Ministero
dell'economia e delle finanze Alle province; Premessa. Gli
articoli
30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di
stabilità
interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il
concorso
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza
pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della
finanza
pubblica di cui agli
articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma,
della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal
nostro
Paese in sede comunitaria. a) 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro
a
decorrere dall'anno 2013 per le province; L'entità complessiva del predetto concorso, pertanto, in
termini
di indebitamento netto e di fabbisogno, è quantificata, per
le
province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in
1.300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella
misura di
4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di
euro a
decorrere dal 2013. 1) rispetto del patto di stabilità
interno; Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del
patto
di stabilità interno, è prevista l'estensione dei vincoli
del patto
ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013,
infatti,
saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle
province
ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
anche i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti
nonché le
aziende speciali e le istituzioni (art. 114, comma 5-bis,
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (5) . Inoltre, a
decorrere dal
2014, saranno assoggettate alle regole del patto di
stabilità
interno le unioni di comuni formate dagli enti con
popolazione
inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1
dell'art. 16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). A. Enti soggetti al patto di stabilità interno. Come anticipato nella premessa, per l'anno 2012 sono
assoggettati
al patto di stabilità interno le province e i comuni con
popolazione
superiore a 5.000 abitanti. A decorrere dall'anno 2013, come
disposto
dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 sono
soggetti
al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000
abitanti. A.1. Enti di nuova istituzione. Il comma 23 dell'art. 31 della legge di
stabilità 2012
stabilisce
che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009
sono
soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal
terzo
anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto,
se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del
patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012. A.2. Enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL.
Come per l'anno precedente, le regole del patto di
stabilità
interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o
similare, ai
sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000
(TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello
della
rielezione degli organi istituzionali (comma 24, art. 31,
della legge
n. 183 del 2011). A.3. Roma capitale. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 24
della
legge 5 maggio 2009, n. 42, è stabilita una procedura
particolare
per la determinazione delle modalità di partecipazione al
patto di stabilità interno del comune di Roma in quanto capitale
della
Repubblica. B. Determinazione degli obiettivi programmatici per il
triennio
2012-2014. B.1. Indicazioni generali. Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla
manovra
degli enti locali per il triennio 2012-2014 è stato
quantificato dal
decreto-legge n. 78 del 2010 e, successivamente, dai
richiamati
decreti legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011. -
per le province, per l'anno 2012, pari a 16,5% e, per gli
anni 2013
e successivi, pari a 19,7%; Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in
termini
di competenza mista, non inferiore al valore così
determinato,
diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti
erariali
operata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n.
78 del
2010 (art. 31, comma 4), complessivamente pari, a decorrere
dall'anno
2012, a 500 milioni di euro per le province e a 2.500
milioni di euro
per i comuni. -
per le province, 16,9% per l'anno 2012, e 20,1% per gli anni
2013 e
successivi; Per supportare gli enti locali nell'individuazione
dell'obiettivo
programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di
stabilità
interno 2012-2014, la Ragioneria generale dello Stato, nelle
more
dell'emanazione del relativo decreto del Ministero
dell'economia e
finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di
stabilità
interno «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», un modello
di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel,
in cui è
indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei
saldi
obiettivo 2012-2014. Le amministrazioni interessate
potranno, quindi,
come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo,
inserendo
nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal
citato
modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei
saldi
obiettivi per il triennio 2012-2014 è costituita da quattro
fasi, di
seguito elencate e schematizzate negli allegati OB/12/P e
OB/12/C
relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con
popolazione
superiore a 5.000 abitanti. B.2. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle
nuove regole. Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale
data
della spesa media. Il comma 2, lettere a) e b), dell'art. 31 della legge di
stabilità
2012 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e successivi, gli
enti
soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media
degli
impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio
2006-2008, così come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella
tabella
sottostante: -----------------------------------------------------------
Anno 2012 - Anno 2013 e seguenti Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere
(a),
(b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo
degli
impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli
anni
2006, 2007 e 2008. Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della
riduzione
dei trasferimenti. Il successivo comma 4 dell'art. 31 dispone che il valore
annuale,
determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, è
ridotto,
per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla
riduzione dei
trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla
«virtuosità». Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino
alla data
di emanazione del più volte richiamato decreto
interministeriale, di
cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del
2011, in base
al quale saranno annualmente individuati gli enti «virtuosi»
e gli
enti non «virtuosi». Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2012
rideterminato (patto
regionalizzato). L'obiettivo individuato con le prime tre fasi
è definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle
variazioni
previste dalle norme afferenti al Patto regionalizzato. Come
anticipato nella premessa, il comma 17 dell'art. 32 della
legge di stabilità 2012 ripropone, per l'anno 2012, le disposizioni
in
materia di «Patto regionalizzato verticale ed orizzontale»
di cui ai
commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010,
trattate,
nel dettaglio, al successivo paragrafo F. B.3. Comunicazione dell'obiettivo. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti
soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal
2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, le informazioni
concernenti
gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno
per il
triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti
dal
decreto di cui al comma 19 del richiamato art. 31. La
mancata
trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta
Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno
(ultimo
periodo del comma 19). B.4. Riduzione degli obiettivi annuali.
Anche per il 2012 continua ad operare la disposizione di cui
all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come
sostituito
dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del
2011, che
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti
locali, in
base ai criteri definiti con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
d'intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella
misura pari
agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della
sanzione di
cui al comma 2, lettera a) dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 149
del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio per
gli enti inadempienti al patto di stabilità interno e a
valere sui
trasferimenti erariali per gli enti delle regioni Sardegna e
Sicilia. C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del
patto. I commi da 7 a 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
dispongono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto
di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di
spese,
alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.
C.1. Risorse connesse con la dichiarazione di stato
d'emergenza. Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della
legge n.
183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse
provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza.
In particolare, le esclusioni operano distintamente per le
entrate
e per le spese nel modo di seguito indicato: 1) Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di
riferimento,
valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità
interno,
le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non
anche da
altre fonti) purché registrate successivamente al 31
dicembre 2008. 2) Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i
pagamenti
in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse
statali
- effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente
del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di
emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate
successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si
sottolinea che
sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese
effettuate
a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non
anche le
altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal
comune a
valere su risorse proprie). C.2. Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento.
Il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 equipara
espressamente, ai fini del patto di stabilità interno, gli
interventi realizzati direttamente dagli enti locali in
relazione
allo svolgimento delle iniziative per le quali è
intervenuta la
dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza
del
Dipartimento della protezione civile - di cui all'art.
5-bis, comma
5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli
interventi
di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista al
precedente
punto C.1. C.3. Risorse provenienti dall'Unione europea.
Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo
alle
risorse provenienti dall'Unione europea, il comma 10
dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario
in termini
di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione europea (intendendo tali quelle
che
provengono dall'Unione europea per il tramite dello Stato,
della
regione o della provincia), nonché le relative spese di
parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai
comuni. C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai
punti C.1,
C.2 e C.3. Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di
esclusione previsto per calamità naturali, grandi eventi e
risorse
provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si
riportano alcune
possibili fattispecie: Risorse di parte corrente: 1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli
impegni a
valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui
vengono
assunti (2012, 2013, 2014, etc.); Risorse in conto capitale: 1) l'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese
a
valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono
effettuati i
rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.); Si ribadisce, infine, che le deroghe di cui ai precedenti
tre
paragrafi non considerano le entrate relative ad anni
precedenti al
2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o
pluriennali,
relative ad entrate registrate successivamente al 31
dicembre 2008. C.5. Risorse connesse al Piano generale di censimento.
Il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede
l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della
verifica
del patto, delle risorse trasferite dall'ISTAT e delle spese
per la
progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle
stesse
risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali
individuati
dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art.
50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi
delle
rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il
censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno
considerate
in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il
codice
SIOPE 2599 «Trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico». C.6. Altre esclusioni. a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de
L'Aquila. Per i comuni dissestati della provincia de L'Aquila
è
confermata
la possibilità di escludere dal saldo del patto di
stabilità
interno del 2012 gli investimenti in conto capitale
deliberati entro
il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già
assegnati
negli anni precedenti. La deroga è concessa fino ad un
importo
massimo di 2,5 milioni di euro. b) Risorse connesse all'Autorità europea per la sicurezza
alimentare
(EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma. Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai
fini
della verifica del patto di stabilità interno, le risorse
provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la
realizzazione
degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle
dotazioni
infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla
riqualificazione urbana della città di Parma connessi con
l'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare
(EFSA) nonché quelle per la realizzazione della Scuola per
l'Europa
di Parma. c) Federalismo demaniale. Il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011,
confermando
quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone,
con
riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo
demaniale
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilità interno di un importo
corrispondente
alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. d) Investimenti infrastrutturali. Il comma 16 dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011
introduce
un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità
interno,
limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per
investimenti
infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con
decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1,
dell'art.
5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il
citato art.
5 prevede la destinazione di una quota del Fondo
infrastrutture, nel
limite delle disponibilità di bilancio a legislazione
vigente e fino
ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di
250 milioni
di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali
effettuati
dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente,
entro il 31
dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione
di
partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali
di
rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La norma,
pertanto,
prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese
effettuate a
valere su tali risorse. D. Riflessi delle regole del patto sulle previsioni di
bilancio. Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti
in
materia di predisposizione del bilancio di previsione degli
enti
sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18
dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve
essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di
cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto
delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il
rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. E. Altre misure di contenimento. E.1. Misure di contenimento del debito.
L'art. 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca
disposizioni
dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione del
debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non
soggetti al
patto di stabilità interno). 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio
pro-capite,
oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere
alla
riduzione del debito; A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione
del
debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società
di cui
al comma 1 dell'art. 6 della richiamata legge n. 183 del
2011.
Infine, il comma 4 del citato art. 8 dispone che, agli enti
che non
adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune
delle
sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità
interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle
assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo
I alle
lettere b) e d). E.2. Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria.
Il comma 21 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
riproduce la
norma già presente nelle previgenti discipline del patto di
stabilità interno che autorizza il Ministro dell'economia e
delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, ad
adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati
dagli
enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si
registrino
prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito
assunti con
l'Unione europea. F. Facoltà delle regioni di rivedere il patto di
stabilità
interno
per i propri enti locali. L'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge n. 183 del
2011,
conferma, per l'anno 2012, il Patto regionalizzato
«verticale» e
«orizzontale» disciplinato dai commi da 138 a 143 dell'art.
1 della
legge n. 220 del 2010. a) la prima modalità (c.d. Patto regionale «verticale») -
disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143
dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede che la regione
possa
riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali
compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in
termini
di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si
concretizzano,
per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto
capitale;
contestualmente le regioni rideterminano il proprio
obiettivo di
cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti
finali
in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte
corrente
soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma
138-bis
(10) , le regioni definiscono i criteri di virtuosità e
modalità
operative previo confronto in sede di consiglio delle
autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle
autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito
dall'art.
2, comma 33, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010,
gli enti
locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI e alle
regioni
e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno,
l'entità
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le
regioni
e le province autonome, entro il termine perentorio del 31
ottobre,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riguardo a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza
pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i
nuovi
obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione
verticale. In favore delle regioni che peggiorano il proprio
obiettivo, è
autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle
somme
statali alle stesse spettanti purché non esistano
obbligazioni
sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme
relative ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane
l'obbligo a
carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate
sono
utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità
interno, solo
per spese d'investimento. Del loro utilizzo è data
comunicazione
all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
Infine, le regioni e le province autonome, in sede di
certificazione (comma 19 dell'art. 32 della legge n. 183 del
2011),
dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio
obiettivo di
cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti
finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che
la
rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è
stata
realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti
soggetti
ai limiti del patto; Appare opportuno segnalare che il richiamato comma 142
introduce
due differenti scadenze entro cui la regione deve comunicare
al
Ministero dell'economia e delle finanze i nuovi obiettivi
dei propri
enti locali; più precisamente le scadenze sono il 31
ottobre con
riferimento al patto del 2011 e il 30 giugno con riferimento
al patto
del 2012. Pertanto, le scadenze riportate nel citato
decreto, che
disciplina le modalità attuative del patto regionalizzato
orizzontale per l'anno 2011, sono da intendersi, in coerenza
con la
normativa vigente, sostituite con la data del 30 giugno. G. Monitoraggio. Come per gli anni passati, il monitoraggio del rispetto dei
vincoli
del patto di stabilità interno 2012 prevede la rilevazione
delle
risultanze finanziarie delle province e dei comuni con
popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, anche
dei comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti
assoggettati alle
regole del patto. H. Certificazione. Come per gli anni precedenti, anche per il 2012, le province
e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere
dall'anno 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e
5.000 abitanti, sono tenuti ad inviare le risultanze al 31
dicembre
del patto di stabilità interno con cui si dimostra il
raggiungimento
o meno degli obiettivi del patto di stabilità (art. 31,
comma 20,
della legge n. 183 del 2011). I. Mancato rispetto del patto di
stabilità interno. I.1. Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di
stabilità
interno. Il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011,
conferma le
misure di carattere sanzionatorio di cui all'art. 7, commi 2
e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Tali
disposizioni prevedono, a carico dell'ente inadempiente,
nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in
misura
pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non
superiore
al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo. La norma precisa che la sanzione in questione
non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente
spesa
del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti
fondi,
l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello
Stato le
somme residue presso la competente sezione di tesoreria
provinciale
dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello
Stato, al
capitolo 3509 (denominato «versamento delle somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del
decreto
legislativo n. 149 del 2011 riferite al mancato rispetto del
patto di stabilità interno»), art. 2 (denominato «somme versate da
parte dei
comuni e delle province»).
