Legge 14 settembre 2011, n.
148
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
(G.U. n. 216 del 16
settembre 2011)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero
alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera
g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 01. Revisione integrale della spesa pubblica
Art. 1. Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
Art. 1-bis. Indennità di amministrazione
Art. 1-ter. Calendario del processo civile
Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali
Art. 4. Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea
Art. 5. Norme in materia di società municipalizzate
Art. 5-bis. Sviluppo delle
regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
Art. 6. Liberalizzazione in materia di s.c.i.a. e d.i.a. Ulteriori semplificazioni
Art. 6-bis. Accesso ai sistemi informativi
Art. 6-ter. Fondo di
rotazione per la progettualità
Art. 7. Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas
Art. 7-bis. Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008
Art. 8. Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
Art. 9. Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Art. 10. Fondi interprofessionali per la formazione continua
Art. 11. Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
Art. 12. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 13. Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum
Art. 14. Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
Art. 15. Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori
Art. 16. Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
Art. 17. Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Art. 18. Voli in classe economica
Art. 19. Disposizioni finali
Art. 19-bis. Disposizioni
finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province
autonome
Art. 20. Entrata in vigore
Titolo I - DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 01. Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l’integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l’uso efficiente delle risorse, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.
Art. 1. Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all’articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all’1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all’1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all’articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare".
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l’amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento".
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui
il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge
statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia
di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di
sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo.
(comma così modificato dall'articolo 13, comma 16,
legge n. 214 del 2011)
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8
per l'anno 2012 è complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a
statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di
euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
(comma così modificato dall'articolo 30, comma 1, legge
n. 183 del 2011)
12-bis. Al fine di incentivare la
partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni
dal 2012 al 2019, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 8-bis, legge
n. 225 del 2016)
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, all’articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi consigli tributari";
b) al comma terzo, la parola: "segnala" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "ed il consiglio tributario possono";
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".
12-quater. (comma abrogato dall'articolo 11, comma 10, legge n. 214 del 2011)
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ", con l’Accordo quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno 2010,".
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", è sostituita dalla seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilità".
18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all’attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest’ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24 milioni di euro per l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo` essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
28-bis. All’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell’industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia".
29. (abrogato dall'art. 4, comma 2, legge n. 114 del 2014)
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
31. (soppresso dalla legge di conversione)
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno".
Art. 1-bis. Indennità di amministrazione
1. L’articolo 170 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno", non include né l’indennità di amministrazione né l’indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all’estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 1-ter. Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: "L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.";
b) il secondo comma dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento, per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121 quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro";
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: "Prodotti soggetti a specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. E' esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione
e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e
amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
(comma introdotto
dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4-ter, legge n. 44 del 2012)d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.
4-quater. Per i soggetti beneficiari di
stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per
comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari
restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali
delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino,
alla stessa data, delegati alla riscossione, l’apertura di un conto corrente
base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei
pagamenti.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 4-bis, legge n. 44 del 2012)
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni
di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia
della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega
alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento
nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della
documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini
degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il
cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto
delegato alla riscossione.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 4-bis, legge n. 44 del 2012)
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari
dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla
fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall’INPS, indicano un conto di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l’indicazione non e` effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane
Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento,
trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto
transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 4-bis, legge n. 44 del 2012)
4-septies. Se l’indicazione del beneficiario è
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma
4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario
medesimo. Se l’indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso
del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri
prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme
all’ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di
cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di
traenza.
(comma introdotto dall'articolo 3, comma 4-bis, legge n. 44 del 2012)
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione
è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione
è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse
nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.».
5-bis. L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle
somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione
del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli
condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è
sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di
finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal
contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato
nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al
condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono
prorogati di un anno.
(comma così modificato
dall'articolo 11, comma 10-bis, legge n. 214 del 2011)
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo decreto nei seguenti casi:
(comma così modificato
dall'art. 95, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
(comma così modificato
dall'art. 95, comma 1, lettera b), legge n.27 del 2012)
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
12-bis. All’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".
12-ter. All’articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica".
13. Nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori";
(capoverso così modificato dall'art. 95, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012)
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni" sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti "comma 1-bis".
