Pertanto, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la citata dicitura prevista dall’art .40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 viene sostituita dalla seguente “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, devono essere risolti anche i casi in cui le istituzioni estere con le quali le Sedi abbiano in trattazione domande di pensione e/o richieste di estratto contributivo, richiedano, per l’attribuzione di particolari benefici previsti dalle proprie legislazioni nazionali (ad esempio gli incrementi di pensione cd. majoration enfants o bonification enfants riconosciuti, alle condizioni di cui al messaggio n. 3046 del 4 febbraio 2004, dalla legislazione francese) o per la definizione delle richieste, specifiche certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni italiane (ad esempio stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita di competenza dei Comuni).

In tali casi, le certificazioni rilasciate al privato con la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”,potranno essere acquisite dalla Sede esclusivamente per essere trasmesse all’ente estero con i consueti formulari di collegamento.

3. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie

In relazione all’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo n. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000 in merito ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, si rappresenta che la norma citata, in base alla quale le Amministrazioni devono apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, è applicabile solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, tra le quale non possono essere annoverati gli uffici giudiziari nell’esercizio di attività giurisdizionale.

In merito è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010 n. 17358; Sezione V, 15 gennaio 2007, n. 703), precisando che le dichiarazioni sostitutive sia di atto di notorietà che di certificazione, esplicano efficacia certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, mentre ne sono completamente prive in sede giurisdizionale, non potendo essere estesa al diritto processuale civile, nel quale resta ferma la regola dell’onere della prova.

4. Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

4.1 Applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di certificazione dall’art. 40 comma 02 del DPR n.445/2000 introdotto dall’art. 15, Legge n. 183/2011.

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, con l’articolo 14, comma 06-bis ha stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”.

Nell’ambito citato, dunque, il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.

Nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall’articolo 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n. 6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.

Conformemente alla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, la sopra citata circolare qualifica il DURC “una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela di falso”.

Ulteriore riconferma della natura certificativa attribuita al DURC viene infine riconosciuta dall’articolo 6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 che al comma 1 stabilisce che “per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Preso atto di quanto precede, deve concludersi che al DURC debbano essere applicati integralmente i principi dettati dal D.P.R. n.445 del 2000; analogamente le stesse considerazioni devono essere estese anche al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché alle attestazioni di regolarità contributiva in generale.

Da quanto sopra descritto consegue che quanto prescritto nella Circolare n. 47/2012 al quarto capoverso del paragrafo 4 viene integralmente sostituito con le indicazioni che precedono.

Oltre a ciò si evidenzia che l’articolo 44-bis del medesimo D.P.R. - introdotto dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011 - ha stabilito che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

In conclusione, il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

4.2 Acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici

In materia di lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall’art. 6 comma 3 del DPR n. 207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.

Preme rammentare inoltre che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l’inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it

4.3 Modalità di effettuazione della richiesta del D.U.R.C.

Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la sopra citata Circolare n. 6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale.

Nella stessa circolare ha formulato l’invito agli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC (indicazione peraltro già resa operativa dall’INPS con messaggio Hermes n. 7255 del 27 aprile 2012), in quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si sottolinea, da ultimo, che nei casi in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

Il Direttore Generale - Nori