Il comma 27 del citato art. 31 introduce una modifica al
summenzionato art. 7, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n.
149 del 2011, stabilendo che per gli enti locali della
regione
Sicilia e della regione Sardegna, in caso di inadempienza
delle
regole del patto di stabilità interno, la riduzione opera
con
riferimento ai trasferimenti erariali; Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola,
costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17,
della legge
n. 350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi
delle
devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale
contratti in anni
precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una
diversa
finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel
divieto le
operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i
mutui e le
emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di
indebitamento,
che consentono una riduzione del valore finanziario delle
passività. a) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato
all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale),
le somme
per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel
bilancio
della regione; -
l'indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto
del patto
nell'anno 2009 è pari a: y = x -30% x, dove x è
l'indennità
corrisposta al 30 giugno 2008; Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso
«all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'art.
7, comma
2, lettera e), del decreto legislativo n. 149 del 2011 che -
anche
secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione
regionale di
controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si
riferisce non
all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. I commi 28 e 29, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011,
disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del
patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno
seguente a
quello cui la violazione si riferisce. Il comma 37 dell'art. 33 della legge 12 novembre 2011, n.
183,
detta disposizioni a favore della provincia e del comune di
Milano
coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo Milano
2015. La
norma in parola è diretta ad attenuare per tali enti, in
via
straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste
dal comma
2, lettere a), b) e c) dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 149 del
2011 in caso di mancato rispetto del patto. a) sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale
di
riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e
comunque per
un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate
correnti
registrate nell'ultimo consuntivo (la norma generale prevede
una
percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli enti, in
caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La
sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del
patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore
spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla
media
della corrispondente spesa del triennio precedente; Sono poi confermate le
disposizioni
applicabili alla generalità degli enti locali, in base alle
quali i
mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui
risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto per l'anno
precedente. I.4. Misure antielusive delle regole del patto di
stabilità
interno. I commi 30 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
introducono misure volte ad assicurare il rispetto della
disciplina
del patto di stabilità interno da parte degli enti locali
impedendo
comportamenti elusivi. 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti
elusivi: fino
a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di
commissione dell'elusione; Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei
conti
dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità
interno
possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle
entrate e
delle spese escluse dai vincoli in applicazione del
principio
generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie
elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio
finanziario
ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero
quali
oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori
bilancio). Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui commi
166 e
successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come
integrati dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che
affidano alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: -
l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti
con il
patto di stabilità interno; L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso
dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine
dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più
precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della
sanzione
in corso di esercizio si configura come un intervento
correttivo e di
contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per
recuperare
il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno
evidenziato
dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in
cui la
gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al
saldo
programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti
correttivi e
contenitivi finalizzati a non aggravare la propria
situazione
finanziaria. L. Allegati alla circolare esplicativa del patto 2012-2014.
Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla
presente
circolare - gli schemi esemplificativi che saranno
pubblicati sul
sito web. Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di
patto di stabilità interno potrebbero generare da parte degli enti
locali
richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e
di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario
pervengano: a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di
stabilità
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo
pattostab@tesoro.it; Annotazioni finali. Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in
applicazione
delle precedenti normative relative al patto di stabilità
interno,
sono consultabili sul sito internet: Roma, 14 febbraio 2012 Allegati
(omissis)
Circolare 14 febbraio 2012, n. 5
Patto di stabilità interno per il triennio
2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli
30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183).
(G.U. n. 100 del 30
aprile 2012 )
Ai comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti;
Agli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno;
Alle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Sezione autonomie locali;
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale;
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali;
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione
civile;
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Al Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi;
Al Gabinetto del Ministro;
All'Ufficio legislativo-economia;
All'Ufficio legislativo-finanze;
All'ISTAT;
All'U.P.I.;
All'A.N.C.I.;
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Al CINSEDO.
Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di
finanza
pubblica degli enti locali è individuato dal comma 1
dell'art. 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (1), e dal comma 5,
dell'art. 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2) ,
così come
modificato dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 13
agosto 2011,
n. 138 (3) , che anticipa all'anno 2012 le misure previste,
per il
2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c) e
d) del
citato comma 5, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del
2011.
Tali misure hanno disposto un ulteriore concorso alla
manovra di
finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto
pari a:
b) 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e 2.000 milioni di
euro a
decorrere dall'anno 2013 per i comuni con popolazione
superiore a
1.000 abitanti.
Il comma 12 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 138
del
2011 prevede, inoltre, che l'importo complessivo della
manovra sia
ridotto, per l'anno 2012, di un importo pari al maggior
gettito
atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti
operanti nel
settore energetico (cosiddetta «Robin Tax»), di cui all'art.
7, commi
da 1 a 6, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
In particolare, il comma 12, in prima istanza, prevedeva che
la
ripartizione fra gli enti territoriali fosse operata con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza
unificata. Successivamente, l'art. 30, comma 1, della legge
di stabilità 2012, ha eliminato la previsione del ricorso al
decreto ed
ha disposto che la riduzione sia attribuita alle province
nella
misura di 150 milioni di euro ed ai comuni con popolazione
superiore
a 5.000 abitanti nella misura di 520 milioni di euro.
Infine, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n.
98 del
2011, come modificato dal comma 2, dell'art. 30 del
richiamato
decreto-legge n. 183 del 2011, ha previsto, per l'anno 2012,
un'ulteriore riduzione del contributo alla manovra, pari a
20 milioni
di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni
con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
La novità più significativa delle regole che disciplinano
il
patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata
dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare
del
concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli
enti basato
su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2
dell'art. 20
(4) del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che
gli
obiettivi del patto di stabilità interno, a decorrere
dall'anno
2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla
virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei
seguenti
quattro parametri:
2)
autonomia finanziaria;
3) equilibrio di parte corrente;
4)
rapporto
tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte
corrente.
Infine, in applicazione dell'art. 4, comma 14, del
decreto-legge n.
138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società
cosiddette
«in house» affidatarie dirette della gestione di servizi
pubblici
locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con
decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i
Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni,
sentita la
Conferenza unificata.
Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di
spesa dal
saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto
del
patto di stabilità interno, si fa presente che, per
rispondere a
specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe
ai
vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già
previste
per il patto 2011.
Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in
materia di
«patto regionalizzato verticale ed orizzontale» grazie alle
quali le
province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di
maggiori
spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e
dagli altri
enti locali. A partire dall'anno 2013, inoltre, è prevista
l'introduzione del cosiddetto «patto regionale integrato»,
in base al
quale le regioni possono concordare con lo Stato le
modalità di
raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli
enti
locali del proprio territorio.
La determinazione della popolazione di riferimento viene
effettuata
sulla base del criterio previsto dall'art. 156 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la
popolazione residente alla fine del penultimo anno
precedente a
quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.
Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i
comuni
la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010, risulti
superiore a
5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni la cui
popolazione,
rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000
abitanti.
A decorrere dal 2014, il
comma 5 dell'art. 16 del
decreto-legge n.
138 del 2011 prevede, altresì, l'assoggettamento alle
regole del
patto di stabilità interno delle sole unioni di comuni
formate dagli
enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del
comma 1
dell'art. 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011.
In particolare, tale comma dispone che i comuni con
popolazione
fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma associata
tutte le
funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro
spettanti
sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni.
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che a tale unione
hanno facoltà di aderire anche i comuni con popolazione superiore
a 1.000
abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le
funzioni
fondamentali loro spettanti e i servizi ad esse inerenti.
Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti per
la prima
volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla
comunicazione
degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla
certificazione,
devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto
per il
patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», richiedendo una
utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero
il nome
utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle
modalità di
accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/12 alla
presente
circolare. Per gli altri enti locali già accreditati non
sono
previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di
eventuali
aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove
attivazioni)
delle proprie utenze.
Si segnala che la password scade dopo novanta giorni
dall'ultimo
accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto,
se entro
novanta giorni l'utente non avvia la procedura digitando le
proprie
User ID e password, quest'ultima scade per una protezione
del
sistema.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico,
tali
enti assumono, come base di riferimento, le risultanze
dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente
istituito nel
2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti
registrate
nell'anno 2010.
Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base
di
riferimento su cui applicare le regole per la determinazione
degli
obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2008-2009
e le risultanze dell'anno 2009.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico,
anche
tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa
corrente media
sostenuta nel periodo 2006-2008.
Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria
generale
dello Stato, tramite il sistema web appositamente previsto
per il
patto di stabilità interno al nuovo indirizzo web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», della situazione
di
commissariamento ai sensi del summenzionato art. 143 del
TUEL
determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle
regole del
patto.
In particolare, il comma 22 dell'art. 31 della legge n. 183
del
2011 prevede che il comune di Roma concordi con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun
anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di
finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni
anno, il
Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e
delle finanze.
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di
stabilità 2012
ripropone, quale parametro di riferimento del patto di
stabilità
interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali (al
netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato
in
termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte
corrente,
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto
capitale, gli
incassi e i pagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario
sono
solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di
conto
consuntivo.
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da
considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo
(o
deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di
stabilità
interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base
alle regole
europee della competenza economica, gli avanzi di
amministrazione che
si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono
conteggiati ai
fini dell'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, al
contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di
riferimento.
Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva
del
comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli
anni
2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa
corrente
media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini
di
impegni, così come desunta dai certificati di conto
consuntivo per
una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del
richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012.
Le percentuali sono le seguenti:
-
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
pari a
15,6%, per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione
superiore a
1.000 abitanti, pari a 15,4% per gli anni 2013 e successivi.
Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
previsto dal comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98
del 2011,
concernente il riparto degli enti locali in due classi al
fine di
individuare gli enti virtuosi.
A partire dall'anno 2012, infatti, ai sensi del comma 5
dell'art.
31, gli enti che, sulla base dei summenzionati parametri di
virtuosità, risultano collocati nella classe degli enti
virtuosi,
conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in
termini di
competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore
compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della
cosiddetta
«clausola di salvaguardia» di cui al successivo comma 6
dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni
risultanti non
virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali
determinate
dal decreto di cui al comma 2 del citato art. 20 del
decreto-legge n.
98 del 2011 (art. 31, comma 6); percentuali che, comunque,
non
potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle
percentuali
originarie di cui al comma 2 del richiamato art. 31 della
legge n.
183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le
percentuali
potranno assumere sono i seguenti:
-
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
16,0% per
l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a
1.000
abitanti, 15,8% per gli anni 2013 e successivi.
Province
16,5%
19,7%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 15,6% 15,4%
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente
l'applicazione,
automaticamente, determinerà i saldi obiettivi «provvisori»
per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, effettuando il
calcolo del
valore medio della spesa corrente e applicando a
quest'ultimo le
percentuali di cui sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione
dell'obiettivo per
l'anno 2012 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia
considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza
alcuna
esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente
capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri
enti
locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono
tali da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il
triennio
2012-2014 nella misura quantificata dai decreti-legge n. 78
del 2010,
n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, al fine di salvaguardare i
saldi
obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in
considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di
contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di
anni
passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi
certificati
di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del
saldo
obiettivo. è, altresì, da escludere la possibilità di
modificare i
dati riportati nei certificati di bilancio già presentati
che devono
restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di
bilancio.
Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della
riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente
dalla
procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si
ottiene così
il saldo obiettivo al netto della riduzione dei
trasferimenti.
In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2
prevede che
le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni
siano
ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del
Ministro dell'interno.
Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata
attuata con
il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, mentre
per il
2012, non è ancora noto l'ammontare della riduzione che sarà
operata per ciascun ente a valere sulla manovra di riduzione
complessiva prevista, essendo in corso di definizione il
decreto del
Ministro, al quale, pertanto, si rinvia.
In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi
di virtuosità sulla base dei predetti 4 parametri. Ai sensi
del comma 5
dell'art. 31 della legge di stabilità 2012, agli enti
locali che
risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito,
per
l'anno 2012, un saldo obiettivo, espresso in termini di
competenza
mista, pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con
gli
spazi finanziari connessi all'applicazione della cosiddetta
«clausola
di salvaguardia».
I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono
compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non
virtuosi. Per
evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di
difficile
realizzazione, il comma 6 dell'art. 31 introduce una
clausola di
salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo
richiesto
agli enti locali non virtuosi non può essere superiore allo
0,4%
della spesa media registrata nel triennio 2006-2008.
Pertanto, gli enti virtuosi potranno avere un saldo
obiettivo pari
a zero solo qualora la clausola di cui al comma 6 consenta
il
reperimento di adeguati spazi finanziari compensativi; in
caso
contrario, agli stessi enti sarà attribuito un obiettivo
maggiore di
zero, comunque inferiore a quello ottenuto applicando le
percentuali
di cui al comma 2 dell'art. 31, commisurato agli spazi
finanziari
derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
La
definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché
il
riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i
criteri
adottati verranno individuati, ai sensi del citato comma 2
dell'art.
20 del decreto-legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del
Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e
per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.
Tale
decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di
virtuosità
per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio
2012-2014. Pertanto, relativamente agli anni 2013 e 2014, si
ritiene
opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano
l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che
l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia
operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto
annuale.
Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la
fase
3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel
triennio
2012-2014 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva
fase 3-B,
relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato
l'obiettivo
2012, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a
quello
degli enti non virtuosi.