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3
è sostituito dal seguente:
"115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".
18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma
9 dell’articolo 7 è abrogato.
(comma introdotto
dall'art. 95, comma 1, lettera d), legge n. 27 del 2012)
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento", ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità
delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione
di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al
medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli
emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 149, legge
n. 147 del 2013)
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse
da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 10,
legge n. 89 del 2014)
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma 1-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".
35-bis. All’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo";
c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";
b) all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell’indirizzo di posta elettronica certificata";
b) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all’indirizzo di posta elettronica certificata";
c) all’articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";
b) all’articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell’indizione dei concorsi".
35-sexies. All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
35-septies. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado".
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
36. Le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso
separata contabilizzazione. A partire dall’anno 2013, il Documento di economia e
finanza contiene una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori
entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di
contrasto dell’evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle
necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del
rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a
legislazione vigente dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione
delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della
pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali
gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e
di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 299, lettera a), legge n. 228 del 2012)
36.1. Il Ministro dell’economia e
delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto dell’evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le
strategie per il contrasto dell’evasione fiscale, le aggiorna e confronta i
risultati risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero
di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da
parte dei contribuenti.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 299, lettera b), legge n. 228 del 2012)
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".
36-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 o all’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: "
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore".36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. (comma abrogato dall'art. 11, comma 5, legge n. 214 del 2011)
36-vicies. Al comma 1 dell’articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro";a) all’articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";
c) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
d) all’articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";
e) all’articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";
f) all’articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
g) all’articolo 8, è abrogato il comma 3;
h) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
i) all’articolo 13, comma 1, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";
l) all’articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";
m) all’articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività` utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell’IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,".
Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
[3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il
Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate
le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è
definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al
principio di cui al comma 1.]
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 20
luglio 2012)
4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33,
quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate
secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge
n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 26, legge n. 124 del 2017)d) (lettera soppressa dall'art. 9, comma 6, lettera b), legge n. 27 del 2012)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio;
(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 214 del 2011, poi dall'art. 1, comma 26, legge n. 124 del 2017)f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g),
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 2, legge n.
183 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1,
legge n. 214 del 2011)
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,
provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi
dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(comma introdotto dall'art. 10, comma 2, legge n.
183 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1,
legge n. 214 del 2011)
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle
procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per
cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la
rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa
sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso
precluso l’utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente.
Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse
entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione
finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi
di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due
citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono
comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi
si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314".
12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento";
b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".
Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali
(articolo introdotto dall'art.
25, comma 1, legge
n. 27 del 2012)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete
di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e
istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del
territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini
territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica
e in base a princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto
alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o
delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo
30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per
la riorganizzazione del servizio in ambiti, è
fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti
o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche
direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione
di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il
Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita
i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
(comma così modificato dall'art.
53, comma 1, lettera a), legge
n. 134 del 2012)
1-bis. (comma abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 202 del 2022)
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni
societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o
acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.
In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente
accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni
di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla
loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di
scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare
anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito
territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014)
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati
anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei
bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a
condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono
prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non
sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio
reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di
governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione
societaria.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014)
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione
delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i
proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di
quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i
medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014)
5. (abrogato dall'art. 1, comma 559, legge n. 147 del 2013)
6. (comma abrogato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e
le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite,
salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori
sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014)
Art. 4. Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione
Europea
(articolo dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 20
luglio 2012)
Art. 5. Norme in materia di società municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilità
derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, e relative al potenziamento di
infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta
dell’ente interessato. Al fine della ulteriore semplificazione delle
procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l’ente
destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è
tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta
dell’ente erogante e non si applica l’articolo 158, comma 3, del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
(comma introdotto dall'art.
53, comma 5-bis, legge n.
27 del 2012)
Art. 5-bis. Sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud
1. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e l’attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall’anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all’articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l’attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno di riferimento.
Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle
tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle
componenti software e hardware,
anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più
semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione
con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo
6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio
2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 30 giugno 2012.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 3,
legge n. 14 del 2012)
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
4. (soppresso dalla legge di conversione)
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l’attività amministrativa e di evitare l’insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata
attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle
amministrazioni pubbliche al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l’Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio
occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i
beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili adeguati
all’uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente
condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti
al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni
dello Stato comunicano all’Agenzia del demanio l’ammontare dei fondi statali già
stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per
valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di
permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso
governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in
aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno
cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento
della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello
Stato dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate, in deroga alla
legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici
giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la
razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1.
Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o
ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo
precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016,
destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali
già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.
(comma introdotto
dall'art. 56, comma 1, legge
n. 27 del 2012, poi modificato dall'art. 34, comma 56, legge n. 221 del
2012, poi dall'art. 1, comma 289, legge n. 147 del 2013)
Art. 6-bis. Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi informativi di cui all’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall’attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. L’accesso ai sistemi informativi di cui
al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di
reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità,
correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del
predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
(comma aggiunto
dall'art. 1, comma 85, legge
n. 124 del 2017)
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati in conseguenza dell’accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di
cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi
l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di
avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare
il danno.
(comma aggiunto
dall'art. 1, comma 85, legge
n. 124 del 2017)
Art. 6-ter. Fondo di
rotazione per la progettualità
(abrogato dall'art.
44 del decreto-legge
n. 124 del 2019)
1. Le risorse disponibili sul Fondo di
rotazione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei
piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o
già di proprietà dell’ente locale interessato, aventi già destinazione
urbanistica conforme all’opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta
fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del
1995.
2. Gli enti locali interessati alla
utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e
prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la
descrizione dell’opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un
tecnico dell’ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 7. Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";
c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Art. 7-bis. Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
1. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore";
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4".
Titolo III - MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8. Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate";
(lettera così modificata dall'art. 37, comma 2, legge n. 27 del 2012)
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale".
(lettera così modificata dall'art. 37, comma 2, legge n. 27 del 2012)
Art. 9. Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10. Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11. Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro) ...» (omissis)
«Art. 603-ter (Pene accessorie) ...»
(omissis)
Titolo IV - RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13. Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità parlamentare la riduzione dell’indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;
b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge
20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della
citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti
pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della
nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo
periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative
elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di
membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni
caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica
sopraggiunta.
(comma così modificato dall'art.
1, comma 139 della legge n. 56 del 2014)
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».
Art. 14. Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
(alinea così modificato dall'art. 30, comma 5,
legge n. 183 del 2011)
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
[2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di
solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
]
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 20
luglio 2012)
Art. 15. Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
1. - 4. (soppressi dalla legge di conversione)
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.
6. - 7. (soppresso dalla legge di conversione)
Art. 16. Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. (commi abrogato dall'art. 1, comma 104, legge n. 56 del 2014)
14. 15. 16. (commi da 14 a 16 soppressi dall'art. 19, comma 2, legge n. 135 del 2012)
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
(questo comma ha implicitamente
modificato l'art. 37, comma 1, e l'art. 47, comma 1,
d.lgs. n. 267 del 2000)
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 135, lettera a), legge n. 56 del 2014)
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 135, lettera a), legge n. 56 del 2014)
c) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 135, lettera b), legge n. 56 del 2014)
d) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 135, lettera b), legge n. 56 del 2014)
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
19. All’articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti".
20. All’articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti".
21. All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
22. All’articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".
23. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".
24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".
25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
30. Dall’applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
31-bis. A decorrere dall’anno 2014, le
disposizioni dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non
si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per
le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo
determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle
funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche
socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(comma aggiunto
dall'art. 11, comma 4-quater, legge n.
114 del 2014)
Art. 17. Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Composizione del Consiglio – 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. Pronunce del CNEL - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono
abrogati. E' altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.
(comma così modificato
dall'art. 23, comma 12, legge n. 214 del 2011)
Art. 18. Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché" sono soppresse.
Art. 19. Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 2, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 2.215,2 milioni di euro per l'anno 2012 a 132,8 milioni di euro per l'anno 2013, 170,8 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, pari a, in termini di indebitamento netto, a 182,8 milioni per l'anno 2013 ed a 320,8 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19-bis. Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.