Per l'anno 2012, come disposto dall'ultimo periodo del comma
2
dell'art. 31, nelle more dell'adozione del suddetto decreto,
il
concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di
finanza
pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun
ente in
base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo
2006-2008,
secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo,
si
richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo
risulterà
inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli
enti
locali che risulteranno, sulla base del più volte citato
decreto,
non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini
della
redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma
18
dell'art. 31 deve essere approvato garantendo il rispetto
delle
regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via
prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo
programmatico
previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato
applicando le
percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31.
Ovviamente, una
volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la
riduzione
dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale
rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2
dell'art. 31, per gli enti non virtuosi.
Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in
base alle
prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in
base al
Patto regionalizzato «verticale» e/o «orizzontale».
L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2012,
rideterminato in virtù del citato Patto regionalizzato,
sulla base
dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero
dell'economia e
delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo
definite ai
sensi dei commi 138 e 141 (cella (an)) dell'allegato
OB/12/P, per le
province, e dell'allegato OB/12/C, per i comuni). Il saldo
obiettivo
finale 2012, così rideterminato, verrà indicato nella
cella (aq)
dell'allegato OB/12/P, per le province, e dell'allegato
OB/12/C, per
i comuni.
Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è
più
consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del
medesimo
anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o
variazioni
possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema
web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra
l'altro che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più
essere
comunicato.
L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web
appositamente
previsto per il patto di stabilità interno al nuovo
indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it».
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della
ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento
degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni
volte a
prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la
determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del
patto,
dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed
autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI.
Inoltre, per il solo anno 2012, il comma 2 dell'art. 30
della
citata legge n. 183 del 2011 dispone un'ulteriore riduzione,
per un
importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi
degli enti
che partecipano alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei
sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo
23
giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire
a
ciascun ente è definito con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che
individuano
esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini
del
patto di stabilità interno non previste espressamente dalla
legge di stabilità 2012.
Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di
stabilità
interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai
richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno
specifico
intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le
adeguate
risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di
finanza
pubblica.
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono
trasferite per il
tramite delle regioni;
L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per
compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza
pubblica
indotti dall'esclusione delle spese.
L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più
anni
e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate
e/o
incassate.
Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente
alla
revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle
relative
entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per
la parte
capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio
dei Ministri.
L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai
prestiti
con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e,
quindi, la
stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale
con oneri a
carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica
in ordine
alla natura statale delle risorse da escludere, nonché
l'effettiva
emanazione delle ordinanze.
Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -
Dipartimento della protezione civile, di valutare la natura
delle
spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che
l'elenco che
gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di
gennaio
dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8
dell'art. 31,
contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal
patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella
parte
capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per
permettere il
riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le
suddette
risorse statali.
La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a
carico
dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata
comunicazione, rappresentando una violazione ad una
disposizione di
legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente
allo
stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.
Infine, si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione
delle
spese e delle entrate da escludere ricade nella
responsabilità degli
enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta
valutazione
in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti
oggetto di
esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal
Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
(punto M della presente circolare).
Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle relative
spese
connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è
operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico
del
bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al
31
dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli
interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione
riguarda solo
gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite
dal
bilancio dello Stato.
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti
riferiti
ai grandi eventi oggetto di esclusione, si ribadisce
l'opportunità
che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al
Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
(punto M della presente circolare).
L'esclusione non opera per le spese connesse ai
cofinanziamenti
nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di
cofinanziamento
a carico dello Stato, della regione, della provincia e del
comune.
La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno
delle
spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi
finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non
ritardare
l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione
con
l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che
vengono
poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.
Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di
stabilità
interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate
con
risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni
comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono
essere
considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. Si
ribadisce,
comunque, che la valutazione specifica nel merito delle
risorse
assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla
base
degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle
relative
spese, nonché sulla base delle informazioni fornite
dall'ente che
assegna le risorse stesse.
Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di
stabilità
interno delle spese connesse alla realizzazione di un
progetto
cofinanziato dall'Unione europea opera nei limiti delle
risorse
comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente
locale per
la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre
spese
comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello
stesso
progetto e non coperte dai fondi U.E.
L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono
effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non
sia
superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse
assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31
dicembre
2008. Qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese
non
riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità
interno
relativo all'anno in cui è comunicato il mancato
riconoscimento o in
quello dell'anno successivo, se la comunicazione è
effettuata
nell'ultimo quadrimestre (comma 11, art. 31, legge n. 183
del 2011).
2) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni
già
assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011;
l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non
possono
essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3) l'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni
che saranno assunti negli anni 2013, 2014; l'accertamento di
100 è
escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi
dai saldi
del 2013, 2014.
2) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese
già
effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011;
l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non
possono essere
escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3) l'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che
saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso
dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi
dai saldi
del 2013 e 2014.
Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate
secondo
la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente
della
loro natura.
Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e
finalizzate
alle operazioni di censimento, si segnala che tali non
possono
ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad
investimenti o ad
acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va
oltre il
periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi
censimenti.
Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano
anche
agli enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Alla ripartizione del beneficio tra gli enti si provvede con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15
settembre 2012,
sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e
della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale
(comma 13,
art. 31, legge n. 183 del 2011).
L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 (comma 14, art. 31, legge n.
183 del
2011).
I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo
sono
demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo
n. 85 del
2010.
Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle
regole del
patto di stabilità interno costituisca un vincolo
all'attività
programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire
all'organo
consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.
L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica,
pertanto, una
grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente
è
tenuto a porre rimedio con immediatezza (6) . A tale scopo,
il
legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di
previsione un
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Tale
prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo.
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste
di
bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del
rispetto
del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non
incidendo in
maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento
costitutivo
del bilancio preventivo stesso, inteso come documento
programmatorio
complessivo adottato dall'ente (7) .
Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa
presente
che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di
stabilità
interno può essere oggetto di verifica da parte della
magistratura
contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento
agli organi
elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo
utile
per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del
patto
deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di
bilancio
nel corso dell'esercizio.
Con l'occasione, si ricorda che, per quanto concerne la
gestione
della spesa, l'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del
decreto-legge n. 78 del 2009 (8) , dispone che il
funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha
l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le
regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che,
oltre a
verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista
dall'art.
151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come
richiamato
anche nell'art. 183 dello stesso TUEL, il predetto
funzionario deve
verificare anche la compatibilità della propria attività
di
pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità
interno ed,
in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al
prospetto
obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al
summenzionato comma 18 dell'art. 31. La violazione
dell'obbligo di
accertamento in questione comporta responsabilità
disciplinare ed
amministrativa a carico del predetto funzionario.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento
della
ragioneria generale dello Stato, in virtù delle esigenze di
controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica,
provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di
finanza
pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche.
Tali
Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche
presso gli
enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti
dagli
obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche
sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli
aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e
sull'eventuale
superamento dei vincoli imposti dallo stesso.
Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000
abitanti saranno assoggettati alle regole del patto di
stabilità
interno a decorrere dall'anno 2013. Tali comuni, pertanto,
in fase di
predisposizione del bilancio pluriennale dovranno tener
conto dei
vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di
competenza mista che saranno posti nel biennio 2013-2014. A
tal fine,
la Ragioneria generale dello Stato ha predisposto sul sito
web
dedicato al patto di stabilità interno
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» un modello di
calcolo degli
obiettivi programmatici in formato Excel con cui tali enti
potranno
calcolare il proprio saldo obiettivo seguendo le modalità
indicate
nel paragrafo B.
In particolare, il comma 1, modificando il comma 1 dell'art.
204
del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che
l'ente
locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme
di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo
annuale dei
correlati interessi, sommati agli oneri (9) già in essere,
non
superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a
decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre
titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in
cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Quindi, la modifica introdotta determina la riduzione,
rispetto ai
livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui
e ad
altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.
Il successivo comma 3, nel sancire che le disposizioni di
cui al
richiamato art. 8 costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
dispone che,
ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
a
decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità
del
debito pubblico.
Le modalità attuative, da individuare con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata,
dovranno in particolare stabilire:
2) la percentuale annua di riduzione del debito;
3) le modalità con le quali può essere raggiunto
l'obiettivo di
riduzione del debito.
Tali norme stabiliscono che, nel corso dell'esercizio
finanziario,
gli obiettivi di cui all'art. 31 della legge di stabilità
2012
possono essere variati, con deliberazione, dalle regioni e
dalle
province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla
diversità
delle situazioni finanziarie esistenti.
Le regioni possono intervenire, infatti, a favore degli enti
locali
del proprio territorio, secondo due modalità:
b) la seconda modalità (c.d. «Patto regionale orizzontale»)
-
disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13
dicembre
2010, n. 220 - prevede, invece, che sulla base dei criteri
stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
intesa
con la Conferenza unificata, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del
proprio
territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi
posti dal
legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni
finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni
statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo
complessivamente determinato per gli enti locali della
regione. A tal
fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti
locali il
nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno,
determinato
anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio
delle
autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio
del 30
giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale,
gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli
stessi
termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti
locali
interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri di
attuazione
del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del
Ministero
dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.
Il decreto chiarisce che le regioni e le province autonome
di
Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto
di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio
territorio, in
senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto
degli
obiettivi aggregati. Pertanto, i comuni e le province che
prevedono
di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
positivo (o
negativo) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa
nazionale,
possono comunicare alle regioni e alle province autonome di
Trento e
Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali l'entità
degli spazi
finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano)
nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di
cessione)
dei medesimi spazi nel biennio successivo. Tali
comunicazioni sono
facoltative. La mancata comunicazione da parte dell'ente
comporta la
sua esclusione dalla compensazione. I criteri stabiliti
dalle regioni
e dalle province autonome privilegiano le spese in conto
capitale, le
spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul
sistema
economico di riferimento. La rimodulazione non è
autorizzata se
finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di
carattere
discrezionale.
Infine, agli enti che hanno ceduto spazi
finanziari, è
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del
loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari
ceduti,
fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale,
mentre
agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo
complessivamente pari alla quota acquisita.
Pertanto, agli enti locali che nel 2011 hanno partecipato al
patto
regionalizzato «orizzontale» sono attribuiti negli anni 2012
e 2013
contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o
acquisiti
nel 2011 (come previsto dall'art. 3 del citato decreto
ministeriale 6
ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno
aggiunti gli
eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione
degli
stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2012.
Per il
2012, quindi, le regioni e le province autonome
comunicheranno le
informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e
acquisite da
ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di
spazi
finanziari già esistenti e rinvenienti dall'adozione del
patto
regionalizzato orizzontale del 2011.
Premessa, dunque, la
possibilità di effettuare
rimodulazioni dei
singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il
saldo
obiettivo 2012 da considerare sarà quello risultante dalla
somma fra
saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo
determinata in
base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. Si
sottolinea che
l'anzidetto termine perentorio, entro il quale le regioni e
le
province autonome sono tenute a comunicare al Ministero
dell'economia
e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi
assegnati ai
propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo
di
verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il
mantenimento
dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne
consegue che la
disciplina regionale del patto di stabilità interno che non
tenesse
conto di tale termine entro il quale modificare gli
obiettivi
programmatici si configurerebbe come una disciplina elusiva
del
regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto
renderebbe possibili interventi «a sanatoria» ad esercizio
sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far
risultare
adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato
che,
confidando nella «sanatoria a chiusura dell'esercizio» gli
enti
potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco
virtuosi,
la disciplina regionale del patto di stabilità interno
potrebbe
rendere sempre più difficile nel tempo il raggiungimento
degli
obiettivi del patto medesimo, comportando effetti
peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.
Infine, a decorrere dal 2013,
opererà, ai sensi dell'art.
32,
comma 17, della legge di stabilità 2012, il cosiddetto
«Patto
regionale integrato» che prevede che le singole regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo
Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza
pubblica,
espressi in termini di saldo «eurocompatibile», esclusa la
componente
sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio
territorio, previo
accordo concluso in sede di consiglio delle autonomie locali
e, ove
non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali.
La norma prevede, inoltre, che la regione a la provincia
autonoma
che concorda il patto risponda allo Stato del mancato
rispetto degli
obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno
successivo a
quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo
complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano
ferme le
vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del
mancato
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e
le
disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale,
nonché
il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione
della
rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun
ente. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la
Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2012,
saranno
stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato,
nonché
le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione
dall'ambito
di applicazione del patto concordato delle regioni che in
uno dei tre
anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità
interno o
siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di
Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in
materia di
finanza locale definiscono - ai sensi del comma 13 dell'art.
32 della
citata legge n. 183 del 2011 - per gli enti locali dei
rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi assunti con il Ministro
dell'economia e delle finanze (commi 11 e 12 del citato art.
32), le modalità attuative del patto di stabilità interno, fermo
restando
l'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali
di
appartenenza, ai sensi del richiamato art. 31 della legge di
stabilità 2012. In caso di mancato accordo, per gli enti
delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di
Bolzano si applicano le disposizioni previste in materia di
patto di stabilità interno per gli enti locali del restante
territorio
nazionale.
A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente,
entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le
informazioni
sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria
generale
dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste
sono quelle
utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di
competenza
mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli
accertamenti e
gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i
pagamenti, per la
parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla
riscossione di
crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e
le altre
esclusioni previste dalla norma.
In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che,
in
base al monitoraggio del secondo semestre, risultano
inadempienti al
patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria
generale
dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per
interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea. Tale comunicazione è
finalizzata
alla disapplicazione della sanzione, di cui all'art. 7,
comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, che
dispone la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (cfr.
paragrafo
I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta
sanzione
non si applica agli enti locali per i quali il superamento
dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato
determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del
triennio
precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni,
di cui al
citato art. 7, comma 2, previste per gli enti non rispettosi
del
patto di stabilità interno.
Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto
dal comma
19 del richiamato art. 31, con decreto del Ministero
dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali.
Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi 2 e
seguenti del citato art. 31.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in
generale, di tutte le informazioni relative al patto di
stabilità
interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema
web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», appositamente
previsto per
il patto di stabilità interno.
In caso di mancata emanazione del citato decreto
ministeriale in
tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni
relative al
monitoraggio del patto nessun dato dovrà essere trasmesso
(via
e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale
decreto.
Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di
cassa) del
monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali),
essendo
cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare
superiori o
uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del
primo
semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel
sistema, i
dati relativi al primo semestre.
A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza
delle
informazioni fornite al sistema, trasmettono, entro il
termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento,
a questa Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del
saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista,
secondo
un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del
Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'art.
31 della
legge n. 183 del 2011. Gli enti che in base a tale
certificazione
risultano non rispettosi delle regole del patto di
stabilità interno
trasmettono, altresì, un prospetto utile per valutare se il
mancato
raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla
maggiore
spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente (art.
7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 149 del
2011).
Si segnala che la predetta certificazione e il citato
prospetto
devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante
legale e dal
responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di
revisione
economico-finanziario.
Al riguardo, si sottolinea che la richiamata documentazione
priva
delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai
fini della
attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata
con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di
invio, la data è
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.
Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni
diverse
da quelle prodotte dal sistema web.
Si rammenta che l'ente che non trasmette la certificazione
nei
tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al
patto. In tal
caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art.
7, del
citato decreto legislativo n. 149 del 2011 (trattate
diffusamente al
paragrafo I). Con riferimento alla sanzione relativa alla
riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti
erariali
per gli enti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, si
evidenzia che la stessa è operata nel limite massimo del 3
per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In
caso di
incapienza dei predetti fondi l'ente è tenuto a versare le
somme
residue, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello
Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo
3509 (denominato «versamento delle somme derivanti
dall'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.
149 del
2011 riferite al mancato rispetto del patto di stabilità
interno»),
art. 2 (denominato «somme versate da parte dei comuni e
delle
province»).
Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in
ritardo,
attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a
decorrere
dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui
al comma
2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149
del 2011
(divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).
Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella
certificazione del
patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati
contabili
risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento.
L'ultimo
periodo del citato comma 20 dispone che decorsi quindici
giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo,
la
certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non
saranno
accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale
termine. La
predetta scadenza, peraltro, consente di commisurare la
riduzione
degli obiettivi annuali degli enti locali - di cui all'art.
1, comma
122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art.
7, comma
5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 - agli effetti
finanziari
determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di
mancato
rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere
sul fondo
sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui
al
richiamato art. 7, comma 2, lettera a). Pertanto, affinché
la
riduzione degli obiettivi di cui al citato comma 122 possa
determinare benefici sui bilanci degli enti, non è
possibile
derogare al limite temporale sopra evidenziato.
Si soggiunge, infine, che il comma 32 dell'art. 31 della
legge n.
183 del 2011 introduce una disposizione in virtù della
quale, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere
modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti
locali
relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilità interno, qualora intervengano modifiche
legislative alla
relativa disciplina.
b) il limite agli impegni per spese correnti che non possono
essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio
dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si
sottolinea
che le predette spese sono identificate dal titolo I della
spesa
(secondo la classificazione di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e
concernono il
triennio immediatamente precedente (per l'anno 2012, in caso
di
mancato rispetto del patto di stabilità 2011, non è
possibile
impegnare spese correnti in misura superiore all'importo
annuale
medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio
2009-2011, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza
alcuna
esclusione);
c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare
gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli
investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui
risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In
assenza
della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al
collocamento del prestito (comma 7, art. 30, legge n. 183
del 2011).
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le
sottoscrizioni di
mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e
76, della
legge n. 311 del 2004.
In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia,
appare
opportuno chiarire le seguenti fattispecie:
b) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato
dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale
della
regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito
sono
iscritti nel bilancio dell'ente locale;
c) se il prestito
è contratto dall'ente locale e rimborsato
pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione,
ciascuno dei due
enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il
pagamento della quota di rata a proprio carico e la
corrispondente
quota di debito.
Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle
volte alla
ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il
coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché
ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in
relazione alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si
traduca in
un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per
l'ente
locale.
Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il
leasing
finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al
termine
del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del
ricorso
all'indebitamento, non occorre considerare l'attività
istruttoria
posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad
esempio, la
deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare
riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà
delle parti
(sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha
rispettato il patto di stabilità interno per il 2011 non
può
ricorrere all'indebitamento nel 2012 anche se ha adottato la
deliberazione di assunzione prima del 2012 e così via.
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di
project
financing che potrebbero configurarsi come forma di
indebitamento;
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con
riguardo
ai processi di stabilizzazione in atto (11) . è fatto
altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti
privati che si configurino come elusivi della citata
disposizione.
Si evidenzia che analoga sanzione è prevista - in caso di
mancato
rispetto della norma recata dall'art. 1, comma 557, della
legge n.
296 del 2006 e successive modificazioni, volta al
contenimento delle
dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'art.
1, comma
557-ter della citata legge.
Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per
effetto
dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
successive
modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il
rapporto tra
spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al
50%.
In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come -
per
effetto della norma recata dall'art. 20, comma 9, del
decreto-legge
n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 111 del
2011 - per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi
anche le
spese di personale delle società a partecipazione pubblica
locale
totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata
norma
(12) .
Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema,
si
conferma quanto già affermato nella circolare n. 15/2010
dello
scrivente, in ordine alla riconducibilità alla spesa di
personale
degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli
organismi
variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni,
ecc.)
caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo
societario e che non abbiano indicatori finanziari e
strutturali tali
da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto
all'amministrazione controllante;
e) la riduzione delle
indennità di funzione e dei gettoni
di
presenza indicati nell'art. 82 del TUEL (decreto legislativo
n. 267
del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del
30 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010.
Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli
importi
effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche
della
eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di
mancato
rispetto del patto di stabilità interno del 2009).
Pertanto, a
titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il
patto
nel 2012 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola
debba
essere applicata nel seguente modo:
-
l'indennità z spettante nel 2013 per il mancato rispetto
del patto
nell'anno 2012 è pari a: z = y - 30% y dove y è
l'indennità
corrisposta al 30 giugno 2010.
Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai
soli
amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta
la
violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene
opportuno
ribadire che le stesse si applicano per il solo anno
successivo a
quello di accertamento del mancato rispetto del patto di
stabilità
interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto
2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2013 e
così via.
Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il
disposto di
cui all'art. 77-bis, comma 22, del decreto-legge n. 112 del
2008.
Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il
patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi
derivanti dalle
sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi
assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto
del
patto in periodo successivo all'anno di riferimento.
In particolare, il comma 28, stabilisce che agli enti locali
per i
quali la violazione del patto di stabilità sia accertata
oltre
l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce,
si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato
il
mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui
all'art.
7, commi 2 e seguenti del decreto legislativo n. 149 del
2011
(richiamate al precedente paragrafo I.1). La
rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 2, lettera e), dell'art. 7 del decreto legislativo n.
149 del 2011, è
applicata ai soggetti di cui all'art. 82 TUEL (sindaco,
presidente di
provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli
comunali e
provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delle
province, delle città metropolitane, ecc.), in carica
nell'esercizio
in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità
interno.
Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali
di cui
al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro
trenta
giorni dall'accertamento della violazione del patto di
stabilità
interno al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato. La comunicazione, da
effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è
corredata
della certificazione delle risultanze delle poste di entrata
e di
spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di
stabilità
interno redatta in conformità con i prospetti appositamente
predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.
I.3. Expo Milano 2015 - sanzioni patto di stabilità
interno.
Pertanto, i due enti locali, in caso di mancato rispetto del
patto
di stabilità interno, nell'anno 2012:
b) non possono impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo dei corrispondenti impegni registrati
nell'ultimo
consuntivo;
c) non possono ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti, a
meno che non si tratti di indebitamento legato
esclusivamente alle
opere essenziali connesse al grande evento Expo Milano 2015,
ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie
all'indebitamento principale.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza
della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per
gli
investimenti indispensabili per la realizzazione del grande
evento
Expo Milano 2015.
In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto
di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati
comportamenti che,
pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente
finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne
consegue
che risulta fondamentale, nell'individuazione della
fattispecie di
cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità
economico-amministrativa del provvedimento adottato.
In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei
contratti di
servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti
locali che si
configurino elusivi delle regole del patto.
L'elusione delle regole del patto di stabilità interno
realizzata
attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si
configura, ad
esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al
di fuori
del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in
quello
delle società da esso partecipate e create con l'evidente
fine di
aggirare i vincoli del patto medesimo.
Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle
forme
elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi
dei
contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni
societarie e
para-societarie nonché l'illegittima traslazione di
pagamenti
dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad
esempio,
attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e
riscossioni di
crediti.
Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i
responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del
rispetto
artificioso dello stesso.
In particolare, il comma in parola assegna alle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora
accertino
che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta
imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di
bilancio o
altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti
sanzioni
pecuniarie:
2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino
a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali
e previdenziali.
A titolo di esempio, una comune modalità di elusione
potrebbe
essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di
bilancio
- in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto
che, al
contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si
riferisce,
ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per
conto di
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta
appostazione tra
le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei
principi
contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e
contabilità
degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi
per conto
di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere
pubbliche
finanziate, anche integralmente, da contributi in conto
capitale
ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a
quest'ultima
fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale
ricevuto
da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico
va
contabilizzato al titolo IV dell'entrata, mentre le relative
spese
vanno contabilizzate al titolo II della spesa, così come
vanno
contabilizzati ai medesimi titoli le riscossioni ed i
pagamenti
effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i
pagamenti tra
i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno
sfasamento
temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il
pagamento
delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio,
quando un
ente locale anticipa «per cassa» i pagamenti a causa di un
ritardo
nell'erogazione della provvista economica da parte del
soggetto
finanziatore.
Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette «partite di
giro»
non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle
regole del
patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione
dei
documenti di bilancio.
Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi
di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di
accertamenti
effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179
del
testo unico degli enti locali.
Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste
di cui
l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di
riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla
loro
contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti
del patto.
Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive,
nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche
le
operazioni poste in essere dagli enti locali con le società
partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse
finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del
patrimonio.
I.5. L'attività di controllo della Corte dei conti.
-
la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle
necessarie misure correttive;
-
la vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni e, cioè,
la
verifica che l'ente inadempiente rispetti il limite agli
impegni di
parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il
divieto di
assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle
indennità
di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori.
Al riguardo, la sezione regionale di controllo della Corte
dei
conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come
ribadito con
deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei
vincoli
di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità
interno deve
avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio
preventivo. Il
rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali
un
obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata
nel corso
dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità
gestionale e
contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o
meno in
sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione
letterale
dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
149 del
2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo
personale
operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi
nella
condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità
interno,
in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento
della
situazione finanziaria dell'ente medesimo.
-
allegati OB/12/P e OB/12/C per l'individuazione degli
obiettivi
2012-2014 per le province e per i comuni;
-
allegato ACCESSO WEB/12 fornisce istruzioni sulle modalità
di
accesso al sistema web.
M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della
presente
circolare.
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti
attraverso il
web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/12 alla
presente
circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per
urgenze è
possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai
seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario
8.00-13.00/14.00-18.00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale
correlata
alla normativa del patto di stabilità interno,
esclusivamente via
e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;
d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di
finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a
seguito
di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail:
protezionecivile@pec.governo.it e
Ufficio.ABI@protezionecivile.it.
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i
quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
(1) Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(2) Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(4) Il comma 2, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del
2011 è
stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a),
dell'art.
1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha anticipato la
decorrenza dell'applicazione dei parametri di virtuosità
dall'anno 2013 all'anno 2012. Successivamente, il comma 3,
dell'art. 30, della legge n. 183 del 2011, nel modificare
ulteriormente il richiamato comma 2 dell'art. 20, ha
posticipato
al 2013 alcuni parametri di virtuosità e ha, altresì,
soppresso
il comma 2-ter del citato art. 20 che prevedeva un
coefficiente
di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento
conseguito
dalle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di
virtuosità.
(5) Il comma 5-bis dell'art. 114 del decreto legislativo n.
267 del
2000 è stato aggiunto dalla lettera a), comma 2, dell'art.
25
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato
dalla
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della
Corte dei
conti della Lombardia con la deliberazione n. 233/2008 ed il
parere n. 421/2010.
(7) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte
dei conti
della Lombardia n. 547/2009.
(8) Il decreto-legge n. 78 del 2009, è stato convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(9) Oneri per: mutui precedentemente contratti, prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito
stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del
TUEL, al
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.
(10) Introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d) del
decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10.
(11) Preme sottolineare che, al di la' dello specifico
richiamo
normativo, la continuazione dei procedimenti di
stabilizzazione
deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata
in
vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del
decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni,
nella
legge n. 102/2009.
(12) Si rinvia sul punto - in ordine alle modalità
applicative della
disposizione - alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte
dei
conti, sezione delle autonomie.